LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30052/2017 proposto da:
CEMENTERIE ALDO BARBETTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, MAURIZIO SANTORI, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente principale –
contro
B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAGNONE 57, presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PAZZAGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO FANTUSATI;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e contro
BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A, soggetta a direzione e coordinamento di BANCO DESIO e della BRIANZA S.P.A. e appartenente al GRUPPO BANCARIO BANCO DESIO e della BRIANZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 28, presso lo studio dell’avvocato MARCO NICOLOSI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO FELIZIANI;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 163/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 15/06/2017 R.G.N. 64/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MAURIZIO SANTORI;
udito l’Avvocato CARLA RIZZO;
udito l’Avvocato STEFANIA PAZZAGLIA per delega verbale Avvocato PAOLO FANTUSATI;
udito l’Avvocato PAOLO FELIZIANI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia, promossa dinanzi al Tribunale di Perugia, con ricorso depositato il 12.7.11, contro la I.E.L. s.r.l. (già EQ s.r.l.), concerne l’accertamento del diritto di B.S., già capo redattore e poi direttore responsabile del quotidiano “*****” delle edizioni *****, a essere manlevato dalla società editrice e proprietaria della testata – così come previsto dal contratto individuale di lavoro del 27 aprile 1995 (“sono a carico della EQ tutte le spese di giustizia riguardanti tutte le varie edizioni del *****”) – di quanto egli aveva già pagato, e di quanto fosse in seguito tenuto a pagare, in esecuzione delle sentenze emesse dal Tribunale di Perugia in alcune controversie, promosse da soggetti danneggiati da articoli in tesi diffamatori pubblicati nel giornale, a titolo di risarcimento dei danni, accessori, spese legali e processuali, comprese le spese per la sua difesa, con la conseguente condanna della società convenuta al rimborso in suo favore di quanto già corrisposto.
La I.E.L. s.r.l. in liquidazione si costituì in giudizio, contestando la domanda. In particolare, eccepì che il B. aveva sottoscritto il 26 maggio 2006 un verbale di conciliazione sindacale, con cui aveva liberato la società da qualsiasi obbligazione o vincolo solidale rispetto alle rivendicazioni economiche che egli si proponeva di avanzare nei confronti della E.Q. s.r.l. (affittuaria dell’azienda) nel periodo compreso tra il 17 luglio 2003 ed il 27 aprile 2006, ricevendo, come corrispettivo della rinuncia, la somma di Euro. 2.000,00 lordi.
Con sentenza n. 396/2014, il Tribunale, accolta l’eccezione sollevata dalla I.E.L. in liquidazione, respinse il ricorso e condannò il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla società per il giudizio.
Con atto depositato il 31 marzo 2015, B.S. interpose appello, concludendo per l’accoglimento delle domande spiegate nel ricorso introduttivo.
Con atto depositato il 1.4.16 la Cementerie Aldo Barbetti s.p.a. intervenne volontariamente nel giudizio rilevando che la I.E.L. s.r.l. in liquidazione era stata cancellata dal Registro delle Imprese con effetto dall’11.9.14, con conseguente inammissibilità dell’appello proposto nei confronti di tale società.
In ogni caso rappresentò che i soci della I.E.L. s.r.l. erano la Fraccano Holding (detentrice del 10% delle quote) e la EDI.B s.p.a. in liquidazione (che partecipava con il restante 90%). Quest’ultima a sua volta era stata cancellata dal Registro delle imprese, e i suoi soci erano la stessa società interveniente, con il 72,21% delle azioni, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con il 18,05%, la Banca popolare di Spoleto S.p.A., con il 5% e la Coop Centro Italia Società cooperativa a r.l. con il 4,74%. Peraltro, il bilancio finale di liquidazione della EDI.B non aveva distribuito alcuna somma, cosicché i soci non potevano rispondere di alcuna obbligazione, secondo la previsione dell’art. 2495 c.c..
Nel merito, la Cementerie Aldo Barbetti chiedeva il rigetto del gravame. All’udienza del 13 aprile 2016, la Corte d’appello, preso atto delle vicende societarie descritte nella memoria dell’interveniente, ordinò all’appellante di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soci della S.r.l. Iniziative Editoriali Locali, entro il termine del 31 luglio 2016.
