Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37614 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 6509 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:

JULIET S.p.A. (C.F.: *****), quale rappresentante di SIENA NPL 2018 S.r.l. (C.F.: *****), in persona del rappresentante per procura P.V. rappresentata e difesa dall’avvocato Villeado Craia (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.: *****), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****);

SEGONI LUIGI & C. S.n.c. (C.F.: 00757800446), in persona del legale rappresentante pro tempore, S.L. rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Brancozzi (C.F.: *****);

– controricorrenti-

e BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (MPS) S.p.A. (C.F.: 00884060526), in persona del legale rappresentante pro tempore

– intimata –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Fermo in data 19 dicembre 2019 nel procedimento iscritto al n. 1291/2014 R.G.;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 16 novembre 2021 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione mobiliare (perfezionatosi su una somma di danaro ai sensi dell’art. 494 c.p.c., comma 3,) promosso da S.L. & C. S.n.c. nei confronti della Banca MPS S.p.A., è intervenuta Siena NPL 2018 S.r.l., ai sensi dell’art. 511 c.p.c., quale creditrice della società procedente.

Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile tale intervento e la società intervenuta ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso la relativa ordinanza, chiedendone contestualmente la sospensione degli effetti.

Il giudice dell’esecuzione ha in un primo tempo disposto, con decreto, la sospensione dell’assegnazione e, successivamente, all’esito della comparizione delle parti, ha revocato il precedente provvedimento e ha proceduto, con ordinanza, all’assegnazione degli importi pignorati, nei limiti dei crediti ritenuti effettivamente sussistenti, in favore dei relativi titolari. Avverso tale ordinanza la Siena NL 2018 S.r.l. dichiara di aver proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. ma, al contempo, ricorre nella presente sede, sulla base di quattro motivi.

Resistono con distinti controricorsi il Ministero della Giustizia nonché S.L. & C. S.n.c..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La società ricorrente e la società controricorrente S.L. & C. S.n.c. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Art. 360 c.p.c., n. 4: nullità del provvedimento per violazione delle norme di cui agli artt. 616,617,618 e 737 c.p.c.”.

Con il secondo motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., n. 4: nullità del provvedimento per violazione delle norme di cui agli artt. 185,186 bis disp. att. c.p.c.”.

Con il terzo motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., n. 4: nullità del provvedimento per violazione degli agli artt. 615,617 e 618 c.p.c. e ulteriori profili”.

Con il quarto motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., n. 3: violazione ed errata applicazione degli artt. 1218 e 1224 c.c. in relazione alla mora ed al preammortamento; delle norme di cui alla L. n. 108 del 1996 e delle correlate disposizioni in relazione agli interessi di mora; degli artt. 1815,1362,1363 e 1367 c.c. anche in relazione al principio di conservazione del contratto; degli artt. 1815,1419 e 1281 c.c. in relazione al mancato riconoscimento agli interessi corrispettivi”.

2. E’ pregiudiziale la verifica di ammissibilità del presente ricorso straordinario per cassazione, proposto avverso un’ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione in sede di distribuzione delle somme pignorate.

La società ricorrente afferma di avere proposto tale ricorso, ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto l’ordinanza impugnata avrebbe “carattere decisorio per quel che concerne la esclusione del credito relativo agli interessi di mora, come si evince dal tenore della motivazione sul punto nonché dalla assegnazione delle somme alla S. e dalla declaratoria di estinzione della procedura esecutiva”. Si tratterebbe, a suo avviso, di un provvedimento adottato in forma di ordinanza ma con contenuto sostanziale di sentenza in relazione ad una opposizione agli atti esecutivi (opposizione che si pretende introdotta, a quanto pare di comprendere, dalla società creditrice procedente, in relazione al credito nei suoi confronti dedotto a fondamento dell’intervento operato dalla ricorrente in sua sostituzione ai sensi dell’art. 511 c.p.c.).

Tale assunto è manifestamente destituito di fondamento.

Con il provvedimento impugnato, infatti, il giudice dell’esecuzione: da una parte si è limitato a valutare la fondatezza dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla debitrice Banca MPS S.p.A., al solo scopo di decidere in ordine alla relativa richiesta cautelare di sospensione dell’assegnazione delle somme pignorate; dall’altra parte, una volta esclusa la sussistenza dei presupposti per la richiesta sospensione (e contestualmente assegnato il termine per l’instaurazione del giudizio di merito, con riguardo alla predetta opposizione), nel procedere alla definitiva assegnazione degli importi pignorati (ed alla conseguente chiusura del processo esecutivo, qualificata con formula verbale impropria in termini di “estinzione”), ha determinato le somme spettanti a ciascun creditore (procedente e intervenuti, ivi incluse quelle spettanti alla società intervenuta in sostituzione della procedente ai sensi dell’art. 511 c.p.c.), tenendo conto delle osservazioni e delle contestazioni sollevate in proposito dalle parti stesse, al di fuori di qualunque opposizione, conformemente a quanto previsto dagli artt. 510 e 512 c.p.c.: non ha, quindi, assunto alcuna decisione definitiva in ordine ad una opposizione agli atti esecutivi.

Si tratta, dunque, di un provvedimento relativo al processo esecutivo, che esaurisce i suoi effetti nell’ambito di detto processo e, segnatamente, di un provvedimento che risoive (in via sommaria e provvisoria) le controversie insorte in sede di distribuzione tra le parti del processo esecutivo stesso, correttamente adottato dal giudice dell’esecuzione nella forma dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 512 c.p.c., provvedimento che, per espresso disposto di tale ultima disposizione, è impugnabile esclusivamente nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c., comma 2, cioè con l’opposizione agli atti esecutivi. Di conseguenza, è escluso che avverso lo stesso sia proponibile il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111 Cost..

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Le spese spettanti alla S.L. & C. S.n.c. vanno distratte in favore del difensore avvocato Domenico Brancozzi, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, rispettivamente, in complessivi Euro 7.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avvocato Domenico Brancozzi, per quanto riguarda la S.L. & C. S.n.c., ed in complessivi Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito, per il Ministero della Giustizia. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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