Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.37505 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34952-2019 proposto da:

YACHTING CLUB TALAMONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MARTINI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ORBETELLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA MARIA TAMBURRO, ALESSIA CARRETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 831/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 20/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

che:

La CTR della Toscana con sentenza n. 831/2019 rigettava l’appello proposto da Yachting Club Talamone nei confronti del Comune di Orbetello avverso la pronuncia della CTP di Grosseto con cui era stato respinto il ricorso della contribuente presentato nei riguardi degli avvisi di accertamento della Tarsu per gli anni 2009 e 2010 emessi dal predetto Comune in relazione all’omessa dichiarazione dell’imposta in questione avente ad oggetto un’area demaniale destinata ad ormeggio dei natanti.

Il giudice di appello riteneva la piena legittimazione dell’amministrazione comunale a sottoporre a Tarsu la zona in questione destinata ad ormeggio dei natanti sita nel Porto di Talamone.

Osservava, in particolare, che la gestione del Porto di Talamone spettava all’Autorità Marittima, non essendo stata istituita una Autorità Portuale. Rilevava che l’obbligo di istituire il servizio di raccolta dei rifiuti portuali in deroga alla privativa comunale riguardava soli i porti sede di Autorità, per cui detto servizio competeva al Comune di Orbetello.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrato da successiva memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Orbetello.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 84 del 1994, art. 16, nonché del D.Lgs. n. 182 del 2003, artt. 2 e 3, per avere la CTR riconosciuto la legittimazione impositiva in capo al Comune di Orbetello nel porto commerciale di Talamone quale sede di Autorità Marittima.

Si sostiene che la sola autorità competente per l’area destinata ad ormeggio natanti sarebbe l’Autorità Marittima presente all’interno del Porto di Talamone e cioè, nel caso di specie, l’Ufficio della Guardia Costiera.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia ex art. 122 c.p.c. della CTR con riferimento alla eccepita violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 68 e 69. La ricorrente si duole della mancanza di una delibera introduttiva della categoria tariffaria relativa agli spazi acquei o ormeggi e della illegittima commisurazione della tariffa inerente la diversa categoria dei campeggi e dei distributori di carburanti applicata estensivamente e retroattivamente anche a quella degli ormeggi.

Preliminarmente va rilevato che, come dedotto dal ricorrente in memoria, con ordinanza di questa Corte n. 8771/2021, con riferimento alla questione oggetto del primo motivo di ricorso, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile, non sussistendo sul punto evidenza decisoria.

Ritiene pertanto il Collegio opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo con rimessione della causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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