Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37602 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25979/2019 proposto da:

P.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DALLA BONA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2477/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– Il Tribunale di Napoli confermò la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva disatteso la domanda di protezione avanzata da P.K. e la Corte d’appello rigettò l’impugnazione di quest’ultimo;

– il richiedente aveva narrato di essere fuggito dalla Nigeria perché perseguitato da gruppi animasti, essendo lui di religione cristiana;

– la Corte, osservando che il vago timore rassegnato dall’appellante non trovava riscontro nella realtà del Paese, stante che in Nigeria gli animisti costituiscono un’assoluta minoranza (1,4%), mentre la stragrande maggioranza della popolazione professa la religione cristiana o musulmana, aveva giudicato la narrazione inattendibile; escludeva, poi, il ricorrere dei presupposti della protezione sussidiaria, stante che dalle COI aggiornate consultate non era dato concludere per una situazione di violenza diffusa e incontrollata nella zona di provenienza del richiedente; infine, non riscontrava le condizione di specifica vulnerabilità per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di quattro motivi avverso il decreto e che il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;

considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente, dopo un’assai lunga, quanto non utile, ricapitolazione dei principi enucleabili in materia e aver denunziato l’abnormità del provvedimento (condizione questa che, a suo dire, legittimava il ricorso per cassazione), lamenta che con il medesimo rito era stata decisa, oltre alla domanda volta la riconoscimento della protezione sussidiaria, anche di quella umanitaria, è manifestamente infondato, valendo quanto segue:

– consta dal provvedimento impugnato che il ricorrente ebbe a dolersi del mancato riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria e di quella umanitaria;

– di conseguenza, siccome già chiarito da questa Corte, in tema di protezione internazionale, nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2017, prima della modifica introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2018, sulla domanda di protezione umanitaria la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ovvero secondo il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis c.p.c. e segg., tuttavia quando il ricorrente per sua scelta abbia cumulato la domanda di protezione umanitaria con quelle aventi per oggetto lo “status” di rifugiato o la protezione sussidiaria, assoggettate allo speciale rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, egli non può poi dolersi della mancata pronuncia di inammissibilità della domanda di protezione umanitaria, in applicazione del divieto di “venire contra factum proprium” di cui all’art. 157 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullità non può mai essere opposta dalla parte che vi ha dato causa (Sez. 1, n. 2120, 30/1/2020, Rv. 656808);

considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente ipotizza violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, art. 4 della direttiva 2004/83/CE, recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007 e, infine, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, addebitandosi alla Corte locale di non avere esercitato i propri poteri istruttori officiosi, appiattendosi sulla motivazione di primo grado, senza tener conto dei particolari forniti dall’appellante, non supera lo scrutinio d’ammissibilità, dovendosi osservare che:

– la prospettata violazione dei parametri che la giurisprudenza traduce nella formula “onere della prova attenuato”, è inammissibile poiché priva di specifica attitudine censuratoria, essendosi il ricorrente limitato a riportare taluni dei principi regolanti la materia, senza, tuttavia, individuare quali siano state le concrete ricadute della dedotta violazione di legge, senza chiarire, neppure in questa sede in cosa fossero consistiti i nuovi particolari offerti al Giudice d’appello;

– il Giudice del merito risulta aver deciso applicando il principio enunciato da questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

– piuttosto palesemente le critiche sono rivolte al controllo motivazionale, in spregio al contenuto dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, difatti, invece che porre in rilievo l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo o l’assenza di giustificazione argomentativa della decisione, con le stesse il ricorrente, contrappone al ragionato esame della Corte il proprio avverso convincimento;

considerato che il terzo motivo, con il quale si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 111 e 101 c.p.c. e art. 6 Carta EDU, per aver la Corte d’appello deciso sulla base di fonti informative (le COI) non assoggettate al contraddittorio, è manifestamente destituito di fondamento, avendo questa Corte già avuto modo di chiarire che l’omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI (“country of origin information”) assunte d’ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest’ultimo, poiché in tal caso l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l’eventuale critica in sede di impugnazione (Sez. 3, n. 29056/2019, Rv. 655634);

considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 2 Cost., della direttiva 2004/83/CE, recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007, nonché violazione dell’art. 8 Carta EDU, per essere negato il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, è inammissibile, stante che il ricorrente, oltre al richiamo dei principi e all’inquadramento dell’istituto, non adduce specifiche ragioni di censura, utili a smentire la decisione, la quale ha escluso la sussistenza in concreto di ragioni di vulnerabilità;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato non esservi luogo statuizione sulle spese poiché il Ministero non ha svolto difese in questa sede;

considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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