LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2945 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:
V.F., (C.F.: *****) rappresentato e difeso dagli avvocati Adriana Violetto (C.F.: *****) e Giovanni Francesco Paternoster (C.F.: *****);
– ricorrente –
nei confronti di:
T.M., (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Giacomo Marchitelli (C.F.: *****);
– controricorrente –
e T.E., (C.F.: *****);
T.M.E., (C.F.: *****);
T.R., (C.F.: *****);
TA.Mi., (C.F.: *****);
T.N., (C.F.: *****);
T.A.C., (C.F.: *****);
M.D.V., (C.F.: *****);
M.L., (C.F.: *****);
M.S., (C.F.: *****);
M.A.M., (C.F.: *****);
MO.Vi., (C.F.: *****);
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Potenza n. 854/2018, pubblicata in data 11 dicembre 2018; Data pubblicazione 30/11/2021;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 16 novembre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
T.E. e S.A.R. (quest’ultima deceduta nel corso del giudizio, proseguito dai suoi eredi), in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul minore T.M. (il quale, raggiunta la maggiore età nel corso del giudizio, lo ha proseguito personalmente), hanno agito in giudizio nei confronti di V.F., nonché di M.L., M.P. (quest’ultimo deceduto nel corso del giudizio, riassunto nei confronti dei suoi eredi) e Mo.Vi., per ottenere il risarcimento dei danni riportati da T.M. a seguito di un incidente avvenuto nell’officina meccanica del V., dove prestava la propria opera lavorativa M.L., all’epoca dei fatti anche egli minorenne.
La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Matera (sulla base di due sentenze, una prima relativa all’an ed una seconda al quantum debeatur), esclusivamente nei confronti di V.F. e M.L., con il riconoscimento di una corresponsabilità degli attori nella produzione del danno, nella misura del 50%.
La Corte di Appello di Potenza, in riforma delle decisioni di primo grado, ha invece escluso ogni responsabilità del V..
La statuizione di secondo grado è stata cassata con rinvio da questa Corte, con sentenza n. 6033 del 9 marzo 2017.
All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Potenza ha rigettato l’appello del V., confermando l’originaria decisione di primo grado sulla responsabilità del V..
Ricorre il V., sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso T.M..
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “(Art. 360 c.p.c., n. 3): Violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 c.c. e del principio di occasionalità necessaria”.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La decisione impugnata, nell’accertare il cd. nesso di occasionalità necessaria ai fini del riconoscimento della responsabilità del V., ai sensi dell’art. 2049 c.c., quale titolare dell’attività di impresa il cui dipendente ( M.L.) ha arrecato il danno per cui è causa al T. con la propria condotta illecita, risulta del tutto conforme ai principi di diritto in proposito enunciati da questa Corte, di recente ribaditi – con il definitivo superamento di ogni affermazione dissonante o contraria, ivi incluse quelle in qualche modo desumibili da alcuni dei precedenti richiamati nel ricorso – anche a Sezioni Unite (con specifico riguardo alla responsabilità degli enti pubblici, ma con affermazioni di carattere generale proprio sul cd. nesso di occasionalità necessaria; cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 13246 del 16/05/2019, Rv. 654026 – 01).
Secondo tali principi, “lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell’amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”.
In concreto, poi, la medesima decisione impugnata risulta altresì conforme alle statuizioni relative alla presente specifica controversia contenute nella pronuncia che ha disposto il giudizio di rinvio (Cass., Sentenza n. 6033 del 9 marzo 2017), statuizioni aventi quindi valore di giudicato interno, con riguardo all’attività svolta dal M., avendo questa stessa Corte, in tale occasione, espressamente osservato quanto segue: “L’impostazione della corte territoriale…… viene però a “svuotare” proprio il profilo oggettivo della responsabilità ex art. 2049 c.c., come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, per cui la responsabilità del datore di lavoro non discende dalla esecuzione delle specifiche mansioni da parte del dipendente, essendo sufficiente che la condizione lavorativa sia occasione necessaria per la realizzazione o anche solo l’agevolazione della condotta dannosa, e che questa non consista quindi in un’attività del tutto estranea al rapporto di lavoro…… Al contrario, la corte territoriale ha preteso, quale presupposto di responsabilità del V., la prova che fosse stato proprio lui a incaricare espressamente l’apprendista, o che lo avesse autorizzato specificamente in tal senso in passato, o comunque fosse a conoscenza di quello che l’apprendista stava per fare. Tutti elementi estranei, come si è appena visto, al dato oggettivo della mera occasionalità necessaria. In questo modo non si tratterebbe, invero, di una responsabilità da “occasionalità”, bensì da specifico incarico, autorizzato espressamente quella volta oppure altre volte precedenti……
“…; “l’utilizzo di attrezzatura dell’officina meccanica da parte del suo dipendente non può non essere vigilato, in effetti, dal titolare dell’officina, per stornare il rischio che una persona non sufficientemente esperta venisse a cagionare danni a sé o ad altri con un uso mal governato o comunque improprio. Il che peraltro riconduce, da un ulteriore punto di vista, proprio alla correlazione di “occasionalità necessaria” tra l’attività del dipendente e il fatto dannoso che l’art. 2049 c.c., con un dettato normativo di evidente pregnanza preventiva/precauzionale (in quanto responsabile della condotta del dipendente anche al di là dei suoi specifici ordini, il datore di lavoro vigilerà), stabilisce”.
E’ infine appena il caso di osservare che, in linea generale, in caso di utilizzazione incauta e/o scorretta di un attrezzo di lavoro normalmente adoperato dal dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, specie se ciò avvenga durante lo svolgimento della sua attività lavorativa in un pubblico esercizio, su richiesta di un terzo che si sia rivolto al dipendente di quel pubblico esercizio in quanto tale, la condotta illecita dannosa del dipendente – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto arrecato ai terzi – deve certamente ritenersi resa possibile, o comunque agevolata, dall’esercizio di quelle mansioni, per quanto svolto in modo avventato, deviato, scorretto o negligente, trattandosi comunque di uno sviluppo “oggettivamente non anomalo della sua attività lavorativa.
La decisione impugnata si sottrae, pertanto, alle censure formulate nel ricorso.
2. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021