Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37540 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8629-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato D’ALOISIO CARLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, DE ROSE EMANUELE, CORETTI ANTONIETTA;

– ricorrente-

contro

T.A., G.M.M., P.T., F.F., R.L., domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato R.L.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 620/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 26/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 26 agosto 2019, la Corte d’appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello dell’Inps avverso la sentenza di primo grado, di revoca della sua ingiunzione di pagamento della somma di Euro 602.670,23, a titolo di contributi, sanzioni e oneri di riscossione (in riferimento al periodo da giugno 2006 a febbraio 2010, in base a due verbali ispettivi del 29 giugno 2011) nei confronti di Prontoassistenza s.c.s.;

2. essa ciò riteneva per estinzione della società in quanto cancellata dal registro delle imprese il 21 ottobre 2014, nel corso del giudizio di primo grado, senza tuttavia essere stato dichiarato dal Tribunale, che aveva anzi reso la sentenza nei confronti della stessa;

3. con atto notificato il 24 (28) febbraio 2020, l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale di S.C.C.I., ricorreva per cassazione con due motivi, cui resistevano con unico controricorso e memoria, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., G.M.M., in qualità di già Liquidatrice di Prontoassistenza s.c.s. e in proprio, T.A., F.F., P.T. quali soci e il difensore avv. R.L..

CONSIDERATO

Che:

1. l’Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 83,299,300 c.p.c., 1722, 2230 c.c., per erronea pronuncia di inammissibilità dell’appello, sull’assunto di inesistenza della sua notificazione al difensore costituito in primo grado della società cancellata dal registro delle imprese, senza considerazione dell’ultrattività del mandato al difensore che non aveva dichiarato in udienza, né notificato alle altre parti l’evento interruttivo, con effetto di stabilizzazione della posizione della parte (primo motivo);

2. esso è fondato;

3. secondo insegnamento consolidato di questa Corte, meritevole di continuità, la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, alla dichiarazione in udienza ovvero alla notificazione dell’evento alle altre parti; da tale principio consegue (oltre che l’idoneità della notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell’art. 285 c.p.c., a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della società cancellata e l’ammissibilità della notificazione dell’impugnazione presso il medesimo, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante), particolare che il predetto procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, sia legittimato a proporre impugnazione, ad eccezione del ricorso per cassazione per cui è richiesta la procura speciale, in rappresentanza della società (Cass. s.u. 4 luglio 2014, n. 15295; Cass. 23 novembre 2018, n. 30341; Cass. 29 settembre 2020, n. 20531; Cass. 10 marzo 2021, n. 6771);

5. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 83,299 e 300 c.p.c., artt. 1722 e 2230 c.c., per la ritenuta regolare costituzione della società già cancellata, nonostante la rappresentanza con difensore munito di mandato alle liti anteriore alla cancellazione (secondo motivo);

6. esso è assorbito ed analogamente il difetto, subordinatamente eccepito, di legittimazione passiva del difensore in proprio;

7. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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