LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6281/2020 R.G. proposto da:
C.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Canepa;
– ricorrente –
contro
Ministero della Salute;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 41/2020, depositata il 7 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
RILEVATO
che:
con sentenza resa in data 7/1/2020, la Corte d’appello di Bologna, ha confermato, con diversa motivazione, la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva respinto la domanda risarcitoria proposta da C.F. nei confronti del Ministero della Salute per i danni subiti per aver contratto l’HCV, a seguito di una serie numerosa di emotrasfusioni eseguite negli anni 1982, 1984 e 1988;
pur ritenendo dimostrate l’esistenza di nesso causale e la responsabilità del Ministero negate dal primo giudice, ha nondimeno osservato che al rigetto della domanda doveva pervenirsi in ragione del fatto che l’appellante, il quale aveva già ottenuto l’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, non aveva “indicato l’importo di quanto percepito, venendo meno, pertanto, all’onere di prova del danno risarcibile”;
per la cassazione di tale sentenza C.F. propone ricorso affidato ad unico mezzo;
l’amministrazione intimata ha depositato c.d. “atto di costituzione” per la “eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;
essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai ricorrenti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione o falsa applicazione del principio della compensatio lucri cum damno e dell’art. 2697 c.c. in punto di onere della prova del fatto estintivo costituito dalla percezione dell’indennizzo”;
il motivo è fondato;
come questa Corte ha già più volte affermato, l’indennizzo ex lege 25 febbraio 1992, n. 210, può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum, in quanto l’astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l’esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il lucrum, il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento (v. Cass. 14/6/2013, n. 14932; e, conformemente, Cass., 10/5/2016, n. 9434, nonché, da ultimo, Cass., 22/8/2018, n. 20909; 30/08/2019, n. 21837; 31/03/2021, n. 8866);
il suindicato principio è stato dalla corte di merito disatteso nell’impugnata sentenza, avendo la stessa evidentemente adottato una opposta regola di giudizio, quanto al riparto dell’onere probatorio;
la stessa va pertanto cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021