Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37565 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1866-2020 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAURIZIO BUFALINI 8, presso lo studio dell’avvocato FABIO SCHIRONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ARCANGELO GABRIELE FILOGRANO;

– ricorrente –

contro

AMGAS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1242/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

RILEVATO

che:

A.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1242-2019 della Corte d’appello di Bari, resa pubblica il 28 maggio 2019, affidandosi ad un unico motivo, corredato di memoria.

Resiste con controricorso AMGAS SRL.

AMGAS SRL ingiungeva, con decreto n. 2051/2010, ad A.A., il pagamento di Euro 11.489,20, per la fornitura di gas naturale, oltre agli interessi, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, e ne domandava la condanna alle spese della procedura monitoria.

L’ingiunta si opponeva, eccependo la non ricorrenza di alcuna sua situazione debitoria e, in subordine, la parziale prescrizione quinquennale del credito, ex art. 2948 c.c., n. 4, considerato che una delle fatture, a base del decreto ingiuntivo, era relativa consumi risalenti al periodo 2000-2008.

Il Tribunale, disposta CTU contabile, la quale ricostruiva presuntivamente i consumi dal 23 marzo 2000 al 13 dicembre 2007, quando era stato sostituito il contatore difettoso, determinandoli in Euro 10.860,50, e, detratto quanto corrisposto da A.A., accertava un debito di quest’ultima ammontante ad Euro 9.414,94, oltre agli interessi, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 5; di conseguenza, revocava il decreto ingiuntivo opposto e poneva a carico dell’opponente il pagamento di due terzi delle spese processuali.

La Corte d’Appello di Roma, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, accogliendo parzialmente il gravame di A.A., rideterminava in Euro 5.000,65 la somma dovuta ad AMGAS, oltre agli interessi legali dal 30 agosto 2008 al saldo, poneva a carico dell’appellante la metà delle spese processuali del primo e del secondo grado del giudizio.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso A.A. lamenta la violazione degli artt. 112,329,336 e 342 c.p.c. e dunque del divieto di reformatio in peius, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte d’Appello deciso la compensazione parziale delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello d’appello, condannandola, quanto alle spese di primo grado, al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella determinata dal giudice di prime cure, d’ufficio, senza che la appellante avesse proposto appello incidentale.

1.1. Il motivo merita accoglimento.

Va, in primo luogo, ribadito che il giudice d’appello che riformi la sentenza di prime cure è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., secondo cui il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale, anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite, condannando poi per il residuo una delle due parti.

In tal caso, l’unitarietà e la globalità del suddetto criterio comportano che, in relazione all’esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale il giudice del gravame è tenuto a provvedere sulle spese, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato.

Questa Corte ha precisato altresì che il principio di unitarietà e globalità “come principio regolante le spese attraverso il percorso dei gradi di giudizio, non può peraltro non essere incastonato nelle ulteriori regole che governano il processo”: di conseguenza, “occorre che sussista una effettiva concreta dipendenza tra quanto deciso nella sentenza d’appello e come sono state regolate le spese nella sentenza di prime cure”. Vuoi dire, insomma, che il capo relativo alle spese della sentenza di primo grado non è automaticamente coinvolto per il fatto che la sentenza di prime cure sia stata riformata in appello, esigendosi, invece, la connessione del contenuto della riforma con la decisione sulle spese: “nel senso che quest’ultima, in concreto e non sulla base di asserti astratti, ne dipenda in modo ineludibile, e dunque conforme al principio espansivo dell’art. 336, inibendo l’opposto fenomeno processuale della formazione di un giudicato interno” (in termini: Cass. 26/09/2019, n. 23985).

Questa Corte considera, infatti, con estremo rigore la modificabilità dei capi di sentenza autonomi, ma dipendenti da altro capo, perché essa costituisce un’eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, la quale preclude al giudice dell’impugnazione di decidere nuovamente ed autonomamente una statuizione non colpita da impugnazione. La conclusione è che “la modifica di un capo della decisione impugnata non può comportare automaticamente la modifica di un altro capo come quello delle spese – che, pur se tradizionalmente definito accessorio, resta nella struttura decisoria un capo autonomo -: occorre la dipendenza dei due capi, intesa in modo costituzionalmente rispettoso del diritto all’impugnazione, ovvero che non comporti l’eterogenesi dei fini dell’istituto trasformando la proposizione dell’impugnazione in una reformatio in pejus per chi ha impugnato, pure nel caso in cui la posizione di questi sia migliorata, quale esito dell’impugnazione, nel thema decidendum principale (…) Ovvero, gli effetti positivi dell’impugnazione (…) non possono essere condivisi dalla controparte di chi impugna, perché non si è dinanzi a una sorta di paradossale contitolarità di un diritto processuale” (Cass. 2019/23985, cit.).

Peraltro, pare opportuno specificare che al giudicante non è consentito di introdurre d’ufficio una dipendenza tra la impugnazione e la statuizione relativa alla condanna alle spese del giudizio di prime cure, perché ciò si tradurrebbe in una sanzione processuale nei confronti dell’appellante, che lo porrebbe in una posizione deteriore rispetto a quella che aveva prima di avvalersi del diritto di impugnazione: sanzione giustificabile, invece, ove si riscontri a carico di chi impugna un esercizio abusivo dei suoi diritti processuali (Cass. n. 23985/2019).

2. Tanto chiarito, la reformatio in pejus della condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio ha violato il diritto alla impugnazione e, al tempo stesso, il principio del giudicato, inserendo un insussistente nesso di dipendenza tra l’appello e la maggiorazione delle spese di primo grado a sfavore dell’appellante.

3. Il ricorso va accolto e la sentenza cassata in relazione.

4. Non può trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente di provvedere alla riliquidazione delle spese di tutti i gradi di giudizio in relazione al suo esito finale, non disponendo questa Corte di tutti gli elementi a tal fine necessari.

5. La controversia e’, quindi, rinviata alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la controversia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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