LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19320-2020 proposta da:
MINISTERO DELLA SALUTE, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell’avvocato ANGELO GUANCIALE, che la rappresenta e difesa e unitamente all’avvocato WALTER CIPOLLONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 318/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 2/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
RILEVATO
che:
il Ministero della Salute ha proposto ricorso per cassazione, basato due motivi, nei confronti di R.L. e avverso la sentenza n. 348/2020 della Corte di appello L’Aquila, pubblicata il 2 marzo 2020, che ha rigettato l’appello principale proposto dall’attuale ricorrente e accolto, invece, parzialmente l’appello incidentale proposto dalla R. avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila n. 1023/2014, depositata il 12 dicembre 2014, e, in riforma della decisione appellata, che nel resto ha confermato, ferma la quantificazione, a titolo risarcitorio, del danno non patrimoniale sofferto dall’attuale controricorrente – in conseguenza di epatopatia contratta a causa di trasfusioni di sangue cui era stata sottoposta presso l’Ospedale civile della Marsica “SS. Filippo e Nicola” di Avezzano – in misura pari ad Euro 77.537,00, ha condannato il Ministero della Salute a pagare, alla R., gli interessi al tasso legale sul predetto importo da calcolarsi come specificato nella motivazione della sentenza di secondo grado nonché alle spese del doppio grado del giudizio di merito;
R.L. ha resistito con controricorso illustrato da memoria; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
va preliminarmente esaminata l’eccezione – proposta dalla controricorrente – di inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, essendo stata la sentenza impugnata notificata al difensore costituito del Ministero a mezzo pec in data 4 marzo 2020;
tale eccezione è fondata;
risulta, infatti, dagli atti che effettivamente la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo pec in data 4 marzo 2020 dal difensore della R. all’Avvocatura Distrettuale di Stato di L’Aquila (v. documentazione depositata dalla stessa parte ricorrente, attestante la detta notifica della sentenza impugnata a mezzo pec) e che il Ministero ha notificato il ricorso in data 7 luglio 2020, alle ore 00,04,25 a mezzo pec, quindi oltre il termine di gg. 60 di cui all’art. 325 c.p.c., u.c., decorrenti dalla notificazione della sentenza impugnata in questa sede, pur tenendosi conto della sospensione feriale nonché della sospensione straordinaria per l’emergenza coronavirus di cui al D.L. n. 18 del 2002, art. 83, e al D.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1, (termine ultimo 6 luglio 2020);
alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c., comma 3, pure chiesta dalla controricorrente;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema Cassazione, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021