LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19389-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN;
– ricorrente –
contro
N.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2015/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
che:
la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato il diritto di N.A. al riconoscimento della pensione di vecchiaia ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, a decorrere dal mese di febbraio 2016;
per la Corte territoriale non si applicava all’appellata, in quanto pacificamente invalida all’80%, il differimento dell’accesso alla pensione di 12 mesi (c.d. finestra) disposto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010; tanto in base ad un’interpretazione letterale e sistematica della normativa;
avverso detta decisione, l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico e articolato motivo, cui ha resistito, con controricorso, A.M.;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
con l’unico articolato motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Istituto ricorrente deduce la violazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito nella L. n. 122 del 2010 per avere la sentenza impugnata escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd. finestre di accesso previste dall’art. 12 cit. per gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano della pensione anticipata;
il motivo merita accoglimento;
questa Corte ha già deciso analoghe fattispecie e affermato il seguente principio di diritto: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (Cass. n. 29191 del 2018; Cass. n. 32591 del 2018; Cass. n. 15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., n. 17278 del 2020);
la Corte ha, anche, chiarito che nessun argomento contrario all’interpretazione accolta può trarsi dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero (L. n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011), che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dall’1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12. Tale intervento modificativo ha infatti riguardato “esclusivamente” i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, attraverso una dilazione dell’età pensionabile contestualmente disposta, dai successivi commi della medesima norma che non menzionano i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle, mano a mano, ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 1, comma 8 cit. (Cass. n. 32591 del 2018; Cass. n. 15964 del 2019);
a tali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, senza considerare il periodo di 12 mesi della c.d. finestra mobile;
la causa va, pertanto, rinviata per un nuovo esame, secondo gli indicati principi, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021