Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37514 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26345/2020 R.G., proposto da:

T.V., rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio in Caltanissetta, Viale della Regione n. 21.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t..

– intimato –

avverso l’ordinanza del tribunale di Caltanissetta, pubblicata in data 28.4.2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 13.10.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’avv. T.V. ha chiesto la liquidazione del compenso per il patrocinio svolto in un procedimento di accertamento tecnico preventivo, volto a verificare la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell’indennità di accompagnamento in favore di L.D.G., ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il tribunale ha liquidato l’importo di Euro 201,25, con provvedimento confermato in sede di opposizione.

L’ordinanza D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, ha stabilito che la causa era di valore indeterminato e ha ritenuto applicabile lo scaglione compreso tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, operando una doppia riduzione, l’una per l’esito negativo del procedimento e l’altra ai sensi dell’art. 130 tugs.

La cassazione del decreto è chiesta dall’avv. T.V. con ricorso in quattro motivi.

Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.

2. Il primo motivo deduce la violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, e art. 21, comma 7, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che nella causa di valore indeterminabile, il compenso va calcolato in applicazione dello scaglione compreso tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00. La formulazione della norma, secondo cui nelle cause di valore indeterminato, il valore si intende di regola – di valore compreso tra Euro 26.000 e 52.000 va intesa nel senso che il giudice può applicare solo lo scaglione superiore non quello inferiore, salvo il consenso esplicito del difensore.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, sostenendo che il tribunale abbia applicato lo scaglione tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00 in totale carenza di motivazione.

I due motivi non meritano accoglimento.

L’art. 5, comma 6, prevede che le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia.

L’inciso di regola – contenuto nella disposizione – non sembra affatto stabilire – già sul piano letterale – un valore base inderogabile che non ammetta l’applicazione dello scaglione inferiore, né fissa una soglia passibile solo di eventuali correzioni migliorative per il difensore (nel senso che il valore minimo resterebbe in ogni caso fissato in Euro 26.000,00).

Salvo a svalutare del tutto la formula normativa, ad essa va assegnato il significato di individuare uno scaglione cui il giudice deve in genere attenersi, ad eccezione dei casi in cui sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto “all’oggetto e alla complessità della controversia” (come, ad es., nelle ipotesi in cui si controverta di immobili di modestissima entità, ma non sussistano elementi per stabilirne il valore ai sensi dell’art. 15 c.p.c.).

Da tale prospettiva si è affermato che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5.201,00 – 26.000,00 (cfr., in motivazione, Cass. n. 29821 del 2019; Cass. n. 11887 del 2019; in senso contrario Cass. n. 16671 del 2018).

Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, non impedisce – dunque – al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalla disposizione, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni delle decisione (Cass. n. 11887 del 2019), cui nello specifico il tribunale ha compiutamente assolto, evidenziando la particolare semplicità della lite, già valorizzata dal giudice della liquidazione.

3. Il terzo motivo deduce la violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale operato una doppia riduzione dei compensi, avendo abbattuto quelli tabellari medi e poi operato la riduzione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo il tribunale applicato ai parametri medi la massima riduzione consentita per legge (50% D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4) per la limitata complessità delle questioni, conformemente ai principi che regolano la quantificazione del compenso.

Per la liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova – difatti – fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, con motivazione adeguata allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di quest’ultimo (Cass. n. 89 del 2021; Cass. n. 2386 del 2017).

Solo sull’importo così quantificato – conformemente alle previsioni del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, la pronuncia ha poi operato l’ulteriore riduzione del 50%, obbligatoriamente prevista dalle disposizioni in tema di patrocinio a spese dello Stato.

4. Il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando l’irrisorietà del compenso liquidato.

Il motivo è inammissibile, denunciando l’incongruità della liquidazione in modo puramente assertivo, senza alcun aggancio e correlazione con l’attività svolta, apparendo del tutto carente la descrizione di eventuali profili di complessità o l’evidenziazione di aspetti connessi ad es. alla gravosità dell’impegno profuso, che giustificassero una diversa quantificazione del compenso. La liquidazione è comunque conforme ai minimi di tabellari, essendo la quantificazione operata dal tribunale correttamente motivata.

Il ricorso è inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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