Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.37507 del 30/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21431-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, DIREZIONE PROVINCIALE DEL MOLISE ISERNIA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ENEL GREEN POWER SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRFSCENZIO N. 14, presso lo STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DI TANNO E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO PAULETTI, ROSAMARIA NICASTRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOUSE, depositata il 23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.

CONSIDERATO

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza 94/2019 con cui la CTR Molise, aveva accolto la domanda della contribuente Enel green power spa affermando che la torre eolica non rientrava nella categoria delle costruzioni da includere nella stima diretta delle centrali eoliche ai fini della determinazione della rendita catastale;

che la contribuente ha resistito con controricorso.

RITENUTO

che non ricorrono le condizioni per la trattazione in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

P.Q.M.

Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472