Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37618 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 4821 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:

P.F. (C.F.: *****);

P.A. (C.F.: *****);

rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Rago (C.F.: *****);

– ricorrenti –

nei confronti di:

L.C. (C.F.: *****) rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppina Cirigliano (C.F.: *****) MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A. (P.I.:*****), in persona del rappresentante per procura S.L. rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Mungari (C.F.: *****)

– controricorrenti –

e GENERALI ITALIA S.p.A. (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Potenza n. 790/2019, pubblicata in data 8 novembre 2019 (e notificata in data 22 novembre 2019);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 16 novembre 2021 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.

FATTI DI CAUSA

P.F., in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore P.A. (che, raggiunta la maggiore età nel corso del giudizio, lo ha proseguito personalmente), ha agito in giudizio nei confronti di L.C. e della compagnia assicuratrice della responsabilità civile della stessa, Mediolanum Assicurazioni S.p.A., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale avvenuto a Policoro il 27 aprile 1991, tra l’autovettura condotta dalla L. ed il motociclo condotto da P.A..

La L. ha proposto domanda riconvenzionale, chiamando in causa a sua volta in giudizio la compagnia assicuratrice della responsabilità civile dell’attore, Assitalia Assicurazioni d’Italia S.p.A. (oggi divenuta Generali Italia S.p.A.).

Il Tribunale di Matera ha accolto le domande principali dei P. e rigettato la domanda riconvenzionale della L., affermando l’esclusiva responsabilità di quest’ultima nella determinazione del sinistro.

La Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosciuta la pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti nell’incidente, ha conseguentemente ridotto il risarcimento in favore di P.A., rigettando invece la domanda di P.F. e confermando il rigetto di quella riconvenzionale della L., per l’inammissibilità del relativo gravame.

Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione sia dai P. (con riguardo all’attribuzione della responsabilità dell’incidente e con riguardo al riconoscimento ed alla liquidazione dei danni subiti), sia dalla L. (con riguardo all’attribuzione della responsabilità dell’incidente e con riguardo al mancato accoglimento della propria domanda riconvenzionale di risarcimento).

Con sentenza di questa stessa Sezione n. 17058, pubblicata in data 11 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della L., in relazione all’attribuzione della responsabilità dell’incidente, nonché quello dei P., in relazione al danno non patrimoniale subito dagli stessi, rigettando ogni altro motivo dei rispettivi ricorsi e cassando quindi con rinvio la decisione impugnata, limitatamente ai motivi accolti.

All’esito del giudizio di rinvio (per quanto qui ancora abbia rilievo), la Corte di Appello di Potenza ha attribuito l’esclusiva responsabilità dell’incidente ad P.A., condannando quest’ultimo e il padre F., nonché Generali Italia S.p.A., a restituire alla Mediolanum Assicurazioni S.p.A., gli importi pagati, anche a titolo di spese processuali, in virtù della sentenza di primo grado.

Ricorrono P.F. e P.A., sulla base di due motivi. Resistono con controricorso la L. e la Mediolanum Assicurazioni S.p.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile/manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in merito all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4)”.

I due motivi del ricorso sono connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Essi sono in parte inammissibili, in parte manifestamente infondati.

Secondo i ricorrenti, la decisione assunta in sede di rinvio in ordine alla responsabilità dell’incidente stradale per cui è causa non sarebbe conforme a quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza che ha disposto il giudizio di rinvio; la corte di appello avrebbe nella sostanza contraddetto il senso della decisione stessa, sia con riguardo alla sussistenza del loro diritto al risarcimento del danno, sia, in particolare, con riguardo all’accertamento della responsabilità del sinistro, sovvertendo le risultanze del rapporto degli agenti di polizia giudiziaria, in violazione dell’art. 2700 c.c. e, comunque, non effettuando un corretto apprezzamento degli elementi di prova acquisiti, dai quali, a loro dire, sarebbe in ogni caso emersa la responsabilità della L. per avere omesso di concedere al motociclo condotto dal P. la dovuta precedenza.

1.1 Per quanto riguarda la dedotta violazione dell’art. 2700 c.c. nonché dei vincoli propri del giudizio di rinvio, in ordine all’accertamento della responsabilità per l’incidente, le censure sono manifestamente infondate.

