LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18311-2020 proposto da:
C.G., C.L., C.S., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GAETANO DEL POZZO, GIOVANNI TAIANI;
– ricorrenti –
contro
I.E., in proprio e nella qualità di coniuge ed erede di P.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO RUSSO;
– controricorrente –
contro
C.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 289/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 06/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
RILEVATO
che:
– C.G., C.L. e C.S. hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 5.3.2020, affidandosi a tre motivi;
– I.E. ha resistito con controricorso;
– Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.
RITENUTO
che:
– con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 156,132 e 161 c.p.c. perché priva della sottoscrizione, anche in forma digitale del Presidente del collegio;
– il motivo è fondato;
– la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, a differenza dell’ipotesi in cui manchi la sottoscrizione di entrambi (Cassazione civile sez. un., 20/05/2014, n. 11021);
– la mancanza di sottoscrizione impedisce la riconducibilità dell’atto al giudice collegiale laddove l’insufficiente sottoscrizione da parte del giudice collegiale non impedisce che (tramite la firma presente) la sentenza sia direttamente ascrivibile al giudice che l’ha pronunciata; trattandosi di nullità sanabile, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., la mancata proposizione del motivo di impugnazione determina il raggiungimento dello scopo dell’atto;
– nel caso di specie, la sentenza d’appello, mancante della firma del Presidente, è stata impugnata con ricorso per cassazione;
– la sentenza impugnata è nulla e va cassata con rinvio, anche per le spese di legittimità alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che procederà alla rinnovazione della decisione, ovvero ad una nuova pronuncia della sentenza;
– vanno dichiarati assorbiti il secondo e terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
Dichiara assorbiti il secondo e terzo motivo di ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Suprema Corte di cassazione, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021