LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21349/2015 R.G. proposto da:
Fallimento della ***** s.a.s. *****, nonché di C.G. in proprio, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi n. 53, presso lo studio dell’avv. Claudio Russo, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Muratore Aprosio, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Banca Carige S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via P. L. da Palestrina n. 63, presso lo studio dell’avv. Mario Contaldi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Silvestri, e Andreina Bianchini, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 960/2014, depositata in data 12 luglio 2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini.
RILEVATO
CHE:
1. Il Fallimento della ***** s.a.s. *****, nonché di C.G. in proprio, ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’azione revocatoria delle rimesse su vari conti correnti aperti presso Banca Carige S.p.A., effettuate dalla società e dal suo accomandatario nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, per complessivi Euro 505.176,11.
2. Banca Carige S.p.A. ha resistito con controricorso.
3. Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorso lamenta:
a. “Primo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183,184, art. 194, comma 1 e art. 213 c.p.c., nonché del R.D. n. 267 del 1942, art. 67, comma 2 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”;
b. “Secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3";
2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto.
3. Il ricorso va respinto.
4. E’ incontestato che la produzione da parte del fallimento dell”estratto centrale rischi” della Banca d’Italia sia avvenuto in uno con la memoria depositata entro il secondo termine concesso ai sensi dell’art. 184 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.
5. Contrariamente a quanto ritenuto nel primo motivo di ricorso, la preclusione processuale rilevata dalla Corte di appello non è un’interpretazione formalistica della normativa processualcivilistica, ma costituisce la piana interpretazione del meccanismo delle preclusioni previste dal combinato disposto degli artt. 183 e 184 c.p.c., come questa Corte ha di recente argomentato con motivazione assolutamente condivisibile, cui si fa integrale rinvio (Sez. 2, Sentenza n. 26574 del 09/11/2017). Il rilievo della sentenza di appello della tardività del deposito del citato documento, ai fini della dimostrazione della scientia decoctionis, risulta, dunque, processualmente corretto.
6. In relazione alle considerazioni svolte dalla Corte territoriale circa l’eventualità dell’applicazione, da parte del giudice del merito, dei poteri di integrazione istruttoria previsti dagli artt. 210 e 213 c.p.c., va rilevato come le relative considerazioni, siccome affidate a motivazione perfettamente intellegibile e come tale riconoscibile, sfuggono al sindacato di questa Corte, restando appannaggio esclusivo della valutazione di merito (per l’art. 210: Sez. 6-1, Ordinanza n. 4504 del 21/02/2017; per l’art. 213: Sez. 3, Ordinanza n. 34158 del 20/12/2019).
7. In relazione al secondo motivo di ricorso, va rilevato come, in tema di applicazione del ragionamento presuntivo, questa Corte (Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021; Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009) ha espresso il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo. Nel caso di specie, la censura non soddisfa il citato requisito essenziale, limitandosi a evidenziare – peraltro sotto il solo profilo della violazione di legge e non del vizio motivazionale – la parcellizzazione dell’esame degli indizi asseritamente posta in essere dal giudice di secondo grado.
8. Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza.
9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Fallimento della ***** s.a.s. ***** nonché di C.G. in proprio a rifondere a Banca Carige S.p.A., le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi Euro 9.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021
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