Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37652 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30337-2019 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI TRINCI N. 63, presso lo studio dell’avvocato CHIARA IZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE DI TELLA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1754/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Presidente Relatore Dott.ssa LEONE MARGHERITA MARIA.

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Napoli Nord in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con sentenza n. 1754/2019 accertava il diritto di D.R. alla indennità di accompagnamento da novembre 2016, con condanna dell’Inps alla erogazione della provvidenza (salvo che per i periodi di ricovero gratuito in istituto) e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio, in considerazione della decorrenza (.. posticipata rispetto alla domanda amministrativa) dell’accertamento del requisito sanitario.

Avverso tale ultimo capo della decisione, relativo alla compensazione delle spese, l’assistita proponeva ricorso affidato ad un solo motivo. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

1) Violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente rilevava l’errata statuizione sulla compensazione delle spese in ragione della assenza di ragioni giustificatrici della decisione.

Con riguardo al motivo in esame questa Corte ha avuto occasione di chiarire che “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti” (Cass.n. 19613/2017) Deve anche richiamarsi la recente decisione (sentenza n. 77/2018) con la quale la Corte Costituzionale ha ribadito che, fermo il principio di non attribuzione delle spese alla parte interamente vittoriosa, le ipotesi di compensazione, in aggiunta a quelle già espressamente considerate dall’art. 92 c.p.c., possono essere valutate dal giudice, ma comunque motivate e delimitate nel perimetro delle gravi e eccezionali ragioni.

Di queste ultime, nel caso in esame, il Tribunale nel compensare le spese, ha dato conto, poiché ha fatto espresso richiamo alla decorrenza della prestazione, riconosciuta da un momento successivo rispetto al momento di presentazione della domanda amministrativa ed alla complessità e novità della questione trattata, relativa alla eccezione circa la validità della domanda amministrativa sollevata dall’Inps.

Questa Corte ha infine precisato che “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), si verifica anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l’unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri” (Cass.n. 20888/2018).

La scelta compensativa del tribunale è stata pertanto conseguenza della non totale aderenza della statuizione rispetto alla domanda in origine posta, e quindi della parziale soccombenza e costituisce il frutto di una decisione discrezionale le cui ragioni sono state correttamente espresse anche in coerenza con i principi espressi da questa Corte in tema di soccombenza reciproca (Cass.n. 20888/2018).

Nulla per le spese poiché l’Inps è rimasto intimato.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013)

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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