Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37579 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1330/2020 R.G. proposto da:

Soc. Agricola Dell’Ugo Società Semplice, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Nicolini, Cristina Cantù e Alessandro Pazzaglia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Largo Generale Gonzaga del Vodice, n. 2;

– ricorrente –

contro

Il Castiglionchio di E.T. & C. s.a.s., rappresentata e difesa dall’Avv. Paola Bardelli e dall’Avv. Iacopo Sforzellini;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, Sezione Specializzata Agraria, n. 1395/2019, depositata il 26 giugno 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1395/2019, depositata il 26 giugno 2019, la Corte d’appello di Firenze, Sezione Specializzata Agraria, ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento dell’affittuaria del contratto di affitto agrario di terreni stipulato nel 2001 tra la società Il Castiglionchio di E.T. & C. s.a.s. (quale concedente) e la Soc. Agricola Dell’Ugo Società Semplice (quale affittuaria), condannando quest’ultima al pagamento dei canoni non corrisposti per il periodo dal 31/1/2003 al saldo per Euro 103.291,38 oltre che al rilascio del fondo.

2. Avverso tale decisione la soccombente propone ricorso per cassazione articolando due motivi, cui resiste l’intimata, depositando controricorso con il quale preliminarmente eccepisce l’improcedibilità del ricorso in quanto tardivamente depositato in data 11 gennaio 2020, oltre il termine di venti giorni dalla sua prima notifica, regolarmente effettuata a mezzo p.e.c. in data 20 dicembre 2019.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso, preliminarmente opposta dalla controricorrente e di rilievo ovviamente assorbente.

E’ documentato in atti che l’odierna ricorrente ha notificato due volte il ricorso, esattamente identico in ogni sua parte e pagina, differenziandosi i due originali solo per la data apposta in calce all’uno e all’altro: 20 dicembre 2019 nel primo caso; 23 dicembre 2019.

Entrambi i ricorsi risultano poi validamente ed efficacemente notificati all’odierna controricorrente a mezzo p.e.c., nelle stesse predette date.

La ricorrente ha poi, però, depositato in cancelleria (solo) il secondo originale, in data 11 gennaio 2020.

Tale data di deposito risulterebbe rispettosa del termine di venti giorni fissato a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 1, se la relativa decorrenza dovesse identificarsi nella data della seconda notifica; risulterebbe invece tardiva, con la detta conseguenza processuale, ove dovesse tale termine farsi decorrere dalla prima notifica.

La quaestio iuris va però risolta proprio in questo secondo senso.

Questa Corte ha già infatti da tempo e più volte chiarito, con fermo indirizzo, al quale va qui data continuità, che il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione, fissato a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso soltanto il termine decorre dalla data della seconda notifica: ipotesi questa, però, per quanto detto, nella specie non ricorrente (v. Cass. Sez. U. 19/03/2020, n. 7454; Cass. 23/06/2021, n. 17924; 30/08/2017, n. 20543; 03/05/2016, n. 8704; 10/08/2012, n. 14411; 25/02/2009, n. 4536; 16/04/2008, n. 9967; 16/01/2006, n. 1635).

2. E’ del resto evidente che, altrimenti opinando, sarebbe agevole alla parte aggirare la perentorietà del termine, notificando il ricorso quante volte essa ritenga opportuno, così procrastinando sine die il suo deposito.

A tanto però ovviamente osta il carattere perentorio del termine a tal fine fissato, in coerenza con il rilievo pubblicistico che riveste tale attività, finalizzata – non all’esercizio del diritto di impugnazione (che resta correlato alla notifica del ricorso) ma – da un lato, a investire la Corte di cassazione dell’impugnazione e del dovere di pronunciare su di essa, dall’altro, e correlativamente, a consentire alla parte cui il ricorso è stato notificato di avere certa contezza, accedendo alla cancelleria successivamente alla scadenza del detto termine, della effettiva instaurazione del rapporto processuale, valutarne la ritualità e l’opportunità di eventualmente controdedurre, essendo a tal fine infatti alla stessa concesso termine per la notifica del controricorso per l’appunto decorrente dalla scadenza del termine concesso al ricorrente per il deposito del proprio ricorso (art. 370 c.p.c., comma 1): da qui l’esigenza, per ben intuibili esigenze di certezza e di tutela del contraddittorio, di individuare la data di decorrenza del termine per il deposito del ricorso, in caso di reiterazione della notifica dello stesso, da quella del valido ed effettivo perfezionamento della prima notifica.

Ne consegue anche che la reiterazione della notifica del ricorso per cassazione alla stessa parte, una volta che il procedimento notificatorio si sia già completato con una valida notifica, non vale a segnare una nuova decorrenza del termine per la proposizione del controricorso (v. in tal senso Cass. Sez. U. n. 7454 del 2020, cit.; Cass. n. 17924 del 2021, cit.): tale termine però nella specie deve ritenersi rispettato dall’intimata, avendo essa notificato a mezzo p.e.c. il proprio controricorso in data 29 gennaio 2020, entro dunque il termine di venti giorni decorrenti dalla scadenza di quello concesso alla ricorrente per il deposito del ricorso, da fissarsi nella specie, per quanto sopra detto, alla data del 9 gennaio 2020.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

Trattandosi di controversia agraria, il processo è esente dal contributo unificato e non si applica pertanto, in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (v. ex aliis, Cass. 31/03/2016, n. 6227; n. 537 del 15/01/2020; n. 17804 del 26/08/2020; nn. 25871-2 del 16/11/2020; n. 29430 del 23/12/2020; n. 6552 del 10/03/2021).

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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