Con atto depositato il 4.11.16, la Banca Monte dei Paschi di Siena si costituì in giudizio, facendo proprie le difese svolte dalla Cementerie, e concluse per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, per il rigetto del gravame.
La Banca Popolare di Spoleto si costituì a sua volta, rilevando la inammissibilità dell’appello, proposto contro un soggetto non più esistente; eccepì, inoltre, il difetto d’interesse dell’appellante a una pronuncia nei suoi confronti, non avendo essa tratto alcun utile dalla liquidazione della EDB s.p.a., concludendo per la declaratoria d’inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto del gravame.
La Fraccano Holding S.r.l. e la Coop. Centro Italia S.c.r.l. rimasero contumaci.
Con sentenza depositata il 15.6.17, la Corte d’appello di Perugia in riforma della sentenza impugnata, dichiarava che la Fraccano Holding s.r.l, la Cementerie Aldo Barbetti s.p.a., la Banca Monte dei Paschi di siena s.p.a., la Banca Popolare di Spoleto s.p.a. e la coop centro Italia s.c.r.l. erano tenute, in solido tra loro (ma nei rapporti interni rispettivamente in ragione delle quote di possesso) a manlevare l’appellante B. di quanto egli avrà pagato – all’esito del passaggio in giudicato delle sentenze emesse dal Tribunale civile di Perugia nelle controversie n. 5728/2003 R.G., n. 309055/2005 R.G., n. 028/02 R.G., n. 3303/2002 RG – per sorte, accessori, spese legali e processuali, ivi comprese le spese per la sua difesa, oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento al saldo, oltre alla rifusione delle spese legali del doppio grado sostenute dal B..
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la CEMENTERIE ALDO BARBETTI s.p.a., affidato a sette motivi; resistono il B. con controricorso, nonché il MPS ed il BANCO POLARE DI SPOLETO, che spiegano altresì ricorso incidentale adesivo al ricorso principale; quello del MPS attraverso due motivi in tesi autonomi.
La s.p.a. Cementerie ha presentato memoria.
Il B. ha presentato memoria per la costituzione di nuovo difensore. La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte con cui chiede il rigetto del ricorso principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 110,299-305 c.p.c., degli artt. 2909 e 2495 c.c., in relazione all’eccepita inammissibilità del ricorso in appello in quanto notificato a società già cancellata dal Registro delle Imprese e non tempestivamente notificato ai soci della stessa.
Il motivo (così come i corrispondenti, contenuti nei ricorsi adesivi) è infondato.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. sez. un. 15295/14, Cass. 26495/14, Cass. n. 11072/18, Cass. 9168 del 2017, 23563 del 2017, 92 del 2016, 770 del 2016, 15177 del 2016, 30341 del 2018, 21287 del 2015, 24993 del 2014, 26495 del 2018, etc.) la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante.
2.- Con secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1362-1371 c.c., artt. 1321-1325, c.c. 1965 e segg., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2113 c.c., in relazione al verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto il 26.5.06 ed al contenuto del contratto individuale di lavoro del 27.4.95.
3.- Con terzo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame delle fonti negoziali (contratto individuale di lavoro e verbale di conciliazione detti), nonché del comportamento complessivo tenuto dalle parti.
4.- Con quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1362-1371 e 2112 c.c., in relazione al contenuto del contratto individuale di lavoro (EQ s.r.l. – B.) del 27.4.95.
4.1- I motivi da 2 a 4 possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, riguardando l’interpretazione del contratto individuale di lavoro del 27 aprile 1995 e del verbale di conciliazione sindacale del 26 maggio 2006.
Essi sono infondati avendo la Corte di merito ampiamente e correttamente esaminato tali accordi alla luce dei principi di ermeneutica contrattuali, diffusamente motivando ed argomentando anche dal fondamentale canone del comportamento complessivo delle parti, evidenziando che dalla documentazione prodotta emergeva che la E.Q. aveva sempre continuato (anche dopo l’accordo del 26.5.06) ad accollarsi le spese di giustizia nei vari processi instaurati contro il B. dai terzi ritenutisi danneggiati dalla pubblicazione di articoli giornalistici apparsi dal “*****”.
