Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37527 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17622-2020 proposto da:

D.V., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO TRAPANI;

– ricorrente –

contro

UNIMEGA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, G.S. e D’.DO., quali ex soci di Unimega s.n.c., cancellata dal Registro delle imprese il *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MOZZI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO DE BERARDINIS;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4440/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

che:

1. con sentenza 10 dicembre 2019, la Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello di D.V. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda di pagamento di differenze retributive, perché tardivo in quanto depositato (il *****), oltre il termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione a mezzo PEC (il *****) da Unimega s.n.c. in liquidazione, già cancellata dal registro delle imprese ed estinta, al suo procuratore costituito, ai sensi dell’art. 285 c.p.c.;

2. essa riteneva che la notificazione della sentenza, di cui l’appellante (che pure dava atto di averla ricevuta) deduceva la nullità o l’inesistenza per omessa indicazione nel messaggio PEC delle indicazioni prescritte dalla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, (così da non percepire l’importanza del messaggio), fosse non già inesistente, ma al più viziata di nullità (se non soltanto di irregolarità) e pertanto sanata dal raggiungimento dello scopo;

3. infine, la Corte reputava irrilevante la cancellazione della società, sia perché la notificazione era stata compiuta anche a nome, oltre che di Unimega s.n.c. estinta, anche di Unimega s.r.l., sia per ultrattività del mandato del suo procuratore costituito;

4. con atto notificato il *****, la lavoratrice ricorreva per cassazione con tre motivi, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., cui Unimega s.r.l. e gli ex soci della società estinta resistevano con unico controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma l-bis, per erronea assunzione di validità e di prova della notifica a mezzo PEC della sentenza di primo grado sul presupposto di decorrenza del termine breve di impugnazione, nonostante il suo deposito in appello con modalità cartacea, meramente residuale, anziché telematica (primo motivo); violazione o falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, artt. 3-bis e 11, per l’incertezza ingenerata nel difensore destinatario della notificazione a mezzo PEC dei vizi del messaggio con essa veicolato, privo in particolare del riferimento alla L. n. 53 del 1994, e di sottoscrizione telematica (terzo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono manifestamente infondati;

3. ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 3, e art. 6, comma 1, come modificata dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, per la regolarità della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell’atto originariamente formato su supporto analogico, non è necessaria la sottoscrizione dell’atto con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all’originale, secondo le disposizioni vigenti ratione temporis; qualora il deposito del ricorso per cassazione non sia fatto con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., dell’avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito (in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti) del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dal D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, comma 2 (Cass. 19 dicembre 2016, n. 26102; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23951);

3.1. in ogni caso, l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. s.u. 18 aprile 2016, n. 7665; Cass. s.u. 29 settembre 2018, n. 23620): come appunto avvenuto nel caso di specie;

4. la ricorrente deduce poi violazione o falsa applicazione degli artt. 110,285,299 e 300 c.p.c., in relazione all’art. 2495 c.c., per erronea assunzione di validità della detta notifica compiuta da Unimega s.n.c., benché già cancellata dal registro delle imprese e da Unimega s.r.l., di cui neppure indicato il codice fiscale (secondo motivo);

5. anch’esso è manifestamente infondato;

6. la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, alla dichiarazione in udienza ovvero alla notificazione dell’evento alle altre parti; da tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ai sensi dell’art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della società cancellata; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della società; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante (Cass. s.u. 4 luglio 2014, n. 15295; Cass. 17 settembre 2014, n. 23141; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23563; Cass. 23 novembre 2018, n. 30341; Cass. 29 settembre 2020, n. 20531; Cass. 10 marzo 2021, n. 6771);

7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la statuizione sulle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza (Ndr: testo originale non comprensibile) e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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