LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22576/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ L. DI A.M.G. SRL, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di L. DI A.M.G. E C. SNC (C.F. *****), rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. GIOVANNI PUOTI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama, 68;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 238/2019, depositata il 23 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO
Che:
Risulta dalla sentenza impugnata che la società contribuente L. di A.M.G. SNC, successivamente incorporata nella società L. DI A.M.G. SRL, ha impugnato l’avviso di accertamento catastale con il quale veniva rettificato, a termini della L. 30 dicembre 2004, art. 1, comma 335, il classamento di una unità immobiliare sita in ***** (cd. “microzona *****”), mutato da classe 7 a classe 8, ai fini della attribuzione di nuova rendita catastale.
La CTP di Roma ha rigettato il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 23 gennaio 2019, ha accolto l’appello della contribuente.
Ha ritenuto il giudice di appello che l’immobile era già stato oggetto di rideterminazione del classamento tramite procedura DOCFA nell’anno 2000, ritenendo che la trasformazione urbanistica alla quale ha fatto riferimento l’avviso di accertamento fosse già in atto nell’anno 2000, quando l’immobile era già stato oggetto di nuovo classamento.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, resiste con controricorso la società contribuente intimata.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1.1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, e della D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riclassamento dell’immobile in oggetto, essendo gli stessi risalenti al periodo nel quale la società contribuente aveva proceduto a un riclassamento con procedura DOCFA. Deduce il ricorrente che la procedura DOCFA conduce a un riclassamento secondo elementi intrinseci all’immobile, senza incidenza del contesto urbano di riferimento, in quanto la procedura DOCFA non tiene in alcun conto di quei profili propri del riclassamento diffuso per microzone.
1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione in relazione alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, deducendo che il riclassamento per microzone non tiene conto delle caratteristiche intrinseche dell’immobile, bensì delle caratteristiche del contesto urbano di riferimento.
2 – I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, pur procedendosi alla correzione della motivazione, potendo questa Corte procedere alla suddetta correzione ex art. 384 c.p.c., comma 4, in qualunque caso in cui il giudice del merito sia pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (Cass., Sez. U., 2 dicembre 2017, n. 2731).
2.1 – L’avviso di accertamento, riportato per specificità, dopo avere menzionato (benchè non riprodotto) gli atti presupposti, si è limitato ad accertare nella microzona in oggetto “una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa redditività, riconducibile, oltre che ad interventi diffusi di riqualificazione urbana ed edilizia, nonchè allo sviluppo di attività direzionali e commerciali”, ritenendo genericamente che “i classamenti (…) non rappresentano più le effettive redditività, che hanno superato quello riscontrato in altre microzone della città” e facendo ancora più genericamente riferimento a “contesto urbano di ubicazione e (..) alle altre caratteristiche proprie dell’unità immobiliare”.
2.2 – Questa Corte è ferma nel principio secondo cui ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, “la ragione giustificativa della rettifica del classamento non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339” (Cass. Sez. U., 18 aprile 2016, n. 7665), dovendosi considerare, oltre al fattore posizionale, anche le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, comma 7, circostanza che assume valore rilevante in sede di motivazione dell’atto (Cass., Sez. V, 28 novembre 2019, n. 31112).
2.3 – Nè può essere sufficiente il mero richiamo al fattore posizionale, quale l’inserimento in una microzona, atteso il carattere diffuso e indifferenziato di detto procedimento di attribuzione della nuova classe catastale (Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29988; Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez. VI, 5 novembre 2018, n. 28076; Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 3156), come anche non può essere sufficiente il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento soltanto ai presupposti di legge (Cass., Sez. VI, 21 giugno 2018, n. 16378).
2.4 – Si è, in particolare, affermato che il classamento adottato di ufficio a termini della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, può essere giustificato dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. In questo caso, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, va adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere ex ante le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. V, 11 settembre 2019, n. 22671; Cass., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 23051).
2.5 – Tale revisione parziale del classamento ha presupposti diversi dalle fattispecie regolate rispettivamente dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58, (in tema di classamento non aggiornato o palesemente incongruo), e dalla L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 336, (in tema di immobili non dichiarati o soggetti a variazioni edilizie non denunciate), trattandosi di una revisione correlata a fattori estrinseci di carattere collettivo o generale e non specificamente riguardanti il singolo immobile.
2.6 – Da ciò si trae la conclusione che il procedimento di classamento contempla due fasi, la prima avente ad oggetto accertamento e specificazione dei presupposti di fatto che giustificano la riclassificazione di massa, la seconda avente ad oggetto deduzione e prova di parametri, fattori determinativi e criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare, conseguente alla ubicazione dell’unità immobiliare oggetto di accertamento in una delle cd. microzone anomale Cass., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 23046).
2.7 – Ulteriore conseguenza di tale impostazione è che ai fini motivazionali non può ritenersi sufficiente, ai fini del riclassamento, il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura (Cass., Sez. VI, 3 luglio 2013, n. 16643, Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 3156) nè il riferimento alla microzona e alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, perchè, se è vero che l’attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona. Questo spiega perchè ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione, eccetera), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe (così Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810), nè potendosi sostenere che un classamento “diffuso” non sia assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249).
2.8 – Ne consegue che “il mero richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta non soddisfa l’obbligo motivazionale nei termini sopra precisati. Si tratta, come è evidente, di formulazioni del tutto prive di specificità e determinatezza ed in ordine alle quali sarebbe impossibile l’opera di traduzione in una precisa percentuale di aumento della rendita catastale delle singole unità immobiliari. Tali formule, infatti, non sono idonee ad indicare i criteri e i modi con cui sono identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l’insieme di tutte le microzone” (Cass. n. 23046 del 2019, cit.).
2.9 – L’avviso di accertamento, in quanto parte di un accertamento “diffuso” e massivo, non avrebbe potuto sortire, in quanto tale, il nuovo classamento ai fini della attribuzione di nuova rendita catastale, dovendo avere riguardo alle caratteristiche specifiche dell’immobile e alle specifiche mutazioni del contesto urbano in cui lo stesso è stato inserito.
3 – Corretta, pertanto, nel senso indicato la motivazione in diritto della sentenza impugnata, il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono soggette a compensazione, stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021