LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 956-2020 proposto da:
B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE VERGOTTINI, rappresentato e difeso dagli avvocati SIMONE MAZZONI, MARCO MANFREDI;
– ricorrente –
contro
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato ARTURO ANTONUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO BORRELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 32776/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.
RILEVATO
che:
B.D. ricorre per la revocazione, ex art. 391 c.p.c., con istanza di sospensione, della pronuncia n. 32776/2019 di questa Corte, pubblicata il 13 dicembre 2019, che ha rigettato il ricorso da lui proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona.
Resiste con controricorso M.M..
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Il ricorrente rappresenta di aver lamentato con il ricorso che la “Corte d’Appello di Ancona, pur in presenza della prova dell’esistenza della certificazione di abitabilità per essere stata puntualmente fornita nel giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Tribunale di Macerata (che, infatti, aveva dato, nella sentenza di primo grado, corretta applicazione della normativa sul silenzio assenso in materia di certificazione di abitabilità), avesse ignorato l’esistenza del certificato di abitabilità dell’immobile di cui trattasi, conseguentemente (ed erroneamente) ravvisando una ipotesi di aliud pro alio. La prova documentale in ordine all’esistenza del certificato di abitabilità è stata fornita attraverso la produzione agli atti di causa della richiesta del Certificato di agibilità ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 24 e 25, presentata in data 23.12.2008 allo Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Civitanova Marche con utilizzo dei moduli predisposti dall’Amministrazione (documento prodotto nel giudizio di primo grado come Allegato 1 alla memoria difensiva del ricorrente B.D. datata 4.7.2015), nonché alla Comunicazione avvio del procedimento amministrativo relativo al rilascio della Agibilità dato dal Comune di Civitanova Marche in data 23.11.2015) e della Autocertificazione per attestazione di agibilità ai sensi del D.p.r. n. 380 del 2001 e del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i. (documento prodotto nel giudizio di primo grado come Allegato 8 alla memoria conclusionale del ricorrente B.D. datata 23.11.2015”. Essendo stata presentata la richiesta in data 23 dicembre 2008 ed avviato dal Comune il relativo procedimento amministrativo in data 23 dicembre 2008, con il decorso dei termini per il silenzio assenso, di cui al D.P.R. n. 380 del 2011, art. 25, alla data del 21 febbraio 2009, l’immobile godeva del certificato di agibilità, era, quindi, in regola con la normativa urbanistica nel momento in cui M.M., promissario acquirente, era stato immesso nel suo possesso.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorrente ipotizza che la decisione impugnata abbia rigettato il terzo motivo di ricorso per cassazione per violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 25, relativamente agli effetti della presentazione, in data 23 dicembre 2008, al Comune di Civitanova Marche, della richiesta del certificato di abitabilità dell’immobile e del decorso del termine per la formazione del silenzio assenso dalla data di presentazione della richiesta e dalla successiva comunicazione al Comune di avvio del procedimento per rilascio del certificato di agibilità, con una motivazione fondata sulla novità della questione della formazione del silenzio assenso, erroneamente ritenuta non precedentemente sollevata e bisognevole di una nuova valutazione dei fatti e dei mezzi di prova preclusi alla Corte di legittimità. Non solo: questa Corte, anziché rilevare, che l’immobile possedeva il certificato di abitabilità alla data del 31 agosto 2012, aveva giudicato, incorrendo in un ennesimo errore revocatorio, inammissibile il motivo perché in palese contrasto con la ratio decidendi della sentenza impugnata che aveva dato atto dell’inidoneità del bene al rilascio della certificazione di abitabilità, come confermato dal provvedimento di ripristino del Comune di Civitanova Marche del 9 novembre 2015.
2.Va rilevato che il ricorrente non ha soddisfatto le prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 e pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Va data, infatti, continuità al principio secondo cui “La domanda di revocazione della sentenza della Corte di Cassazione per errore di fatto, da proporre, in base al disposto dell’art. 391-bis c.p.c., con ricorso ai sensi degli artt. 365 e ss., deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398 c.p.c., comma 2, e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3, e non anche la riproposizione dei motivi dell’originario ricorso per Cassazione.” (Cass. Sez. Un., n. 17631 del 20/11/2003; Cass., Sez. Un., n. 24170 del 30/12/2004; Cass., Sez. Un., n. 13863 del 06/07/2015).
Il ricorso descrive compiutamente l’errore di fatto imputato alla sentenza della Corte di Cassazione e contiene l’indicazione del motivo di revocazione, ma esso pretermette del tutto l’esposizione dei fatti di causa, necessaria al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata, dovendosi escludere che essa possa desumersi dalla sentenza impugnata, atteso che il ricorso per revocazione, introduce un nuovo giudizio, e non già una nuova fase di quello precedente, e deve essere redatto ai sensi degli artt. 365 e ss. c.p.c. (Cass., n. 14126 del 01/06/2018).
3. Le argomentazioni contenute nella memoria del ricorrente non si rilevano capaci di modificare il giudizio di inammissibilità del ricorso.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
5. Seguendo l’insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315, si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liuidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021