LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25280-2020 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in Verona Col. Fincato n. 210 presso lo studio dell’avv.to SIMONE GIUSEPPE BERGAMINI che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE VERONA, elettivamente domiciliato in Verona piazza Brà n. 1, rappresentato e difeso dagli avv.ti GIOVANNI ROBERTO CAINERI e RICCARDO MORETTO;
– controricorrente –
e contro
SOLORI SOCIETA’ LOCALE RISCOSSIONE SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 215/2020 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 30/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.
RILEVATO
che:
1. M.M. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Verona che ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona che a sua volta aveva rigettato la sua opposizione a sanzione amministrativa.
2. Il Comune di Verona si è costituito con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di Consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso si fonda su due motivi di ricorso: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 27 Cost. e del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “manifesta infondatezza del ricorso. Due motivi di ricorso. Il primo violazione art. 143 c.p.c. è infondato in applicazione del seguente principio di diritto: L’ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l’ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell’art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l’adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l’attuale suo domicilio (residenza o dimora) Sez. 1, Ord. n. 10983 del 2021 e Sez. 1, Ord. n. 19012 del 2017). Il secondo motivo attiene al rigetto del motivo di appello sul mancato rinvio del giudizio di primo grado per legittimo impedimento. Il motivo è infondato in quanto il Tribunale ha evidenziato che l’impedimento per esigenze lavorative non era stato in alcun modo documentato e il ricorrente non deduce di averlo documentato”.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Alla luce della giurisprudenza richiamata nella proposta deve escludersi nella specie la violazione dell’art. 143 c.p.c. e deve confermarsi il giudizio di irreperibilità del ricorrente cancellato dai registri dell’anagrafe del Comune di Verona. Quanto al legittimo impedimento il ricorrente non deduce di averlo documentato.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato manifestamente inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000 più 200 per esborsi;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021