Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37546 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36947-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARITATO LELIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORETTI ANTONIETTA, D’ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO;

– ricorrente –

contro

D.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAURIZIO BUFALINI 8, presso lo studio dell’avvocato DI PUMPO MATTEO, rappresentato e difeso dagli avvocati DE MICHELE VINCENZO, BIUSO BARTOLOMEO EMILIO;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 885/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE GABRIELLA.

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Bari, pronunciando sugli appelli proposti dall’INPS avverso due pronunce del Tribunale di Foggia, dichiarava non dovuta la somma richiesta dall’Istituto a D.G.M., a titolo di contributi dovuti alla Gestione Separata, per l’anno 2009, in relazione all’attività libero professionale da quest’ultimo svolta quale avvocato iscritto all’Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo;

in estrema sintesi la Corte territoriale, pur ritenendo astrattamente configurabile l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata del professionista che versa alla Cassa di appartenenza solo il contributo integrativo, ha ritenuto, in concreto, insussistente il credito dell’INPS in ragione del dato contabile della percezione, nell’anno 2009, di un reddito di importo inferiore ai 5.000,00 Euro “(…) chiaro indice della natura occasionale (rectius, non abituale) dell’attività, tanto più che l’INPS, su cui incombeva l’onere di provare il fondamento della domanda di pagamento, non (aveva) offerto alcun concreto elemento di prova a supporto della natura abituale dell’attività”;

avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, il professionista in epigrafe;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di ricorso l’INPS -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, , del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con mod. dalla L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modif. dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con mod. dalla L. 326/2003, per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l’obbligo di versamento della contribuzione in ragione dell’ammontare del reddito conseguito dal professionista nell’anno di riferimento, inferiore al limite indicato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (id est: Euro 5.000,00);

l’Istituto ha ribadito l’obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli avvocati (per i quali non sorga l’obbligo di iscrizione alla cassa forense) che svolgono in modo abituale l’attività professionale, in base al disposto della citata L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, come interpretato autenticamente dal citato D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, non venendo in considerazione il citato D.L. 269 del 2003, art. 44, comma 2, che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale;

ha sostenuto che, nel caso di specie, la Corte avrebbe omesso di considerare, ai fini dell’accertamento dell’abitualità, “il mancato inserimento del reddito da lavoro autonomo tra i redditi diversi nel modello unico e la titolarità in capo al Del Giudice della partita IVA”;

il ricorso non può trovare accoglimento;

questa Corte ha affermato che l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021);

dirimente, ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell’accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare “le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività” oppure, in senso contrario, “la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad Euro 5.000,00”, senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo;

nel caso di specie, la sentenza impugnata ha valorizzato, quale indice negativo di abitualità, la percezione da parte dell’avvocato, nell’anno in contestazione, di un reddito inferiore al limite dei 5.000,00 Euro nonché l’assenza di elementi probatori di segno diverso della cui deduzione era onerato l’INPS;

il giudizio in tal senso reso è un tipico giudizio riservato al giudice di merito. I giudici hanno considerato l’ammontare del reddito conseguito dal professionista nell’anno di riferimento e valutato detto elemento indiziario in uno alla difesa dell’Ente per escludere, in concreto, che l’attività fosse stata svolta con carattere di abitualità;

la Corte di appello ha, dunque, effettuato l’accertamento imposto dalla fattispecie giuridica sottoposta al suo esame e, pertanto, la pronuncia è conforme ai principi di diritto innanzi esposti;

sotto diverso profilo, il motivo di ricorso dell’INPS, sub specie di violazione di legge, imputa alla Corte territoriale la mancata valutazione di altri e diversi elementi di prova; in tal modo, parte ricorrente omette di considerare, in primo luogo, che “l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito” (tra le tante, Cass. n. 26110 del 2015), sindacabile nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente e, dall’altro, che “spetta, in via esclusiva (al giudice di merito), il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (tra le tante, Cass. n.19547 e n. 29404 del 2017);

sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va dunque complessivamente rigettato;

le spese seguono la soccombenza (v. in merito alle spese, in analoga fattispecie, Cass. n. 7231 del 2021) e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione agli avv.ti Bluso e De Michele per dichiarato anticipo;

sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con attribuzione ai difensori della controricorrente;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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