Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37542 del 30/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19417-2020 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato ESPOSITO MARIA;

– ricorrente –

contro

COMUNE di CASTELDACCIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato MAGGIULLI MARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato PASSALACQUA EUGENIO;

– controricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 833/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 05/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 5 novembre 2019, la Corte d’appello di Palermo rigettava l’appello di Riscossione Sicilia s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la prescrizione, in particolare e per quanto ancora d’interesse, dei crediti Inps e Inail nei confronti del Comune di Casteldaccia oggetto delle cartelle n. ***** e n. *****;

2. essa riteneva che non fosse provato il ricevimento dal Comune di intimazioni di pagamento a fini interruttivi, né il riferimento degli avvisi di ricevimento delle raccomandate recapitate al medesimo Comune il 3 agosto 2011 e il 16 febbraio 2012 ai suddetti crediti;

3. infine, la Corte escludeva l’efficacia probatoria degli estratti informatici denominati “interrogazione documenti”, in quanto stampe di dati di archivio interni all’amministrazione appellante;

3. con atto notificato il 7 luglio 2020 Riscossione Sicilia s.p.a. ricorreva per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., cui il Comune di Casteldaccia resisteva con controricorso; Inps e Inail, ritualmente intimati, non svolgevano difese.

CONSIDERATO

Che:

1. la ricorrente deduce nullità della sentenza e del procedimento per motivazione ultra patita, contraddittoria, erronea e in violazione degli artt. 112,116 e 132 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 43, per avere la Corte territoriale ritenuto, senza alcuna deduzione dalle parti e in difformità dalle risultanze processuali, l’inidoneità interruttiva della prescrizione dei suindicati avvisi di ricevimento delle raccomandate, per mancanza di alcun riferimento alle cartelle n. ***** e n. ***** ed escluso il valore probatorio delle risultanze dell’estratto informatico “registrazione documenti”, in quanto stampe di atti interni non utilizzabili allo scopo (unico motivo);

2. esso è fondato;

3. giova premettere la natura di eccezione in senso lato della deduzione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, ben rilevabile anche d’ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo (Cass. 13 giugno 2007, n. 13783; Cass. 14 luglio 2010, n. 16542; Cass. 5 agosto 2013, n. 18602; Cass. 13 aprile 2018, n. 9226; Cass. 7 giugno 2018, n. 14755): ciò che esclude la dedotta nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato;

4. tanto premesso, occorre tuttavia affermare il valore probatorio pieno, ai sensi dell’art. 2712 c.c., dei fatti rappresentati nelle riproduzioni informatiche, quali gli avvisi di ricevimento delle raccomandate in questione (oggetto di conservazione negli archivi informatici della ricorrente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 43, a norma del cui comma 1: “i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71), siccome non oggetto di un disconoscimento chiaro, né/ circostanziato ed esplicito, così da risultare idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici (Cass. 2015, n. 3122; Cass. 2 settembre 2016, n. 17526);

5. nel caso di specie, a fronte del suddetto valore probatorio, è mancato ogni accertamento da parte della Corte territoriale circa l’esistenza di un’idonea contestazione da parte del Comune di Casteldaccia (a fronte di una generica difesa, come da sua conclusionale trascritta, in specifico riferimento alle cartelle in questione, ai p.ti g), h), in termini di “assenza della notifica di altri atti interruttivi”, a pg. 8 e 9 del ricorso) in ordine ai suddetti avvisi di ricevimento, in collegamento con le cartelle, sulla base delle trascrizioni fotografiche (a pgg. da 11 a 15 del ricorso);

6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472