LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11631/2020 proposto da:
A.M., rappresentato e difeso per procura speciale dall’avv. Francesco Tartini, con domicilio eletto in Roma, via Casale Strozzi 31 presso lo studio legale Barbero;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale, Ministero Dell’interno *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4218/2019 della CORTE D’APPELLO di Venezia depositata in data 4.10.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
A.M., cittadino del ***** ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);
A sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di aver lasciato il proprio Paese nel 2012 a causa delle minacce ricevute da un gruppo di persone che aveva denunciato perché avevano creato azioni di disturbo durante la tornata elettorale e di essersi per questo trasferito in Burkina Faso doveva aveva lavorato e di essersi recato successivamente in Libia.
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, che l’ha rigettato con ordinanza del 12/1/2018;
tale provvedimento, appellato dal soccombente, è stato confermato dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza depositata in data 4.10.2019.
La Corte territoriale, a fondamento della decisione assunta, ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) del difetto di attendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente e comunque della carenza delle condizioni che giustificavano la misura invocata; 2) della mancanza, nei territori di provenienza dello stesso, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) dell’insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria; il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da A.M. con ricorso fondato su 6 motivi d’impugnazione cui resiste con controricorso il Ministero degli Interni.
Si propone in via preliminare l’eccezione di incostituzionalità della L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72, che ha convertito con modifiche il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 – riguardante l’istituzione dei giudici ausiliari delle Corti d’appello -, in relazione agli artt. 3,25 Cost., art. 106 Cost., comma 2 e art. 111 Cost.. Si ribadisce anche la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c..
Nella legge istitutiva del giudice ausiliario della Corte d’appello non emergerebbero le ragioni eccezionali e i limiti temporali che la Corte Costituzionale evidenziò per le supplenze dei magistrati onorari nei collegi del Tribunale con le pronunce nn. 99/1964, 156/1963 e 103/1998. Non vi è pertanto un rimedio eccezionale, bensì una misura strutturale per colmare vacanze d’organico. In tal modo sarebbe stato violato l’art. 106 Cost., comma 2, riguardo ai giudici singoli. Sussistono limiti per le cause da assegnare ai giudici onorari in Tribunale, per cui sarebbe stato violato anche l’art. 3 Cost., comma 2, rispetto alle cause d’appello.
Relativamente a tale aspetto va ricordato che la Corte costituzionale è intervenuta con sentenza 17.3.2021 dichiarando l’illegittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 e 72 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in L. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 32 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57).
L’illegittimità costituzionale della normativa censurata è stata dichiarata nella parte in cui non prevede che essa si applichi fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dal citato D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 32 così riconoscendo ad essa – per l’incidenza dei concorrenti valori di rango costituzionale – una temporanea tollerabilità costituzionale, rispetto al parametro dell’art. 106 Cost., commi 1 e 2.
In tale periodo rimane – anche con riguardo ai giudizi pendenti – legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni, sopra richiamate, che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario.
Con un primo motivo si deduce la “violazione (dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 in relazione alle norme sulla competenza per materia, all’art. 25 Cost. e al D.L. n. 13 del 2017, art. 2 convertito in L. n. 46 del 2017”: il procedimento di appello introdotto da A.M. sarebbe stato assegnato ad un magistrato del Tribunale di Treviso in forza di un progetto per la definizione del contenzioso in materia di immigrazione attraverso quindi un modello organizzativo non ispirato ai criteri di specializzazione che presiedono la trattazione del contenzioso in materia di immigrazione.
Questa applicazione costituirebbe – in tesi – una violazione del principio di competenza per materia e una violazione del dettato dell’art. 25 Cost., in quanto l’applicazione generalizzata dei giudici del distretto non sarebbe coerente con il principio di specializzazione che regola la materia di immigrazione, nel senso previsto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 2;
il ricorrente assume che il Presidente della Corte d’appello abbia elaborato un progetto per lo smaltimento del contenzioso in materia di protezione internazionale che prevedeva l’applicazione di numerosi giudici del distretto per un brevissimo lasso di tempo, ciascuno nell’ambito di collegi straordinari composti da un magistrato della sezione, da un magistrato applicato e un giudice ausiliario.
