LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1288/2020 R.G. proposto da:
Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A., rappresentata e difesa dal prof. avv. Alberto Monti e dall’avv. Franco Monti;
– ricorrente –
contro
F.F., rappresentata e difesa dall’Avv. Federica Fortini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Avezzana, n. 2;
– controricorrente –
e nei confronti di:
G.B.;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 6501/2019, depositata il giorno 28 ottobre 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
RILEVATO
che:
la Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a. ricorre, con sei mezzi, nei confronti di F.F. e G.B., per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza appellata, ne ha accertato la responsabilità solidale, nei confronti del F., per i danni a questo provocati dall’illecito comportamento della G. che, in qualità di promotore finanziario della banca, si era fatta consegnare somme di danaro per investimenti mai effettuati;
F.F. deposita controricorso;
l’altra intimata non svolge difese nella presente sede;
il ricorso è stato avviato alla camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta d’inammissibilità del relatore, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte;
la banca ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.
CONSIDERATO
che:
il ricorso si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;
risulta, infatti, del tutto carente l’esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U. 18/05/2006, n. 11653);
la prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602);
stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata;
nel caso di specie il ricorso, come detto, non soddisfa tali requisiti contenutistici, limitandosi a riportare le conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio e i dispositivi delle sentenze di merito;
risulta in particolare totalmente omessa l’indicazione, sia pur sommaria:
– del fatto sostanziale;
– delle ragioni della domanda e delle difese della convenuta;
– delle ragioni della sentenza di primo grado;
– dei motivi di appello;
– della motivazione della sentenza di secondo grado;
per le considerazioni che precedono deve quindi pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;
la memoria che, come detto, è stata depositata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio del ricorso;
le spese seguono la soccombenza;
ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021