LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16539-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI;
– ricorrente –
contro
F.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RITA LAZZARA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 548/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 15/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Messine, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato prescritto il credito dell’Inps, relativo ai contributi dovuti alla gestione separata dall’avv. F., per prestazioni libero professionali svolte nell’anno 2010;
a fondamento del decisum, la Corte d’appello ha osservato che la richiesta dell’INPS era intervenuta dopo il quinquennio, decorrente dalla data in cui i contributi dovevano essere versati;
la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, F.M.;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 e dell’art. 2941, n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss. e del D.L. 6 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 12, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, nella dichiarazione dei redditi, la controricorrente non aveva compilato il quadro RR, necessario per la determinazione dei contributi, come specificamente dedotto dall’Istituto nel ricorso in appello e non contestato dall’appellata. In tal modo, la Corte territoriale era incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione, come, invece, affermato dalla Corte di legittimità, negli arresti n. 6677 del 2019 e nn. 16986 e 30605 del 2019;
il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità;
se è vero che la questione della sospensione della prescrizione configura una questio iuris, come tale, rilevabile d’ufficio (Cass. n. 21929 del 2009; Cass. n. 19567 del 2016), nondimeno il generale potere-dovere di rilievo d’ufficio delle eccezioni, facente capo al Giudice (che si traduce nell’attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti) richiede pur sempre che detti fatti, modificativi, impeditivi o estintivi, risultino legittimamente acquisiti al processo e provati (v. Cass. n. 20317 del 2019; Cass. n. 27405 del 2018);
nella sentenza impugnata, non è affrontata la questione relativa alla sospensione della prescrizione e neppure risulta che la stessa sia stata adeguatamente introdotta nel giudizio dii merito;
l’INPS non riproduce, neppure nelle parti salienti, l’atto di appello e tanto meno localizza ritualmente, negli atti processuali dei precedenti gradi, il documento su cui fonda i rilievi (id est: la dichiarazione dei redditi);
giova ribadire, in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);
in ogni caso, a monte, va osservato come l’INPS prospetti la questione in termini di violazione di legge. E’ stato, invece, chiarito, che non sussiste “un automatismo (…) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo” (v. Cass. n. 7254 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione). L’accertamento di una eventuale condotta di occultamento doloso del credito è rimesso al giudice di merito e configura, dunque, una questione di fatto (v., in motivazione, quanto affermato, tra l’altro, dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente sviluppati;
in definitiva, il ricorso dell’INPS va dichiarato inammissibile;
le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 1.200,00 a titolo di compensi professionali, in Euro 200 per esborsi oltre a spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021