Il coinvolgimento dell’impugnazione in questo progetto avrebbe fatto sì – a dire del ricorrente – che la causa fosse decisa attraverso un modello organizzativo non si sarebbe ispirato ai criteri di specializzazione che presiedono la trattazione del contenzioso in materia di immigrazione; la sentenza impugnata, tuttavia, non riporta traccia, nella sua intestazione, della presenza nel novero del collegio di magistrati applicati o ausiliari.
Era dunque onere del ricorrente suffragare i propri assunti, sia trascrivendo il contenuto dei provvedimenti a cui ha fatto riferimento (vale a dire del progetto di definizione del contenzioso evocato e, soprattutto, dei provvedimenti direttamente riconnessi alla lite relativi all’assegnazione della stessa ad un collegio composto nel modo denunciato) oppure facendo un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, sia spiegando dove tali atti ora si rinverrebbero.
Il mancato assolvimento di un simile onere si traduce in una violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con la conseguente inammissibilità del ricorso presentato (in merito all’autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di riferimento a documenti o atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresì devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti in contestazione ovvero di sintetico ma completo resoconto del contenuto, si vedano Cass. 16900/2015, Cass. 4980/2014, Cass. 5478/2018, Cass. 14784/2015 e Cass. 8569/2013); il che esime dal dire che il magistrato applicato non può essere considerato una persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata, in presenza di un provvedimento di applicazione da parte del Presidente della Corte d’appello ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 110.
La contestazione relativa alle modalità con cui l’applicazione è stata disposta non consente poi di ipotizzare alcuna nullità della decisione assunta con la partecipazione del magistrato applicato.
In vero, posto che l’art. 156 c.p.c. prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forme non può essere pronunciata se non è comminata dalla legge, nessuna norma contempla una nullità di atti ricollegata alle modalità con cui il Presidente della Corte d’appello si avvale del potere di disporre l’applicazione al suo ufficio di magistrati del distretto.
Relativamente al mancato accoglimento della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. b) si deduce 2) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in ordine al timore di subire un trattamento disumano e degradante da parte di un soggetto non statuale D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 5, lett. c), – violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nonché la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) per l’omessa acquisizione di informazioni sugli scontri elettorali di ***** del 2012; 4) motivazione apparente in relazione al mancato utilizzo di fonti Coi specificate ed aggiornate-violazione dell’art. 132 c.p.c.
Le censure sono inammissibili.
Al riguardo questa Corte ha da tempo chiarito che, in tema di ricorso per cassazione è inammissibile la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione, come nella specie, sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. 9 maggio 2018, n. 11222, Sez. I; Cass. 7 febbraio 2018, n. 2954, Sez. II; Cass. 20 novembre 2017, n. 27458, Sez. Lav.; Cass. 5 ottobre 2017, n. 23265 Sez. Lav.; Cass. 6 luglio 2017, n. 16657, Sez. III; Cass. 23 giugno 2017, n. 15651, Sez. III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8333, Sez. III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8335, Sez. III; Cass. 25 febbraio 2017, n. 4934, Sez. II; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3554, Sez. III; Cass. 18 ottobre 2016, n. 21016, Sez. II; Cass. 28 settembre 2016, n. 19133, Sez. Trib.; Cass. 2 marzo 2012, n. 3248, Sez. III; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443, Sez. III).
Va peraltro rilevato che le liti tra privati per ragioni proprietarie, familiari ecc., non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, in presenza di atti di persecuzione (art. 2, lett. e D.Lgs. cit.), e della protezione sussidiaria, in presenza di serio ed effettivo rischio di subire danno grave in caso di rimpatrio (art. 2, lett. g D.Lgs. cit.).
Il citato decreto, artt. 7 e 8, indicano descrittivamente gli atti configurabili come persecutori (per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza a gruppi sociali) e l’art. 14 quelli configurabili come causa di danno grave: condanna a morte o esecuzione della pena di morte (art. 14, lett. a); “tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante” (lett. b); “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (lett. c).
In entrambi i casi il citato decreto, art. 5 individua chi sono – e devono essere i responsabili della persecuzione o del danno grave: lo Stato (lett. a), i partiti, le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio (lett. b). Analogamente, a norma dell’art. 6, comma 1, “ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, è valutata la possibilità di protezione da parte: a) dello Stato; b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio”.
