Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37531 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1267-2020 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 223, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DI MAGGIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.S., C.S., PL.GI., G.S., D.G., D.G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7562/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Nella controversia in materia di distanze fra costruzioni, promossa da G.S., P.S., C.S. e Pl.Gi. nei confronti di S.O., il Tribunale di Roma ha accolto la domanda principale di demolizione, proposta dagli attori, e ha accolto in parte la domanda riconvenzionale della convenuta, di accertamento dell’acquisto di una servitù di passaggio per usucapione.

Contro la sentenza hanno proposto separati appelli, da un lato, S.O., dall’altro, P.S., C.S. e Pl.Gi.. Riunite le impugnazioni, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’autonomo appello proposto da S.O., perché l’impugnazione era stata notificata ai precedenti difensori di controparte. Secondo la corte d’appello il vizio incorso nella notificazione determinava l’inesistenza della stessa notificazione, non suscettibile di sanatoria. Inoltre, la Corte d’appello, in conseguenza del vizio incorso nella notificazione dell’impugnazione autonoma, ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto da S.O. nel separato giudizio di impugnazione proposto dalle controparti, poi riunito a quello proposto dalla stessa S.O..

La Corte d’appello ha poi rigettato l’appello proposto da P.S., C.S. e Pl.Gi..

Per la cassazione della sentenza S.O. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, il primo dei quali denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c.. Si lamenta che la Corte d’appello di Roma ha dichiarato la nullità della notificazione dell’impugnazione, nonostante avesse già ordinato la rinnovazione della stessa notificazione e la rinnovazione fosse stata eseguita. La ricorrente rimprovera alla corte di merito di non aver considerato che il vizio riscontrato non dà luogo a inesistenza della notificazione, ma a nullità suscettibile di sanatoria tramite rinnovazione o per raggiungimento dello scopo.

La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.

Gli intimati sono rimasti tali, inclusa D.G.M., chiamata ex art. 331 c.p.c., per l’integrazione del contraddittorio.

Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi (del secondo motivo, con cui si lamenta il contrasto fra la decisione e l’ordine di rinnovazione della notificazione impartito in corso di causa; del terzo motivo, volto a censurare la decisione di inammissibilità dell’appello incidentale nel giudizio riunito; del quarto motivo, proposto per l’eventualità che la Suprema Corte volesse decidere la causa nel merito).

La sentenza impugnata è in palese contrasto con il seguente principio di diritto, sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte: “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex le e, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass., S.U., n. 14916 del 2016).

Il principio, riferito alla notificazione del ricorso per cassazione, ha portata generale ed esso è certamente riferibile anche alla notificazione dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione. Infatti, è stato chiarito che una tale notificazione non è inesistente, ma nulla, anche se la controparte abbia avuto conoscenza legale della sostituzione del difensore originario; essa, pertanto, è rinnovabile ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. n. 1798 del 2018).

In conclusione, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, perché decida l’appello proposto da S.O..

La corte di rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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