LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 5821 del ruolo generale 2020, proposto da:
L.P. (C.F.: *****) avvocato costituito in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., rappresentato e difeso altresì
dall’avvocato Laura Totino (C.F.: *****);
– ricorrente –
nei confronti di:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA RISCOSSIONE (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;
COMUNE DI ARDEA (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 7309/2019, pubblicata in data 21 novembre 2019;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 16 novembre 2021 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.
FATTI DI CAUSA
Secondo quanto è possibile comprendere dal ricorso, L.P. ha proposto opposizione all’esecuzione, in relazione ad un pignoramento di crediti vantati nei confronti del Comune di Ardea, effettuato in suo danno dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72 bis, contestualmente avanzando domanda risarcitoria nei confronti del terzo pignorato e di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. nei confronti dell’ente creditore procedente.
L’opposizione all’esecuzione è stata accolta dal Tribunale di Roma, con compensazione delle spese processuali.
Su appello del L. (in relazione alle spese di lite), la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il L., sulla base di tre motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione diavere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolta al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.
Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.
Il ricorrente si limita a descrivere lo svolgimento del processo di primo grado, ma non richiama in maniera adeguata né il preciso oggetto e i presupposti di tutte le domande proposte (in particolare, di quelle risarcitorie), né il contenuto della sentenza impugnata, in relazione a tali domande nonché con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite (limitandosi ad affermare che queste ultime sarebbero state “illegittimamente compensate”, senza però chiarire in modo puntuale i motivi posti dal giudice di primo grado a fondamento di tale decisione e l’effettivo contenuto della pronuncia in relazione alle varie parti processuali); inoltre, non illustra – neanche in modo sommario – il concreto contenuto del gravame proposto avverso la sentenza di primo grado.
Le indicate lacune espositive – ad avviso del Collegio – non possono ritenersi superate neanche sulla base dell’esposizione dei singoli motivi del ricorso.
Di conseguenza, non può ritenersi assicurata a questa Corte una chiara e completa cognizione dei fatti sostanziali e processuali rilevanti ai fini della delibazione del ricorso nel merito, senza necessità di far riferimento ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.
2. Risultano altresì inammissibili, comunque (lo si rileva a fini di completezza espositiva), anche le singole censure avanzate con i motivi del ricorso.
2.1 Il primo motivo del ricorso è così rubricato: “violazione del principio del contraddittorio. I Legge: art. 91 c.p.c.”.
2.1.1 Il ricorrente contesta la propria condanna al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio in favore del Comune di Ardea, nei cui confronti l’appello è stato dichiarato inammissibile, avendo la corte di appello osservato che nei confronti di tale ente “non risulta proposta alcuna domanda, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado”.
Sostiene il L. che in realtà il Comune di Ardea era stato evocato nel giudizio di secondo grado esclusivamente quale liti-sconsorte necessario, quale terzo pignorato, onde il gravame nei suoi confronti non poteva essere ritenuto inammissibile.
Orbene, per quanto riguarda la posizione del suddetto ente e, segnatamente, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto nei suoi confronti, in mancanza di un adeguato e puntuale richiamo del contenuto delle domande proposte contro lo stesso in primo grado, della relativa sentenza e, soprattutto, dei motivi dell’appello e delle richieste effettuate in tale sede, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (come già rilevato), nonché art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non è possibile valutare la fondatezza della censura nel merito.
Pare comunque opportuno osservare (in linea generale, oltre che a fini di completezza espositiva): che anche la parte evocata in giudizio quale litisconsorte necessario ha diritto al rimborso delle spese processuali sostenute per la sua costituzione; che tali spese non possono che gravare sulla parte soccombente; che, nella specie, il L. è risultato l’unica parte integralmente soccombente nel giudizio di secondo grado. Data pubblicazione 30/11/2021 2.1.2 Nell’ambito dell’esposizione di cui al primo motivo del ricorso sembrerebbe potere essere ravvisabile anche una contestazione della decisione di conferma del capo della sentenza di primo grado avente ad oggetto la compensazione delle relative spese processuali.
Si tratta di censura inammissibile, per difetto di specificità.
Il ricorrente si limita infatti, in modo del tutto generico e, anzi, addirittura apodittico, a contestare che vi sia stata reciproca soccombenza delle parti nel giudizio di primo grado, ma non avanza alcuna specifica censura in relazione alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto, che risulta fondata sul rilievo per cui la reciproca soccombenza delle parti in primo grado sarebbe stata determinata dal rigetto della sua domanda risarci-toria, proposta ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in conformità ad un indirizzo interpretativo in passato sostenuto anche nella giurisprudenza di questa Corte (viene infatti richiamato in proposito, nella sentenza impugnata, lo specifico precedente costituito da Cass. n. 20838 del 2016).
Orbene, indipendentemente dalla correttezza in diritto di tale indirizzo interpretativo (che in verità sembra essere ormai superato, almeno sotto determinati aspetti, da più recenti arresti di questa stessa Corte), non può non rilevarsi che la indicata ratio decidendi, peraltro espressamente e ampiamente argomentata in diritto, non è oggetto di alcuna specifica censura nel ricorso, il che comporta inevitabilmente l’inammissibilità dello stesso, sotto tale profilo.
2.2 Con il secondo motivo si denunzia “violazione di legge: artt. 96 c.p.c.”.
Con il terzo motivo si denunzia “violazione di legge: art. 88 c.p.c.”.
Con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente impugna la sentenza gravata, rispettivamente nella parte in cui “non accoglie la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria” e nella parte in cui “non deliba sulla domanda di risarcimento del danno per abuso del processo”.
Anche queste censure sono inammissibili.
In primo luogo, si tratta infatti di censure che (come già osservato) non potrebbero in nessun caso essere valutate nel merito, in mancanza di adeguati richiami al contenuto dell’atto introduttivo (con riguardo ai presupposti di fatto e di diritto delle relative domande), della sentenza di primo grado (con i motivi del loro rigetto) e, soprattutto, dell’atto di appello, con la puntuale illustrazione dei motivi di censura avanzati in ordine alla decisione oggetto di impugnazione in tale sede.
In ogni caso, si deve considerare che la corte di appello ha ritenuto i motivi di gravame relativi a tali domande inammissibili per difetto di specificità, osservando che il L. si era limitato a richiamare principi giurisprudenziali e a formulare considerazioni teoriche, senza avanzare, in modo puntuale e concreto, specifiche e circostanziate critiche alle ragioni poste dal giudice di primo grado alla base della sua decisione.
Tali essendo l’effettivo oggetto e la ratio decidendi della sentenza impugnata sulle questioni poste dai motivi di ricorso in esame, risulta evidente, ancora una volta, che le censure non ne colgono in modo adeguato il senso, in quanto esse non risultano dirette ad allegare e documentare che l’appello era sufficientemente specifico, ma reiterano ancora generici richiami a principi giurisprudenziali e considerazioni teoriche sui profili di diritto implicati, sostenendo la fondatezza delle domande proposte in primo grado, senza quindi adeguatamente confrontarsi con il concreto ed effettivo contenuto della decisione adottata in grado di appello in relazione a tali domande.
3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021
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