Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37510 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18750/2020 R.G., proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Palomba, con domicilio in Sorrento, Via Marziale n. 9;

– ricorrente –

contro

C.G., rappresentato e difeso dall’avv. Ferdinando Grammegna, con domicilio eletto in Roma, Via Tommaso D’Aquino n. 116, presso l’avv. Carlo Milardi;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5336/2019, pubblicata in data 6.11.2019;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del giorno 15.7.2021 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 5336/2019, la Corte distrettuale di Napoli ha dichiarato la tardività dell’appello proposto da M.G. avverso la pronuncia del tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Sorrento – con cui era stata respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 51/2007, ottenuto da C.G. per il pagamento dell’importo di Euro 20.658,47 documentato da effetti cambiari.

Per quanto rileva in questo giudizio di legittimità, il giudice distrettuale ha dato atto che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 4.7.2014 e ha ritenuto che l’appello, notificato in data 17.9.2015, fosse stato proposto oltre il termine lungo di un anno e 31 gg. dalla pubblicazione della sentenza, considerata l’abbreviazione della sospensione feriale disposta dal D.L. n. 132 del 2014, con effetto a far data dall’anno 2015.

Per la cassazione della sentenza M.G. propone ricorso in un unico motivo.

C.G. resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in Camera di Consiglio.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 741 del 1969, art. 1, come modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, commi 1 e 3, convertito con L. n. 162 del 2014, e dell’art. 327 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo che erroneamente la Corte distrettuale abbia dichiarato la tardività dell’impugnazione, non considerando che il termine annuale doveva considerarsi sospeso non solo dal primo al 31 agosto 2015, ma anche dal primo agosto 2014 al 15 settembre 2014, dato che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 4.7.2014.

Quindi, l’appello notificato in data 17.9.2015 era tempestivo.

Il motivo è fondato.

La sentenza ha correttamente affermato che la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali, pari ad un anno e 31 gg., introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, si applica ai tutti i procedimenti pendenti, a partire dall’anno solare 2015 e a prescindere dalla data di introduzione del giudizio di primo grado (Cass. 24867/2016; Cass. 11758/2017), ma nello scrutinare la tempestività dell’impugnazione, la pronuncia ha di fatto operato un’unica sospensione feriale, benché il termine per appellare fosse sospeso – per il 2014 – anche dall’1 agosto al 16 settembre 2014, dato che la sentenza appellata è stata depositata il 4.7.2014, e benché il termine (ex art. 327 c.p.c.) non fosse decorso interamente al momento della seconda sospensione feriale (Cass. 3787/2018).

La Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che detto termine annuale (di cui al 31.7.2014 erano decorsi solo 27 gg.) è rimasto sospeso una prima volta fino al 16.9.2014 e quindi dall’1.8.2015 al 31.8.2015, scadendo in data 19.9.2015, sicché l’impugnazione proposta in data 17.9.2015 – era tempestiva.

E’ – per tali motivi – accolto l’unico motivo di ricorso.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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