La corte di appello ha infatti proceduto alla rivalutazione di tutto il materiale istruttorio, in conformità a quanto statuito da questa Corte (e, quindi, in perfetta aderenza alla relativa pronuncia) con riguardo al valore della deposizione testimoniale di F.G., comandante del N.O.R.M. della Compagnia del Carabinieri di Policoro, il quale aveva provveduto alla redazione del rapporto di polizia giudiziaria sul sinistro per cui è causa – acquisito agli atti come prova – e che tale rapporto aveva confermato quale testimone.

Secondo la sentenza di questa Corte che ha disposto il giudizio di rinvio, il F., infatti, “non ha affatto dichiarato circostanze contrastanti col rapporto, ma ha solo precisato dove fossero i segnali e cosa indicassero: ha riferito circostanze integrative, e non correttive, del suddetto rapporto”…… “pertanto, negando alla suddetta deposizione testimoniale qualsiasi rilievo ai fini della ricostruzione del sinistro e all’attribuzione delle rispettive responsabilità, la corte d’appello ha effettivamente violato l’art. 2700 c.c.”.

Coerentemente con tale statuizione, la Corte di Appello di Potenza, in sede di rinvio, diversamente da quanto stabilito nella sentenza cassata, ha interpretato il rapporto in questione alla luce delle dichiarazioni testimoniali del F., escludendo che la L. avesse effettuato una manovra di svolta a sinistra in violazione di un divieto.

Inoltre, valutando anche tutti gli ulteriori elementi di prova (come era necessario fare, dovendo essere ovviamente rinnovato l’accertamento sulla responsabilità del sinistro, alla luce della corretta interpretazione della deposizione testimoniale del F.), escluso che la medesima L. avesse commesso altre “violazioni stradali”, e rilevata invece una serie di violazioni commesse da P.A. (anche in relazione al superamento del previsto limite di velocità), ha ritenuto imputabile esclusivamente a quest’ultimo la responsabilità per l’incidente.

1.2 Per tale ultimo aspetto (cioè l’accertamento della responsabilità del sinistro sulla base della rinnovata valutazione del materiale probatorio), la decisione impugnata contiene un accertamento di fatto, sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, tenuto anche conto che, secondo il costante indirizzo di questa Corte (che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rivedere), “in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico” (ex plurimis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14358 del 05/06/2018, Rv. 649340 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 3503 del 23/02/2016, Rv. 638917 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1028 del 25/01/2012, Rv. 621316 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13085 del 05/06/2007, Rv. 597606 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9243 del 18/04/2007, Rv. 597864 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19301 del 08/09/2006, Rv. 592930 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4009 del 23/02/2006, Rv. 587395 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14599 del 12/07/2005, Rv. 583449 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19305 del 03/10/2005, Rv. 584424 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22985 del 07/12/2004, Rv. 580880 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15434 del 10/08/2004, Rv. 576167 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19188 del 15/12/2003, Rv. 568935 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18941 del 11/12/2003, Rv. 569296 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11007 del 14/07/2003, Rv. 565039 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4567 del 27/03/2003, Rv. 561838 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 915 del 22/01/2003, Rv. 560441 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15809 del 11/11/2002, Rv. 558397 – 01).

Le censure relative al rinnovato apprezzamento delle prove si risolvono, dunque, nella contestazione di accertamenti di fatto riservati ai giudici di merito nonché nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove stesse, il che non è ammissibile in sede di legittimità.

1.3 E’, infine, appena il caso di osservare che (contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, anche nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2) l’esclusione di ogni responsabilità della L. nella causazione del sinistro non può che comportare la conseguente esclusione di ogni responsabilità risarcitoria della stessa, senza che possa avere rilievo in proposito quanto affermato nella decisione di legittimità che aveva disposto il giudizio di rinvio in relazione alla determinazione dell’importo del suddetto danno (in particolare, con riguardo alla prova della sussistenza del danno morale), in quanto l’esclusione dell’an della responsabilità risarcitoria determina ovviamente la automatica caducazione di ogni capo della decisione attinente al quantum del risarcimento stesso, ai sensi dell’art. 336 c.p.c..

Anche sotto questo aspetto, non è ravvisabile alcun contrasto tra la decisione impugnata e quella di legittimità che aveva disposto il giudizio di rinvio.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Giuseppina Cirigliano, per la L., che ha reso la dichiarazione di anticipo prescritta dall’art. 93 c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, per Mediolanum Assicurazioni S.p.A., e in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Giuseppina Cirigliano, per la L..

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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