Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37646 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17422-2020 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA MANTEGNA 121, presso lo studio dell’avvocato FABIO CIPRIANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA SPA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4467/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BOGHETICH ELENA.

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 4467 del 27.1.2020 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha respinto la domanda di A.L. nei confronti di Trenitalia s.p.a. e relativa al pagamento di differenze retributive maturate dalla progressione in carriera da riconoscere alla data di assunzione in servizio;

2. la Corte distrettuale, in particolare, dato atto della sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 18922 del 2012 (confermata dalla Corte di Cassazione) che aveva accertato un’interposizione di manodopera e condannato la società Trenitalia ad assumere la lavoratrice con decorrenza dal 28.4.1994, ha rilevato che il giudicato si era formato in ordine all’iniziale inquadramento dovuto all’atto del ripristino del rapporto di lavoro (ossia nel 1994), pari al 5 livello-Area II del c.c.n.l. 1990-1992, in qualità di “tecnico di stazione”, mentre era estranea al thema detidendum la successiva progressione normativa ed economica; che l’attuale domanda della lavoratrice si fondava sull’errata applicazione delle successive evoluzioni della disciplina negoziale e dell’accordo “di programma”, alla luce delle quali, peraltro, risultava corretto l’inquadramento inizialmente attribuito (5 livello-Area II del c.c.n.l. 1990-1992, “tecnico di stazione”) e successivamente riconosciuto (livello D, “operatori specializzati”, a seguito del c.c.n.l. 20.7.2012) alla lavoratrice dalla società; aggiungeva che, semmai, considerati i requisiti richiesti dall’accordo “di programma” del 1998 per il riconoscimento, a una parte del personale, della progressione economica (requisiti non dedotti né provati dalla ricorrente), si poteva astrattamente configurare una chance e un eventuale risarcimento del danno, ma non certo il diritto alla retribuzione propria del livello superiore;

3. per la cassazione della sentenza ricorre la lavoratrice sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso Trenitalia S.p.A.;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si prospetta omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo, il giudice di appello, travisato la decisione assunta dalla Corte di appello di Cagliari, essendosi formato giudicato sull’obbligo di assunzione retrodatata di circa 20 anni (ossia dall’1.5.1994) nel 5 livello, “tecnico di stazione”, che certo non poteva rimanere immobile, dovendo essere aggiornato per essersi succeduti nel tempo numerosi c.c.n.l. che, evidentemente, non erano stato applicati alla lavoratrice, assunta solo il 28.4.2014 (all’esito del procedimento giudiziario).

2. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 2909 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo, il giudice di appello trascurato la sentenza della Corte di appello di Cagliari e il suo minuzioso percorso argomentativo, che concludeva statuendo che “il rapporto intercorso formalmente tra l’appellante e le società appaltatrici deve considerarsi come intercorrente tra la lavoratrice e le Ferrovie dello stato”;

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente siccome connessi, sono inammissibili.

4. La tesi accreditata dalla lavoratrice a sostegno delle critiche, si presenta evidentemente carente sotto il profilo della autosufficienza, giacché omette di riportare integralmente il tenore della sentenza n. 18922/2012 resa inter partes dalla Corte di appello di Cagliari e posta a fondamento della decisione oggetto di censura in questa sede di legittimità.

5. Questa Corte, da tempo, ha infatti posto in evidenza il necessario coordinamento tra il principio secondo cui l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena, e il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, affermando che “L’interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione ce comando giudiziale”. (vedi Cass. Sez. Un. 27/1/2004 n. 1416, Cass. 13/12/2006, n. 26627, ed in motivazione Cass. 31/7/2012 n. 13658, Cass. 17/1/2017 n. 995, Cass. 08/03/2018 n. 5508, Cass. 19/08/2020 n. 17310).

6. Invero, i motivi di ricorso per cassazione fondati su giudicato esterno, debbano rispondere ai dettami di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, che del principio di autosufficienza rappresenta il precipitato normativo (cfr. Cass.. 18/10/2011 n. 21560, Cass.13/3/2009 n. 6184; Cass.30/4/2010 n. 10537); tanto sia sotto il profilo della riproduzione del testo della sentenza passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (cfr. Cass. 11/02/2015 n. 2617), sia sotto il profilo della specifica indicazione della sede in cui essa sarebbe rinvenibile ed esaminabile in questo giudizio di legittimità (vedi Cass. cit. n. 21560/2011).

7. La tecnica redazionale adottata nella stesura del presente ricorso, e risoltasi nella mera riproduzione solo di taluni stralci della pronuncia divenuta res indicata, ridonda, dunque, in termini di genericità del ricorso medesimo, palesandosi del tutto inidonea ad enucleare le effettive carenze motivazionali che connotano la pronuncia impugnata, in quanto il suo vaglio richiede l’esame di atti processuali ultronei rispetto allo stesso ricorso.

8. Non è dato riscontrare, invero, nella fattispecie scrutinata, il requisito della specificità, della completezza e riferibilità alla decisione impugnata che consentono di assicurare al ricorso l’autonomia necessaria ad individuare, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta risoluzione delle questioni da risolvere, non essendo la Corte di cassazione tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo.

9. In ogni caso, la disamina degli stralci (della sentenza della Corte di appello di Cagliari) riportati nel ricorso dimostra chiaramente che alla lavoratrice è stato riconosciuto il profilo professionale di “tecnico di stazione” (5 livello stipendiale) a far data dal 1 maggio 1994", con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive in riferimento a tale accertata qualifica (pag. 25 della sentenza e dispositivo della sentenza) e nessun rilievo determinante – ai fini della progressione in carriera – appare assumere la frase, riportata nel secondo motivo di ricorso, secondo cui “il rapporto intercorso formalmente tra l’appellante e le società appaltatrici deve considerarsi come intercorrente tra la lavoratrice e le Ferrovie dello stato”.

10. Inoltre, va rilevato che secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) e dalle successive pronunce conformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016), l’omesso esame deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo.

11. E’ quindi inammissibile l’invocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico) o per lamentarsi di una “motivazione non corretta”.

12. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto – previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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