Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37536 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38449-2019 proposto da:

UPTER – UNIVERSITA’ POPOLARE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI, 73, presso lo studio dell’avvocato DE CRESCIENZO FULVIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABINIANO, N. 5, presso lo studio dell’avvocato SALVAGNI MICHELANGELO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2529/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BELLE’

ROBERTO.

RITENUTO

Che:

l. La Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha ritenuto la carenza di uno specifico progetto alla base dei contratti di collaborazione intercorsi, dal 2003 al 2012, tra P. e l’Università Popolare (di seguito UPTER);

2. la Corte territoriale richiamava Cass. 25 febbraio 2019, n. 5418 ed argomentava in ordine alla ripetitività degli asseriti progetti, in quanto finalizzati per molti anni scolastici allo svolgimento da ottobre a maggio dell’attività di insegnamento della storia dell’arte presso l’Università e dunque anche tali da risultare privi di un risultato finale, laddove poi la materia di insegnamento) e il numero delle lezioni costituivano semplicemente indicatori del contenuto delle mansioni e della loro delimitazione temporale;

3. la Corte d’Appello riteneva quindi che l’assenza di un legittimo progetto comportava, in linea con il disposto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69 come interpretato da questa S.C., la riconduzione ad un unico rapporto di lavoro subordinato e ciò a far data dal primo contratto, con riconoscimento del diritto alla riammissione in servizio della lavoratrice ed al risarcimento dei danni ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5;

4. UPTER ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso della lavoratrice;

5. la proposta del relatore e stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

6. Upter ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. il primo motivo di ricorso, dedotto per violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) e con riferimento alle norme di regolazione del particolare istituto (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 e art. 62, comma 1, lett a) e b) e art. 69, prospetta l’esistenza tra le parti e nel tempo di quattro diverse tipologie di contratto, di cui la prima risalente al 2003, con 2 contratti stipulati dopo circa una settimana dall’entrata in vigore della legge e nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa, la seconda, dal 2004 al 2009, caratterizzata da 5 contratti con altrettanti progetti allegati, la terza, fra il 2009 ed il 2011, ancora con due contratti a progetto e la quarta, cui era da riferire l’ultimo contratto a progetto del 2011/2012;

2. secondo la ricorrente, la lettura complessiva di tali contratti di collaborazione e dei relativi allegati avrebbe consentito di apprezzare come essi delineassero sufficientemente le prestazioni dovute e individuassero attività produttive ben identificabili e funzionalmente collegate volta a volta ad un risultato finale, il tutto con lavorazioni delimitate sotto il profilo temporale (da fine ottobre a fine giugno di ciascun anno) e sotto il profilo strutturale (riguardando i progetti formativi i soli studi storici dell’arte), oltre che condotte in via autonoma dall’incaricata, nella realizzazione dei diversi corsi delle successive annualità;

3. il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e art. 132 c.p.c., n. 4, ed in via gradita in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti;

4. nella prima parte il motivo censura la sentenza impugnata per avere considerato unitariamente e come se fossero tra loro uguali le diverse tipologie enucleate già nel primo motivo, trascurando le specificità di ciascun programma di lavoro e dei diversi corsi ideati, proposti e svolti autonomamente dalla ricorrente;

5. sotto un secondo gradato profilo il motivo censura l’avere la Corte territoriale omesso del tutto l’esame di una serie di elementi, individuati nelle premesse ed allegati dei contratti di lavoro intercorsi, nel fatto di svolgere UPTER attività non certamente limitata all’insegnamento della storia dell’arte, nell’arco temporale delimitato da ottobre e giugno dei corsi svolti e nell’avere la stessa ricorrente ideato e proposto, mesi prima dell’inizio di ciascun corso i relativi programmi didattici;

6. i motivi, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente;

7. la ratio detidendi posta dalla Corte territoriale a base della decisione impugnata fa leva sulla sostanziale unitarietà delle attività svolte per ciascun anno di insegnamento, di cui la sentenza individua la ripetitività nel reiterarsi, anno per anno, di corsi di storia dell’arte e la continuatività nel riproporsi sempre delle modalità consistenti nello svolgimento di lezioni teorico-pratiche e quindi in sostanza consistenti in compiti di insegnamento;

8. i motivi di ricorso propongono, attraverso la traccia comune dell’analisi ripartita contratto per contratto, una diversa lettura dei dati di merito) che non smentisce tuttavia gli elementi di sintesi posti dalla Corte territoriale a fondamento della decisione;

9. permangono infatti comunque, anche in esito al sezionamento del rapporto) nelle sue diverse cadenze contrattuali, quei dati di continuità dei compiti (svolgimento del corso ogni anno), di cadenza dei tempi (ottobre – giugno di ciascun anno) e di uniformità dei modi (insegnamento della storia dell’arte) che la Corte di merito, nei vari passaggi della propria motivazione ha valorizzato per ritenere sussistenti gli elementi di ripetitività e prevedibilità, di cui a Cass. 3418/2019 sulla quale i giudici di appello hanno fatto leva, rispetto tra l’altro ad una complessiva attività di natura didattico-educativa svolta dal datore di lavoro;

10. in tali elementi continuativi è stata quindi scorta la smentita, in linea con le indicazioni della citata giurisprudenza, rispetto a distinte finalizzazioni di ciascun contratto, anche in termini di quantità e termini di lavoro;

11. ne deriva che, certamente, nell’impostazione sintetica data dalla Corte di merito non può ravvisarsi alcuna omissione di motivazione, come denunciato nella prima parte del secondo motivo, ma solo un particolare taglio, giustamente inteso a cogliere i tratti di continuità evidenziati, quale sintomo di assenza di reali progetti;

12. da ciò deriva altresì l’assenza di decisività degli elementi di dettaglio il cui asserito omesso esame è evidenziato con la seconda parte del secondo motivo, in quanto né le molteplici attività di UPT1-Z. possono incidere sugli elementi valorizzati dalla Corte di merito per individuare la continuatività sostanziale delle diverse prestazioni, né tale continuità esclusa dal riferirsi di ciascun contratto a tematiche talora specifiche delle relative annate, ma pur sempre in una logica di docenza di ambito della storia dell’arte;

13. analogamente, l’esistenza di tratti ideativi e propositivi in capo al docente non astrae necessariamente le prestazioni da quella continuatività didattica di cui si è detto, mentre è evidente che la costante cadenza temporale, prospettata dalla ricorrente come ragione di delimitazione e quindi di autonomia dei diversi corsi, corrispondendo a diffuse tempistiche dell’insegnamento superiore o universitario, trova ampiamente collocazione nella diversa ricostruzione operata dalla Corte di merito, che in quelle cadenze ha ravvisato elementi di unificazione, più che di autonomia, delle prestazioni rese;

14. in questo quadro emerge con evidenza come anche il primo motivo, cui risale l’impostazione del ricorso sulla base di un’analisi ripartita di ciascun singolo contratto, lungi da indirizzarsi verso l’effettiva individuazione di una violazione di legge, mira a ricostruire diversamente i fatti, al fine di riportare il tutto ad una diversa conclusione di merito, il che non è ammissibile in sede di legittimità (C., S.U., 34476/2019; C., S.U., 24148/2013);

15. il ricorso è dunque nel suo complesso inammissibile ed a ciò segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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