LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25042/2020 proposto da:
V.T., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VIRBANI, rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE MAGANUCO;
– ricorrente –
contro
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, presso l’avvocato FRANCESCO BALDI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e V.S. e M.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 675/2019 resa dalla CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA, depositata il 14/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
Che:
con sentenza resa in data 14/12/2019 (n. 675/2019), la Corte d’appello di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell’appello proposto da V.T. e V.S., e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e M.L., in solido tra loro, al risarcimento, in favore di V.T. e di V.S., dei danni dagli stessi subiti in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha accertato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della colpa concorrente dei protagonisti del sinistro nella relativa causazione, attribuendo a ciascuno di essi la misura del 50% di responsabilità, pervenendo, sulla base di tali premesse, alla determinazione dell’importo risarcitorio complessivamente dovuto in favore degli originari attori;
avverso la sentenza d’appello, V.T. propone ricorso per cassazione sulla base due motivi d’impugnazione;
la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria;
V.S. e M.L. non hanno svolto difese in questa sede;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto non sufficientemente comprovato il superamento della presunzione di pari responsabilità dei conducenti prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2, dovendo ritenersi che sulla base degli elementi di prova specificamente indicati in ricorso fosse stata raggiunta la dimostrazione dell’esclusiva responsabilità della M. nella causazione del sinistro stradale oggetto di causa o, quantomeno, una responsabilità di quest’ultima non inferiore alla misura del 70%;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, con la proposizione del motivo in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge richiamata – si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione della norma richiamata sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa rispetto a quanto operato dal giudice a quo, e, segnatamente, nella rivendicazione di un’interpretazione dei fatti di causa incline a valorizzare una pretesa differente incidenza della condotta dei due protagonisti del sinistro nella causazione dello stesso;
in tal senso, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti o dei fatti di causa;
si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di considerare, nella valutazione della condotta di guida dei protagonisti del sinistro, la circostanza del mancato rispetto, da parte della M., dello stop alla stessa imposto dal corrispondente segnale collocato all’uscita della piazzola di sosta di provenienza della stessa;
il motivo è manifestamente infondato;
osserva il Collegio come la specifica circostanza di fatto in questa sede dedotta dall’odierno ricorrente come asseritamente trascurata dal giudice d’appello (ossia, l’avvenuto mancato rispetto, da parte della M., dello stop alla stessa imposto dal corrispondente segnale collocato all’uscita della piazzola di sosta di provenienza della stessa) sia stata, viceversa, espressamente considerata e valutata dal giudice a quo, avendo la corte d’appello dichiaratamente attribuito alla M. lo specifico profilo di colpa (nella concorrente provocazione del sinistro) consistito nel non aver prestato il dovuto “contributo di attenzione che si impone a chi deve rispettare un segnale di stop per immettersi nel flusso della circolazione” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); violazione, vieppiù aggravata dall’intensità del traffico esistente nella circostanza che, unitamente alla violazione, da parte di V.T., del divieto posto dagli artt. 143 e 148 C.d.S., ebbe a concorrere (in forme tali da non consentire una concreta discriminazione quantitativa dei due contributi di responsabilità) alla determinazione del sinistro stradale oggetto di causa;
proprio tale concreta ed espressa valutazione della circostanza di fatto in esame (la violazione, da parte della M., dell’obbligo di arresto in corrispondenza del segnale di stop), e la relativa conseguente considerazione ai fini della ricostruzione delle occorrenze del sinistro, vale ad attestare la manifesta infondatezza dell’odierna censura del ricorrente;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle doglianze esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021