Chi voglia ricomprendere le cosiddette “vicende private” tra le cause di persecuzione o danno grave, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, è costretto a valorizzare oltre misura il riferimento ai “soggetti non statuali” indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c) come corresponsabili della persecuzione o del danno grave, insieme allo Stato, ai partiti e alle organizzazioni collettive. Questa tesi non è condivisibile per le seguenti considerazioni:- nel suddetto art. 5, lett. c), i “soggetti non statuali” sono considerati responsabili della persecuzione o del danno grave solo “se (“può essere dimostrato che…”: cfr. art. 6 della direttiva n. 2004/83/CE) i responsabili di cui alle lettere a) e b) (vale a dire lo Stato e le organizzazioni di cui si è detto) non possono o non vogliono fornire protezione”, a fronte, evidentemente, di atti persecutori e danno grave non imputabili direttamente ai medesimi “soggetti non statuali”, ma pur sempre allo Stato o alle menzionate organizzazioni collettive.
il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 6, come si è detto, non comprende i “soggetti non statuali” tra quelli che possono offrire protezione, ma solo lo Stato, i partiti e le organizzazioni, in linea con il Considerando 19 della direttiva n. 2004/83/CE.
Analogamente, è significativo che gli atti persecutori rilevanti sono quelli consistenti prevalentemente in azioni o provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridica, ecc. (art. 7, comma 2), quindi in comportamenti riconducibili o riferibili, di regola, allo Stato o a soggetti e organizzazioni collettive (cass. 2019 n. 9043).
Una interpretazione che, facendo leva sul generico riferimento del legislatore ai “soggetti non statuali”, faccia assurgere le controversie tra privati (o la mancata o inadeguata tutela giurisdizionale offerta dal paese per la risoluzione delle stesse) a cause idonee e sufficienti a integrare la fattispecie persecutoria o del danno grave, verrebbe a porsi in rotta di collisione con il principio secondo cui “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave” (Considerando 26 della direttiva n. 2004/83/CE), oltre ad essere poco sostenibile sul piano sistematico.
Infatti, la protezione internazionale nelle forme del rifugio e in quella sussidiaria, come rilevato da questa Corte (Cass. n. 16362 del 2016), costituisce diretta attuazione del diritto costituzionale di asilo, che è riconosciuto allo straniero al quale sia pur sempre “impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche” (art. 10 Cost.), concetto questo cui sono estranee, in linea di principio, le vicende prive di rilevanza generale e in tal senso private, fermo restando che ai cittadini di paesi terzi e apolidi può essere “concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perché bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale” dagli Stati membri (Considerando 9 della direttiva n. 2004/83/CE; analogamente, a norma dell’art. 6, comma 4, della direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri possono riconoscere ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio sia irregolare un’autorizzazione o un permesso di soggiorno per “motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura”). Ciò posto la Corte di appello aveva evidenziato che il ricorrente sia in sede di audizione avanti alla commissione territoriale che avanti al giudice di primo grado non aveva fatto cenno alla situazione generale del Paese quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità evidenziando l’assenza di provvedimenti di condanna alla pena capitale del richiedente o di elementi che lasciassero presumere il rischio per il richiedente di subire torture o trattamenti inumani. Argomentazioni queste che non sono state scalfite dai motivi di ricorso.
In relazione all’omesso esame dell’esperienza libica quale presupposto della protezione umanitaria (motivo 5) per non avere la Corte sufficientemente considerato che la Libia rappresentava la meta finale del suo progetto migratorio e che l’aveva abbandonata solo a causa delle gravi violenze che vi aveva subito la doglianza è inammissibile.
Il ricorrente contesta infatti in via meramente assertiva il contrario accertamento della corte del merito, ma non richiama specificamente le dichiarazioni da lui rese in ordine alla sua permanenza in Libia (secondo quanto richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6), non indica il fatto decisivo omesso che, ove considerato, avrebbe condotto ad una diversa decisione sul punto.
In relazione al sesto motivo con cui il ricorrente lamenta la mancata considerazione dei postumi invalidanti e delle possibilità di cura denunciando la violazione dell’art. 360 comma 1 nr 3 in relazione al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis.
Si tratta di una censura generica che si limita a descriver la sussistenza di non meglio precisati postumi invalidanti che comunque sono stati esaminati dalla Corte la quale ha ritenuto non dimostrata in caso di rientro in ***** una seria esposizione al rischio di una lesione del diritto alla salute, sicché la doglianza risulta inammissibile perché sottende una nuova valutazione dei fatti allegati nel merito.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva dell’Amministrazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021
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