Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37538 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14136-2020 proposto da:

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del Dirigente pro tempore, MINISTIRO DI ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato RAIMONDO PIETRO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2020 della CORTE D’APPELLO di MANO, depositata il 26/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BELLE ROBERTO.

RITENUTO

Che:

I. la Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello (incidentale) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso il capo della sentenza di primo grado con cui si era ritenuto che la prescrizione del diritto alle differenze retributive per ricostruzione dell’anzianità in ragione del divieto di discriminazione dei docenti non di ruolo, azionato da C.C. insieme alla domanda di ricostruzione dell’anzianità dopo l’immissione in ruolo, fosse decennale e ciò alla luce della ritenuta natura “contrattuale” della responsabilità risarcitoria conseguente all’inadempimento ad un obbligo di non discriminazione;

2. II Miur ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui la C. ha resistito con controricorso;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. l’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2947 e 2948 c.c. e L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 43, sostenendo che erroneamente il credito rivendicato fosse stato qualificato come di natura risarcitoria, mentre si trattava di credito retributivo, soggetto come tale a prescrizione quinquennale;

3. il motivo coinvolge (v. ricorso per cassazione, pag. 7, ultimo periodo e 8) il solo capo della pronuncia di appello riguardante le differenze retributive dovute per il computo dell’anzianità anche nel periodo pre-ruolo, al fine di ottenere le differenze retributive maturate in tale periodo;

4. non è invece coinvolto il diverso capo di domanda, accolto dalla Corte territoriale in riforma della sentenza di primo grado, riguardante il riconoscimento, dopo l’immissione in ruolo, della intera anzianità pregressa, maturata anche nel periodo pre-ruolo e delle relative differenze economiche;

5. con riferimento al motivo oggetto della presente impugnazione va richiamato l’orientamento) consolidato di questa S.C., le cui motivazioni si hanno per richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, in forza del quale “nell’impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 c.c., nn. 4 e 5, il quale decorre, anche in caso di illegittimità dei termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass. 28 maggio 2020, n. 10219);

principio cui si aggiunge, a fini di calcolo delle quote non prescritte, l’ulteriore regola secondo cui “l’anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che sii di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l’attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell’anzianità di servigio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2232);

6. la sentenza impugnata non è coerente con tali arresti va quindi cassata, esclusivamente in parte qua, in quanto il profilo sopra menzionato al punto 4 resta intatto perché non coinvolto dal ricorso per cassazione, con rinvio della causa alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, affinché decida sul corrispondente capo adeguandosi ai principi di cui sopra.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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