LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1355-2019 proposto da:
S.A., B.R., elettivamente domiciliati in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, rappresentati e difesi dall’avvocato CRISTIANO DALLA TORRE;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO dell’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ e RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TREVISO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 296/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DORONZO ADRIANA.
RILEVATO
che:
Con sentenza pubblicata in data 3 luglio 2018, la Corte d’appello di Venezia ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale tra l’appellante e S.A., più altri litisconsorti, ha rigettato la domanda proposta dalle parti appellate, avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero per lo svolgimento delle funzioni di collaboratori scolastici o docenti.
A fondamento del decisum, per quanto qui ancora d’interesse, la Corte territoriale, dopo aver richiamato i principi posti da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016, ha escluso l’esistenza di un danno risarcibile, poiché i contratti a termine riguardavano posti che, dalla documentazione prodotta in primo grado dalla parte attrice e dalle allegazioni contenute nel ricorso di primo grado, risultavano essere di organico di fatto.
Contro la sentenza, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo; il Ministero ha resistito con controricorso, mentre gli uffici scolastici regionale e provinciale non hanno svolto attività difensiva.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo, si censura la sentenza per “violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di divieto di proporre domande ed eccezioni nuove in appello (art. 345 c.p.c., commi 1 e 2), nonché in tema di divieto di produrre nuovi documenti (art. 345 c.p.c., comma 3)”: parte ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha rilevato che il Ministero non aveva contestato l’assunto dei lavoratori di aver prestato le proprie energie “per ragioni non transeunti ma per stabili esigenze dell’amministrazione” e che, pertanto, era suo onere allegare e provare le ragioni occasionali che avevano giustificato il ricorso ai contratti a tempo determinato; non poteva il Ministero con l’atto di appello introdurre nuove domande e eccezioni, non proposte in primo grado, e, in particolare, non poteva contestarsi la circostanza che i contratti servivano ad assicurare esigenze non provvisorie ma permanenti e durevoli.
Il motivo è inammissibile, poiché nel ricorso non sono stati riportate nelle parti essenziali, nel rispetto del canone di autosufficienza, le allegazioni contenute nell’atto introduttivo, le controdeduzioni dell’amministrazione, così da consentire lo scrutinio dei rilievi mossi alla sentenza (Cass. 7 luglio 2020, n. 13971).
Il giudizio in esame ha ad oggetto la domanda dei dipendenti volta ad ottenere il risarcimento del danno per l’illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato. La Corte ha escluso la sussistenza di un danno per la legittimità dei contratti a termine, in quanto ha ritenuto che si trattava di contratti stipulati fino al termine dell’anno scolastico ovvero, nel caso di una lavoratrice, di supplenze brevi, e che nessuna ulteriore documentazione avevano prodotto i lavoratori appellati nel termine loro assegnato al fine di provare che i contratti erano stati stipulati per supplire a vacanze in organico di diritto.
Si tratta di affermazione non adeguatamente e sufficientemente censurata, ove si consideri che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una “non contestazione”, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 28/10/2019, n. 27490).
In definitiva, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. La complessità delle questioni giuridiche sottese al ricorso, come attestata anche dai ripetuti interventi della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia, giustifica la integrale compensazione delle spese dell’intero processo.
La parte ricorrente è comunque tenuta al versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021