Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37620 del 30/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 5411 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:

V.C. (C.F.: *****);

P.L. (C.F.: *****);

P.F. (C.F.: *****);

P.S. (C.F.: *****);

P.M.T. (C.F.: *****);

P.F.A. (C.F.: *****);

rappresentati e difesi da quest’ultimo, avvocato Francesco Antonio P., costituito anche personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c..

– ricorrenti –

nei confronti di:

EQUITALIA SUD S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1506/2019, pubblicata in data 11 luglio 2019;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 16 novembre 2021 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.

FATTI DI CAUSA

Gli eredi di P.D. ( V.C., nonché P.L., P.F.A., P.F., P.S. e P.M.T.) hanno chiesto la revocazione di una sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha rigettato le domande proposte dal de cuius, dirette ad ottenere la dichiarazione di illegittimità di una iscrizione ipotecaria effettuata in suo danno dal locale agente della riscossione, nonché la relativa cancellazione ed il risarcimento del danno.

La domanda di revocazione è stata rigettata dalla Corte di Appello di Catanzaro.

Ricorrono V.C., nonché P.L., P.F.A., P.F., P.S. e P.M.T., sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, Nullità della sentenza o del procedimento; in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione”.

Il ricorso è inammissibile.

La corte di appello, nella decisione impugnata, si è limitata ad osservare che i motivi posti a base della domanda di revocazione non rientravano tra quelli previsti dall’art. 395 c.p.c., n. 4, avendo ad oggetto contestazioni relative all’attività di giudizio, di applicazione delle norme di diritto e/o comunque di valutazione delle prove, posta in essere dal giudice di secondo grado.

In nessuno dei due motivi del ricorso viene specificamente censurata la descritta ratio decidendi della pronuncia impugnata.

I ricorrenti – peraltro nel contesto di una esposizione poco chiara e finanche di ardua intelligibilità – si limitano a sostenere l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria oggetto della contestazione di cui al giudizio di merito definito con la sentenza revocanda, sia per motivi procedurali che per motivi di carattere sostanziale, attinenti alla sussistenza dei crediti iscritti a ruolo e posti a base dell’iscrizione stessa.

Lo fanno in forza di una serie di argomenti di fatto e di diritto che, tra l’altro, non indicano neanche in modo puntuale se ed in che termini fossero stati già avanzati nel corso del suddetto giudizio di merito e, comunque, senza un chiaro e comprensibile riferimento alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata nella presente sede, di rigetto della domanda di revocazione.

Essendo le suddette censure del tutto inammissibili, per le ragioni appena indicate, non è neanche possibile esaminarle nel merito.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472