Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37698 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19651-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

C.S., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SONIA BATTILEGA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1570/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello proposto dall’INPS e confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato non dovuta la somma richiesta a C.S. dall’Istituto, a titolo di contributi della Gestione Separata, per l’anno 2010, in relazione all’attività libero professionale dalla medesima svolta quale avvocato iscritto all’Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo;

in estrema sintesi, la Corte territoriale, pur ritenendo astrattamente configurabile l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata del professionista che versa alla Cassa di appartenenza solo il contributo integrativo, ha ritenuto, in concreto, insussistente il credito dell’INPS in ragione del fatto che la professionista aveva percepito un reddito, nell’anno 2010, inferiore ad Euro 5.000,00 e l’INPS, gravato dell’onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva, non aveva allegato lo svolgimento abituale dell’attività professionale nell’arco temporale di riferimento;

avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, la professionista in epigrafe;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso l’INPS -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con mod. dalla L. n. 111 del 2011, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 8, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con mod. dalla L. n. 326 del 2003, per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l’obbligo di versamento della contribuzione in ragione dell’ammontare del reddito conseguito dal professionista nell’anno di riferimento, inferiore al limite indicato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (id est: Euro 5.000,00);

l’Istituto ha ribadito l’obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli avvocati (per i quali non sorga l’obbligo di iscrizione alla cassa forense) che svolgono in modo abituale l’attività professionale, in base al disposto della L. n. 335 del 1995 cit., art. 2, comma 26, come interpretato autenticamente dal D.L. n. 98 del 2011 cit., art. 18, comma 12, non venendo in considerazione il D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, comma 2, che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale;

il ricorso non può trovare accoglimento;

questa Corte ha affermato che l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021);

dirimente, ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell’accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare “le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività” oppure, in senso contrario, “la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad Euro 5.000,00”, senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo;

a tali principi si è conformata la decisione impugnata che è dunque immune dai mossi rilievi;

diversamente da quanto denunciato dall’INPS, la Corte di appello, infatti, non è pervenuta alla decisione sulla base di un ragionamento di tipo automatico, desumendo cioè l’insussistenza del debito contributivo, in via diretta, dall’entità del reddito prodotto dalla professionista nell’anno di riferimento;

i giudici hanno piuttosto affermato che, in presenza di un reddito, per l’anno 2010, inferiore ad Euro 5.000,00 (nello specifico, Euro 3.972,00 e non Euro 6.775,00 come indicato dall’Istituto) era necessaria la prova dello svolgimento abituale dell’attività professionale e tale prova non era stata raggiunta in quanto l’INPS, su cui grava l’onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva, non aveva dedotto, per l’anno in oggetto, le necessarie circostanze;

le spese seguono la soccombenza (v. in merito alle spese, in analoga fattispecie, Cass. n. 7231 del 2021) e si liquidano come da dispositivo;

sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 1 5 % ed accessori di legge, con distrazione agli avv.ti Bluso e De Michele per dichiarato anticipo;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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