Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37585 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33914 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

F.L. (C.F.: *****), in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società R.T.P. S.r.l. (C.F.:

*****), rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Ruberto (C.F.: RBR NGL 57R28 E389P);

– ricorrente –

nei confronti di:

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F.: *****), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****);

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (BO), (C.F.: *****), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Nazzarena Zorzella (C.F.: ZRZ NZR 56P65 L869G);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1309/2019, pubblicata in data 16 aprile 2019;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 28 settembre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

R.T.P. S.r.l. ha proposto opposizione (all’esecuzione ed agli atti esecutivi) avverso una cartella di pagamento ad essa notificata dal locale agente della riscossione, per crediti iscritti a ruolo dal Comune di Caste Maggiore (BO), evocando in giudizio anche l’ente creditore. Nel corso del giudizio è stato chiamato in causa Luigi F., socio di maggioranza (nonché attuale legale rappresentante) della società opponente. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Bologna.

La Corte di Appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata.

Ricorrono R.T.P. S.r.l., nonché Luigi F., sulla base di tre motivi.

Resistono con distinti controricorsi il Comune di Caste Maggiore e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza delta Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 16 aprile 2019.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2013. Essendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (senza che possa assumere alcun rilievo, sul punto, la qualificazione delle singole contestazioni avanzate da parte opponente in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ovvero di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., essendo ad esse comunque applicabile la medesima disciplina con riguardo alla sospensione feriale dei termini; ex plurimis, in generale: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 01).

Non è d’altronde revocabile in dubbio che l’oggetto del giudizio sia costituito da una opposizione esecutiva, essendo stato contestato il diritto del Comune di Castel Maggiore di procedere ad esecuzione forzata nelle speciali forme della riscossione a mezzo ruolo, nonché, per alcuni aspetti, la regolarità stessa della procedura di riscossione, in opposizione ad una cartella di pagamento notificata al debitore dall’agente della riscossione, cioè dell’atto che nella procedura di riscossione a mezzo ruolo svolge la funzione dell’atto di precetto: non colgono quindi nel segno le argomentazioni in senso contrario della parte ricorrente (peraltro contenute solo nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2).

Il termine per proporre il ricorso per cassazione scadeva, per quanto sin qui esposto, in data 16 ottobre 2019.

Il ricorso (datato 11 novembre 2019) risulta notificato in data 12 novembre 2019.

Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

Ciò esime la Corte dall’esame dei motivi posti a base dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle amministrazioni controricorrenti, liquidandole, per ciascuna di esse, in complessivi Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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