Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37613 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24902-2020 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Carboni;

– ricorrente –

contro

M.G., M.F. e M.A., elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Masala;

– controricorrenti –

U.G. e U.L., elettivamente domiciliate in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difese dall’avvocato Pietro Piras;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, n. 222 del 10/05/2019;

Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12/11/2021, dal Presidente Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

RILEVATO

che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO AVVERSO PRONUNCIA DI RIGETTO DI DOMANDA DI USUCAPIONE: i tre motivi si risolvono in censure di merito relative all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite (i giudici di merito hanno ritenuto non provato il possesso ad usucapionem, né l’animus possidendi), profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 898 del 14/12/1999), risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014) e dovendosi ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. Un., n. 5802 del 1998)”.

CONSIDERATO

che:

– il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando altresì che il ricorso punta – inammissibilmente – a porre in discussione l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, che hanno escluso la sussistenza del possesso ad usucapionem in capo al S.;

– la memoria depositata dal difensore delle controricorrenti U. non può qualificarsi tale, essendo priva di argomenti e riducendosi ad una mera adesione alla proposta del Relatore;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione:

dichiara inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 12 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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