LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 24342/2019 R.G. proposto da:
E.J., c.f. *****, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Augusto Riboty, n. 23, presso lo studio dell’avvocato Valeria Gerace, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO, c.f. *****, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1794/2019 del Tribunale di Catanzaro;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 7 gennaio 2021 del Consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. E.J., cittadino della Nigeria, formulava istanza di protezione internazionale.
2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.
3. Con decreto n. 1794/2019 il Tribunale di Catanzaro respingeva il ricorso proposto da E.J. avverso il provvedimento della commissione.
4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso E.J.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione.
Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
5. Il ricorso è inammissibile.
6. Il ricorrente ha rappresentato, previamente (cfr. pagg. 3 – 4), di aver notificato tardivamente il ricorso a questa Corte di legittimità “a causa di un legittimo impedimento”, ovvero “per questioni di salute” del suo difensore, a costei non imputabili e del tutto imprevedibili, come – assume – da certificazione che adduce allegata sub 4) (“certificato di malattia Avv. Gerace”) e sub 5) (“cartella di Pronto Soccorso Avv. Gerace”) al ricorso per cassazione (cfr. ricorso per cassazione, pag. 27).
Quindi il ricorrente ha formulato istanza di rimessione in termini.
7. Questa Corte spiega che l’istituto della rimessione in termini – previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, e destinato ad operare anche con riguardo al termine per proporre impugnazione (cfr. Cass. sez. un. 18.12.2018, n. 32725) – richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà degli stessi, tale potendosi considerare anche lo stato di malattia del difensore, costituito da un malessere improvviso che determini un totale impedimento a svolgere l’attività professionale (cfr. Cass. (ord. inter.) 9.8.2019, n. 21304; Cass. (ord.) 14.2.2018, n. 3629, secondo cui, in tema di opposizione proposta dopo la convalida di licenza o di sfratto ai sensi dell’art. 668 c.p.c., l’impossibilità a comparire dell’intimato (o, se questo si sia costituito, del suo difensore) per forza maggiore può anche dipendere da un malore, purché il giudice di merito (con valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata) accerti, anche avvalendosi delle nozioni di comune esperienza, adeguate per valutare la gravità e gli effetti delle malattie comuni, che tale malore sia stato improvviso ed imprevedibile e che sussista un effettivo nesso di causalità tra lo stato di malattia e la mancata comparizione della parte).
8. Questa Corte spiega, inoltre, che la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall’art. 184 bis c.p.c., quanto in quella di cui al novellato art. 153 c.p.c., comma 2, presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa (cfr. Cass. 29.9.2016, n. 19290; Cass. 26.3.2012, n. 4841).
9. Ebbene, nei suindicati termini, non può che evidenziarsi quanto segue.
Per un verso, non è dato rinvenire, all’esito dell’esame del fascicolo, la documentazione che il ricorrente ha addotto allegata sub 4) e sub 5) al ricorso per cassazione (in tal senso cfr. attestazione manoscritta della cancelleria apposta sul margine alto della “nota di deposito e iscrizione a ruolo”).
Per altro verso, non si ha, in ogni caso, riscontro, nella fattispecie, che l’allegata “questione di salute” identifichi un malessere del tutto improvviso ed imprevedibile del difensore, che abbia determinato un totale, assoluto impedimento allo svolgimento dell’attività professionale.
Per altro verso ancora, non si ha, del pari in ogni caso, riscontro, nella fattispecie, che la rimessione in termini sia stata domandata dal ricorrente senza ritardo, non appena acquisita la consapevolezza della violazione del termine stabilito per la proposizione del ricorso per cassazione.
10. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta. Invero il Ministero dell’Interno non ha sostanzialmente svolto difese.
11. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021