LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12909-2020 proposto da:
M.A., titolare dell’omonima ditta, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati ELISABETTA LIOI, GERARDO GIUSEPPE SAVINO DI CIOMMO;
– ricorrente –
contro
A.S., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO BRIN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3/2020 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 02/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza n. 3 depositata il 2.4.202019 la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, accoglieva la domanda proposta da A.S. per la condanna di M.V., nella qualità di titolare dell’omonima ditta, del danno biologico differenziale e del danno patrimoniale conseguito all’infortunio sul lavoro del *****.
2. La Corte distrettuale, effettuata un’ampia ricognizione della giurisprudenza di legittimità in ordine al concetto di “condotta abnorme” del lavoratore suscettibile di interrompere il nesso di causalità tra mansione espletata dal lavoratore e infortunio subito, ha ritenuto che l’operazione di montaggio delle capriate svolta tra da A.S., operaio generico, ad un’altezza di 4-5 metri da terra su un trabattello senza indossare gli occhiali e l’utilizzo di un martello prelevato dalla cassetta degli attrezzi messa a disposizione dal datore di lavoro (il cui colpo aveva provocato delle schegge che avevano trafitto l’occhio) non poteva ritenersi condotta abnorme; a seguito di incarico affidato ad un c.t.u. medico legale, la Corte territoriale ha determinato in Euro 50.064,75 il danno biologico differenziale e in Euro 14.087,50 il danno biologico temporaneo, respingendo la domanda di liquidazione di un danno patrimoniale non essendo configurabile una riduzione della capacità di lavoro.
3. Avverso la detta sentenza M.V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e il lavoratore ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omessa valutazione di un fatto decisivo è controverso tra le parti (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5) avendo, la sentenza di appello, attribuito al lavoratore una ricostruzione dell’infortunio diversa da quella in realtà prospettata, fornito una motivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria, messo in dubbio che gli strumenti di protezione erano stati forniti dal datore di lavoro nonostante il Tribunale avesse accertato che i lavoratori erano dotati dei seguenti strumenti di protezione: imbracature, guanti, occhiali, scarpe antinfortunistiche, divisa. L’operazione che l’ A. doveva compiere il giorno dell’infortunio era estremamente semplice (montaggio di capriate) e non comportava in alcun modo il rischio di produzione di schegge metalliche; nell’atto di appello, la difesa di A. ha nuovamente modificato la dinamica dell’infortunio, dando atto di fantomatiche operazioni di pulizia di saldature, operazioni totalmente smentite dalle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 1227 c.c., (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per aver, la Corte territoriale, trascurato il comportamento negligente del lavoratore consistente nel mancato uso degli occhiali di protezione durante l’uso del martello (comportamento posto, invece, a base della disamina del Tribunale).
3. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 20, del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dovendo ritenersi che il lavoratore non abbia subito ulteriori pregiudizi da porsi a carico del datore di lavoro, sia in quanto lo stesso svolgeva mansioni di operaio generico (e non di fabbro-saldatore) che non richiedevano un impegno di alta precisione, sia perché risulta che lo stesso, sebbene collocato in malattia dal datore di lavoro, abbia continuato a svolgere la propria attività realizzando un garage, recandosi in Albania, giocando persino alle slot machine.
4. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione, sono inammissibili.
I motivi sono in primo luogo inammissibili, perché nella sostanza censurano la valutazione delle prove.
5. In ogni caso, la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892 del 2016, Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020), censura non avanzata nel caso di specie.
6. La violazione dell’art. 116 c.p.c., e’, poi, configurabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. Sez. U. n. 11892 del 2016, Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020, nonché, ex plurimi-, Cass. n. 13960 del 2014).
7. La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (v. Sez. U, n. 8053 del 2014; conf. Sez. U, n. 8054 del 2014). Consegue che, se per un verso deve ritenersi oramai esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, è pur vero che, per altro verso, il provvedimento il cui apparato argomentativo si colloca al di sotto della predetta soglia “minima costituzionale” è censurabile per omessa osservanza dell’obbligo di motivazione affermato dall’art. 111 Cost., comma 6, e dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, concretando tale omissione una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (v. Cass. n. 7402 del 2017).
8. Nella specie, la Corte distrettuale ha motivato, in ordine alla sussistenza di un nesso di causalità tra la mansione di operaio generico svolta dal lavoratore e l’infortunio subito, escludendo la ricorrenza di un comportamento abnorme in considerazione dell’ambiente di lavoro (non ricorrendo condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere) e degli strumenti di lavoro forniti dallo stesso datore di lavoro (cassetta degli attrezzi ove era presente il martello utilizzato dal lavoratore).
Tale motivazione non può ritenersi meramente apparente perché è del tutto idonea a consentire l’individuazione del processo lavorativo a cui era applicato, il *****, il lavoratore.
9. Infine, va osservato che il giudice del merito si è conformato all’orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di infortuni sul lavoro è configurabile un concorso colposo della vittima solo nel caso di c.d. “rischio elettivo”. Il rischio elettivo non può dirsi sussistere sol perché un operaio sia stato imprudente. Il datore di lavoro, infatti, giusta la previsione di cui all’art. 2087 c.c., ha il dovere di prevenire anche le imprudenze dei suoi lavoratori: vuoi istruendoli adeguatamente, vuoi controllandone l’operato, vuoi dotandoli di strumenti e mezzi idonei e sicuri. La responsabilità esclusiva del lavoratore per c.d. “rischio elettivo” sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell’evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere” (così Cass. n. 798 del 2017; Cass. n. 7313 del 2016; secondo cui il c.d. “rischio elettivo” è solo “quello che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente”; in senso conforme, Cass. n. 3763 del 2021; Cass. n. 12779 del 2012; Cass. n. 21694 del 2011).
Si è perciò esclusa la configurabilità d’una colpa a carico di lavoratori che non si siano attenuti alle cautele imposte dalle norme antinfortunistiche od alle direttive dei datori di lavoro, perché proprio il vigilare sul rispetto di tali norme da parte del lavoratore è l’obbligo cui il datore è tenuto, in quanto “il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l’incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza o negligenza (così, testualmente, Cass. n. 1994 del 2012; ed ancora da ultimo, in tal senso, Cass. n. 5419 del 2019) 10. Infine, con particolare riguardo al terzo motivo, difetta altresì la necessaria riferibilità della censura alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale ha escluso che A.S. si sia trovato impedito di svolgere la propria attività lavorativa e abbia, dunque, subito un danno di natura patrimoniale, avendo affermato che il lavoratore svolgeva mansioni di operaio generico (e non di fabbro-saldatore), le quali non richiedevano un impegno di alta precisione, con conseguente impossibilità di configurare un danno alla capacità di guadagno.
11. Per le ragioni indicate il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..
12. L’istanza di liquidazione delle spese della fase inibitoria ex 373 c.p.c., proposta dal controricorrente – su cui è stato ritualmente instaurato il contraddittorio e alla quale il ricorrente si oppone, chiedendo la compensazione delle spese – è accoglibile sulla scorta del principio della soccombenza, a fronte del provvedimento di rigetto dell’istanza di inibitoria proposta dal M. alla Corte di appello di Potenza, provvedimento dal quale non emerge alcuno dei motivi che consentono, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese; le spese vanno, pertanto, liquidate a favore di A.S. nella misura di Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Condanna, altresì, il ricorrente al pagamento delle spese di lite della fase inibitoria svolta avanti la Corte di appello di Potenza, che liquida in Euro100,00 per esborsi e in Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021