Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37519 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25927-2019 proposto da:

O.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARAFIOTI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE ATTINA’;

– controricorrente –

contro

O.C., L.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 558/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 23/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. O.F. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Palmi, O.C. e L.G., nonché la s.p.a. Assitalia, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da lui subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data *****.

A sostegno della domanda espose che quel giorno, mentre stava assistendo alle operazioni di carico e scarico di tronchi di ulivo con un trattore di proprietà del figlio O.C., condotto nell’occasione dal genero L.G., la pala anteriore del trattore era caduta a causa di un movimento errato da parte del conducente, provocandogli gravi danni ad una gamba.

Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda, mentre O.C. confermò il contenuto dell’atto di citazione.

Il Tribunale, dopo aver acquisito documentazione relativa alle indagini svoltesi in sede penale, rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 23 agosto 2018, dichiarata la contumacia di O.C. e L.G., ha rigettato l’appello, confermando la decisione del Tribunale e condannando l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado in favore dell’Assitalia.

La Corte territoriale, ribadita la piena regolarità dell’acquisizione della documentazione relativa al procedimento penale (in particolare, l’informativa dei Carabinieri di *****), ha confermato la decisione del Tribunale sul rilievo, fondamentale, per cui non era stata raggiunta la prova sicura dell’effettivo svolgimento dei fatti. In particolare, le numerose contraddizioni tra quanto dichiarato dal danneggiato nell’immediatezza e nel successivo atto di citazione, nonché le contraddizioni esistenti nella deposizione del L. suscitavano “più di un dubbio sulla stessa veridicità” dell'”ontologico accadimento” del sinistro così come delineato dall’appellante.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria propone ricorso O.F. con atto affidato a otto motivi.

Resiste la Generali Italia s.p.a. con controricorso.

O.C. e L.G. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., per essere stato indebitamente raccolto il materiale utilizzato dai Carabinieri nella fase immediatamente successiva al sinistro.

Sostiene il ricorrente che la società di assicurazione, essendosi costituita soltanto alla prima udienza, sarebbe incorsa nelle decadenze di cui all’art. 167 cit., anche in relazione alla produzione di documenti;

per cui la documentazione relativa all’attività svolta dai Carabinieri, siccome tardivamente prodotta, non poteva essere utilizzabile.

1.1. Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata ha precisato, con una motivazione che non è stata sul punto contestata, che la società di assicurazione aveva prodotto l’informativa resa dai Carabinieri di ***** entro il termine istruttorio di trenta giorni concesso dal giudice istruttore ai sensi dell’art. 184 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, che era quello dettato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, antecedente alla riforma di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263.

Trova perciò applicazione il principio, già enunciato da questa Corte, secondo cui ai sensi dell’art. 184 c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n. 353 del 1990, art. 18 (e anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater, convertito con modificazioni nella L. 23 febbraio 2006, n. 51), il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie è quello dell’adozione dell’ordinanza di ammissione delle prove, ovvero, nel caso in cui il giudice, su istanza di parte, abbia rinviato tale adempimento ad altra udienza, dello spirare di un duplice termine: il primo concesso per la produzione dei nuovi mezzi di prova e l’indicazione dei documenti idonei a dimostrare l’esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e delle eccezioni sollevate dal convenuto; il secondo previsto, invece, per l’indicazione della (eventuale) prova contraria, da identificarsi nella semplice controprova rispetto alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuto nel primo termine (sentenze 17 maggio 2013, n. 12119, e 9 novembre 2017, n. 26574).

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 101,202 e 245 c.p.c., nonché degli artt. 351,511,514,431 e 191 c.p.p., per avere la Corte d’appello utilizzato il materiale raccolto dai Carabinieri in sede di indagini preliminari.

Secondo il ricorrente, la sentenza avrebbe utilizzato il materiale probatorio raccolto senza rispettare il principio del contraddittorio.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per essere stato disatteso il risultato delle prove raccolte in sede civile.

Secondo il ricorrente, le prove raccolte nel giudizio civile avrebbero dimostrato pienamente che i fatti si sono svolti così come indicato nell’atto di citazione, per cui la sentenza avrebbe violato le norme in tema di confessione stragiudiziale (CID), interrogatorio formale e prova per testimoni.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata tenuto conto del comportamento delle parti.

In particolare, si osserva che l’attore avrebbe commesso il reato di truffa se avesse dato una descrizione dei fatti non rispondente alla realtà, per cui questo costituirebbe prova del contrario, e cioè che i fatti si sarebbero svolti come indicato in citazione.

5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 101,244 e 245 c.p.c., per non avere la Corte d’appello ammesso le deposizioni dei testimoni G.A. e B.V..

6. I motivi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere trattati congiuntamente, benché diversi tra loro, e sono tutti inammissibili. Essi, infatti, sono volti in modo evidente a sollecitare questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito, posto che la Corte reggina ha bene evidenziato le ragioni di contraddittorietà tra le varie deposizioni rese dal danneggiato e dai testimoni, a causa delle quali ha ritenuto non dimostrato il fatto storico del sinistro così come descritto dall’appellante.

In riferimento, in particolare, al quinto motivo, anche volendo tralasciare l’inammissibilità che deriva dalla mancata indicazione dei capitoli di prova, il Collegio rileva che è lo stesso ricorrente ad ammettere che l’indicazione dei due testi è avvenuta tardivamente (nella memoria di replica alla comparsa conclusionale di primo grado e nell’atto di appello).

7. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 2, comma 3, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che non ricorrevano, in capo al danneggiato, le condizioni per l’esercizio dell’azione diretta nei confronti della società Assitalia.

Sostiene il ricorrente che la polizza in questione copriva anche i danni da circolazione nelle aree private, per cui il sinistro avrebbe dovuto essere considerato risarcibile.

8. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1917 e 2900 c.c., nonché dell’art. 105 c.p.c., per avere la Corte d’appello respinto la richiesta di chiamata in garanzia della società di assicurazione da parte del proprietario del trattore O.C..

9. Entrambi i motivi sono inammissibili per la loro totale ininfluenza. Una volta che la Corte d’appello ha escluso, infatti, che il sinistro sia avvenuto con le modalità indicate dall’attore e che lo stesso rientri nella figura del sinistro stradale risarcibile secondo le norme dell’assicurazione obbligatoria, è evidente che ogni questione sull’interpretazione della polizza di assicurazione è priva di influenza.

Il settimo motivo, poi, non contiene, in realtà, alcuna censura nei confronti della sentenza impugnata.

10. Con l’ottavo motivo di ricorso il ricorrente conferma tutte le difese di primo e secondo grado.

E’ evidente che non si tratta di un ulteriore motivo di ricorso, ma di una generica riproposizione che non occorre esaminare in questa sede.

11. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.600, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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