Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37523 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9853-2020 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO, 109, C/O STUDIO D’AMICO, rappresentato e difeso dagli avvocati o FRANCESCO VINCENZO PAPADIA, MONICA PAPADIA;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE 71, presso lo studio dell’avvocato STEFANO D’ERCOLE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 937/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata l’08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 937 depositata l’8.4.2019 la Corte di appello di Bari, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, respingeva la domanda proposta da A.M. per l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, Trenitalia s.p.a., ex art. 2087 c.c., per averlo adibito ad attività lavorativa che aveva determinato una malattia professionale (spondiloartrosi cervicale e lombare con discopatia).

2. La Corte distrettuale, effettuata un’ampia ricognizione della giurisprudenza di legittimità in ordine alla responsabilità a titolo di colpa prevista dalla disposizione del codice civile invocata dal lavoratore ed alle cautele, nominate o innominate, richieste dalle disposizioni poste a presidio della salute dei lavoratori (da tenersi distinta rispetto al riconoscimento della causa di servizio, riconosciuta in altro giudizio, peraltro riformato in sede di appello), ha sottolineato che – dalla valutazione dell’ampia documentazione prodotta – non poteva ravvisarsi alcun profilo di responsabilità della società in quanto difettava la prova dell’illecito contrattuale asseritamente commesso dalla società, “essendo stata viceversa fornita in giudizio la dimostrazione che nessuna prescrizione cautelare, generica o specifica, è stata dalla stessa disattesa”; invero, con riguardo alla sorveglianza sanitaria, era emerso che il lavoratore era stato sottoposto a visita medica finalizzata all’assunzione e a successive visite mediche periodiche e di revisione (nell’ambito delle quali l’ A. era sempre stato ritenuto idoneo all’espletamento dell’attività, in qualità di “conduttore”, di addetto al controllo sul servizio viaggiatori e dei titoli di viaggio e di altre attività esecutivo-pratiche sui treni) e che il lavoratore non aveva mai avanzato richiesta di essere adibito ad altro servizio, con conseguente violazione di un comportamento di correttezza e buona fede che deve collaborare a segnalare al datore di lavoro eventuali situazioni di pericolo; con riguardo alle vibrazioni e agli scuotimenti dei treni, la Corte territoriale ha osservato che trattasi di “rischi intrinsecamente connessi con la natura e la tipologia della prestazione lavorativa espletata dall’appellante (lavoratore) a bordo dei treni, in quanto tali non concretamente eliminabili”, ed ha aggiunto che dalla documentazione prodotta risultava che la società aveva sottoposto l’area di lavoro a valutazione dalla quale era emersa l’insussistenza di un rischio di entità tale da arrecare pregiudizio alla salute dei lavoratori e da obbligarla all’attivazione della sorveglianza sanitaria.

3. Avverso la detta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria, e la società ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 32 Cost., dell’art. 38Cost., comma 2, degli artt. 41 e 11 Cost., dell’art. 2087, 1218 e 2697 c.c., del D.P.R. n. 303 del 1956, art. 4, del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 3,4,21,48 e 49 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la sentenza di appello, trascurato i numerosi inadempimenti datoriali dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., e, per contro, non avendo fatto buon governo degli artt. 1218,2087 e 2697 c.c., per non aver preteso che la società fornisse la prova di aver posto in essere tutte le tutele di cui al D.P.R. n. 303 del 1956, e del D.Lgs. n. 626 del 1994.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 1218,2087 e 2697 c.c., del D.P.R. n. 303 del 1956, art. 4, del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 3,4,21,48 e 49 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per aver, la Corte territoriale, trascurato le specifiche inadempienze della società, come tempestivamente indicate nel ricorso introduttivo del giudizio (comunicazione dei rischi specifici a cui sono esposti i lavoratori, D.P.R. n. 303 del 1956, ex art. 4; “condizioni di insicurezza ed insalubrità dell’ambiente di lavoro”, ex art. 2087 c.c.), tutti fatti oggetto di discussione tra le parti che dovevano essere presi in considerazione dal giudice di merito e che avrebbero senz’altro portato ad un esito favorevole della causa;

3. Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) non essendo stata ammessa, né in primo né in secondo grado, la prova testimoniale tesa a dimostrare le condizioni di lavoro dell’ A. e i pregiudizi subiti, che avrebbe consentito di verificare il rischio a cui era esposto il lavoratore;

4. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione, sono inammissibili.

4.1. I motivi sono in primo luogo inammissibili, perché nella sostanza censurano la valutazione delle prove.

Invero, nonostante il formale richiamo alla “violazione di norme di legge” contenuto nelle intestazioni dei motivi di ricorso (seppur avanzato, nel secondo e nel terzo motivo, secondo un archetipo legale errato, ossia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, piuttosto che art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti, valutazione a monte non consentita dall’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la gravità del comportamento adottato dal lavoratore.

Deve rimarcarsi che in tema di ricorso per cessazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex aliis: Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

Nella specie è evidente che il ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque, in realtà, non denuncia un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge (ossia un problema interpretativo, vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) bensì un vizio-motivo, da valutare alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che – nella versione ratione temporis applicabile – lo circoscrive all’omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014), ma, che nel caso di specie, è anche precluso dalla presenza di una c.d. doppia conforme (art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5).

5. In ogni caso, la dedotta “violazione dell’art. 115 c.p.c.”, non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892 del 2016, Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020), censura non avanzata nel caso di specie.

6. La violazione dell’art. 116 c.p.c., e’, poi, configurabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. Sez. U. n. 11892 del 2016, Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020, nonché, ex plurimis, Cass. n. 13960 del 2014).

7. La violazione dell’art. 2697 c.c., è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018, Cass. n. 18092 del 2020), mentre nella specie parte ricorrente lamenta la mancata assunzione e valutazione di mezzi istruttori.

8. Infine, va osservato che il giudice del merito si è conformato all’orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità secondo cui la responsabilità dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 2087 c.c., non è oggettiva, bensì fondata sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati; ne consegue che va esclusa la possibilità di ricavare dalla norma citata l’obbligo del datore di adottare ogni cautela possibile ed innominata, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a prevenire ogni evento lesivo (Cass. n. 14066 del 2019). L’art. 2087 c.c., non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr., da ultimo, Cass. n. 26495 del 2018, Cass. n. 8911 del 2019).

Questa Corte ha, altresì, recentemente affermato che, in materia di tutela della salute del lavoratore, l’art. 2087 c.c., non delinea un’ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, i cui obblighi, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell’esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell’ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi, particolarmente quando vengono in questione attività che per loro intrinseche caratteristiche (svolgimento all’aperto, in ambienti sotterranei, in gallerie, in miniera, ecc.) comportano dei rischi per la salute del lavoratore (collegati alle intemperie, all’umidità degli ambienti, alla loro temperatura, ecc.), ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore di lavoro; rispetto a detti lavori – importanti una necessaria accettazione del rischio alla salute del lavoratore, legittimata sulla base del principio del bilanciamento degli interessi non è configurabile una responsabilità del datore di lavoro, se non nel caso in cui questi, con comportamenti specifici ed anomali, da provarsi di volta in volta da parte del soggetto interessato, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell’attività che il lavoratore è chiamato a svolgere (Cass. n. 1509 del 2021).

9. Per le ragioni indicate il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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