LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13763-2020 proposto da:
CAREMAR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMATO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO GRISPO, SALVATORE RAVENNA;
– ricorrente –
contro
R.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA. della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO D’ORAZIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4910/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOIA, depositata il 07/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato – per quanto qui ancora rileva – la statuizione di primo grado che aveva ritenuto necessario, ai fini della validità del contratto di arruolamento stipulato tra R.C. e la Caremar Spa, l’indicazione del viaggio da compiere, con conseguente conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con due motivi; ha resistito con controricorso R.C.;
3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 codice di rito, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 332 c. nav., ritenendo non condivisibile la tesi secondo cui la mancata indicazione del viaggio da compiere nel contratto di arruolamento “comporterebbe” indeterminato; con il secondo mezzo, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1362,1366 e 1375 c.c. per non avere la Corte territoriale adeguatamente valutato che il R. era perfettamente a conoscenza del fatto che egli era assunto per svolgere la prestazione quotidiana su tratte predeterminate per viaggi nel Golfo di Napoli;
2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, sono manifestamente infondati;
i giudici napoletani hanno fatto corretta applicazione del principio affermato da ultimo da Cass. n. 15020 del 2018, con cui parte ricorrente neanche si confronta, in base al quale: “Il contratto di arruolamento non può intendersi stipulato “a viaggio”, ai fini dell’art. 332 c. nav., comma 2, ed è trasformato “di diritto” in contratto a tempo indeterminato, se non risultino indicati, così come previsto dallo stesso art., comma 1, n. 4), il viaggio o i viaggi da compiere”;
si tratta di un risalente orientamento di legittimità (Cass. 17 marzo 2001, n. 3869; Cass. 17 gennaio 2005, n. 777; Cass. 11 aprile 2005, n. 7368; Cass. 8 giugno 2005, n. 11939; Cass. 14 luglio 2005, n. 14814; Cass. 16 settembre 2014, n. 19494; successivamente ancora confermato da: Cass. n. 17994 del 2017; Cass. n. 17995 del 2017; Cass. n. 18609 del 2017; Cass. n. 30004 del 2017; Cass. n. 133 del 2018); se, poi, nel caso di specie ricorresse o meno l’indicazione del viaggio è questione di fatto che non può essere riesaminata in questa sede di legittimità e, comunque, nelle sentenze richiamate si è sempre respinta la tesi secondo cui sarebbe sufficiente la spendita delle espressioni ‘a viaggiò o ‘a terminé, in quanto contraria a principi di carattere generale e alla ratio della previsione legislativa che non ha affatto inteso affermare che la astratta denominazione del contratto come contratto a termine o a viaggio sia sufficiente all’effettiva qualificazione dello stesso in tal senso, anche in mancanza della effettiva specificazione del termine o del viaggio; ovviamente la rilevata nullità genetica del contatto non può essere sanata da una eventuale violazione del canone di buona fede da parte dell’arruolato;
3. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con le spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’avv. D’Orazio anticipatario, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15% con attribuzione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021