LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15080-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MAURO SFERRAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;
– ricorrente –
contro
O.A., M.G., P.G.G., M.R. D.E., domiciliati e rappresentati e difesi dall’avvocato PATRICELLI EMILIANO;
– controricorrenti –
contro
L.P.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 649/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 24/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
che:
1. con sentenza 24 ottobre 2019, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame dell’Inps avverso la sentenza di primo grado, di accertamento del diritto di D.E., L.P.G., M.G., M.R., O.A. e P.G.G. alla corresponsione del T.f.r. a carico del Fondo di Garanzia, in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze della fallita ***** s.r.l. (in cui transitati per effetto della scissione della precedente datrice D.I. s.r.l., del medesimo nucleo proprietario);
2. essa verificava la ricorrenza dei presupposti della L. n. 297 del 1982, art. 2, in particolare di ammissione allo stato passivo del fallimento, ritenendo irrilevante la contestazione dell’Inps, che ne aveva disconosciuto (in esito ad accertamento ispettivo) la genuinità del rapporto con la fallita (di un solo mese), in quanto a fini diversi (negazione del diritto della società fallita alla fruizione di sgravi contributivi per riassunzione del personale licenziato da D.I. s.r.l.), cui erano rimasti estranei i lavoratori, titolari di tutela da garantire loro effettivamente, in applicazione della responsabilità sociale del Fondo di Garanzia;
3. con atto notificato il 12 (22) giugno 2020, l’Inps ricorreva per cassazione con unico motivo, cui i lavoratori resistevano con controricorso, ad eccezione di P.G., pure intimato ma che non svolgeva difese; entrambe le parti costituite comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, commi 1, 2, 3, 7 e 8, in riferimento agli artt. 2506-quater e 2112 c.c., per erroneo riconoscimento del diritto dei lavoratori alla percezione dal Fondo di garanzia della quota di T.f.r. maturata nei confronti della società scissa, precedente datrice di lavoro, in base alla loro ammissione allo stato passivo di una delle due neocostituite società beneficiarie, nonostante la solidarietà ex lege con la società fallita dell’altra società beneficiaria in bonis ( D.I. Immobiliare s.r.l.) della prima, per i crediti maturati a carico della società scissa, trattandosi di scissione totalitaria nella circolazione dell’azienda della società scissa alla fallita (unico motivo);
2. in via preliminare, deve essere rigettata la richiesta dell’Inps di rimessione alla pubblica udienza, per esclusione della rilevanza nomofilattica della questione posta, attesa l’inammissibilità del motivo;
3. in linea di diritto, per effetto dell’operazione di scissione totale, si realizza l’estinzione della società scissa con la continuazione dell’attività in capo alle beneficiarie, che assumono i diritti e gli obblighi corrispondenti alla quota di patrimonio loro trasferita: sicché, in forza di tale scissione, i rapporti giuridici pendenti e preesistenti vengono di fatto interamente trasferiti alle società beneficiarie, posto che la società scissa cessa di esistere (Cass. 19 giugno 2020, n. 11984, in specifico riferimento all’applicabilità dell’art. 10 L. Fall., in tema di dichiarazione di fallimento, in presenza di scissione totalitaria di una società, fenomeno di tipo successorio della società scissa, in quanto estinta, tra soggetti distinti);
3.1. la questione posta è tuttavia nuova, avendo nei gradi di merito l’Istituto escluso il diritto del lavoratore al pagamento del Fondo di Garanzia per la fittizietà del rapporto lavorativo alle dipendenze della società fallita per finalità di indebita fruizione di sgravi contributivi (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804) e avendo omesso di specificare in quale atto, in quali termini ed in quale fase del giudizio avrebbe prospettato la diversa questione di cui sopra (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2193): in particolare risultando la devoluzione dall’Inps, con l’atto di appello, della suddetta questione, tanto dalla sentenza (al secondo capoverso di pg. 2), tanto dall’odierno ricorso dell’Istituto (al primo periodo di pg. 6);
4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e distrazione in favore del difensore antistatario, secondo la sua richiesta e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Inps alla rifusione, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021