La Corte di merito ha inoltre logicamente e congruamente sottolineato che la clausola dell’accordo 26.5.06 (il rapporto sarà regolato sotto il profilo normativo ed economico dall’attuale inquadramento e trattamento evidenziato nella busta paga del 27.4.06 con rinuncia del B. ad ogni diversa pretesa), non poteva che riferirsi al trattamento economico e normativo risultante dalla detta busta paga e non certo alla garanzia per le spese di giudizio inerenti le cause per diffamazione. Deve peraltro confermarsi, in argomento, la costante giurisprudenza di legittimità sull’ambito della ricorribilità in cassazione delle interpretazioni contrattuali, rese dal giudice di merito sulla base di congrua e corretta ricostruzione del significato delle clausole negoziali, rispetto alle quali si rivelano inammissibili le censure che si concretizzano semplicemente in una diversa lettura delle clausole stesse.
Al riguardo va rimarcato che l’interpretazione è un’operazione guidata da regole di natura precettiva, finalizzate alla ricostruzione di un regolamento teleologicamente caratterizzato dalla determinazione di un significato giuridicamente rilevante dell’accordo. Muovendo in tale prospettiva, il pacifico orientamento di questa Corte afferma l’impossibilità che il ricorrente alleghi la violazione da parte del giudice del merito dei criteri di ermeneutica contrattuale, allorché si limiti a contrapporre la propria interpretazione del contratto agli esiti cui si perviene nella sentenza impugnata (Cass. 26 dicembre 2006 n. 26683). Per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 20 novembre 2009 n. 24539; 2 maggio 2006 n. 10131; Cass. n. 11254 del 2018).
5.- Col quinto motivo la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 2495 e 2697 c.c., nonché art. 116 c.p.c., in relazione alla misura dell’attivo della EDIB s.p.a. al momento della liquidazione ed alla sua non riscossione da parte dei soci.
6.- Col sesto motivo denuncia l’omesso esame delle fonti di prova raccolte in ordine all’attivo patrimoniale della EDIB ed alla sua riscossione da parte dei soci.
7.- Con settimo motivo denuncia (al pari del MPS col primo motivo del suo ricorso incidentale) la violazione degli artt. 115,342,345,434 e 437 c.p.c., oltre all’art. 111 Cost., in relazione all’avvenuta ammissione di un documento tardivo (bilancio della liquidazione della IEL s.r.l.) depositato da controparte solo in udienza.
Anche le censure di cui ai detti motivi, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, si rivelano infondate.
Risulta infatti che il bilancio di liquidazione – fu depositato solo in appello, perché, come emerge anche dai fatti che sono alla base della confutazione del primo motivo di ricorso, solo in detta sede il lavoratore apprese dell’estinzione della società odierna ricorrente e, quindi, è da considerarsi tempestiva la produzione, in quanto avvenuta alla prima udienza successiva alla dichiarazione di detto evento.
La necessità di dimostrare l’esistenza degli utili, quindi, è sorta solo in seguito alle contrarie deduzioni delle società e, pertanto, il documento (bilancio di liquidazione) era ammissibile. Se si ritenesse il contrario, i soci della società estinta finirebbero col trarre vantaggio da un comportamento processuale, consistito nella mancata dichiarazione dell’estinzione della società, che, seppure lecito, non si rivela conforme ai principi di lealtà e correttezza, cui sempre devono essere ispirati i rapporti tra le parti di un giudizio.
Sulla base dei dati emergenti dai bilanci, la Corte territoriale ha correttamente e congruamente determinato (ed accertato) quale fosse l’utile complessivo di cui erano diventati titolari i soci Fraccano Holding ed EDIB, su cui infondatamente insiste MPS col suo secondo motivo di ricorso incidentale, ed ha poi calcolato le percentuali di partecipazione della Fraccano e dei soci di detta società dopo la sua liquidazione, desumendone che l’ammontare complessivo si rivelava ampiamente sufficiente rispetto alle pretese avanzate in questa controversia dal B., nei confronti della società stessa e dei suoi aventi causa.
Trattasi di accertamenti di fatto non sindacabili in questa sede.
Il ricorso principale va dunque rigettato, mentre i ricorsi incidentali delle società costituite restano assorbiti, riguardando le medesime questioni sin qui esaminate (a prescindere dalla loro qualificazione come autonomi o adesivi).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021
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