LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22581-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;
– ricorrenti –
contro
N.I.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 400/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado e dichiarato non dovuti, da parte dell’avvocato N.I., i contributi alla Gestione separata per gli anni 2009 e 2010;
la Corte territoriale ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato, che non fossero tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense, ha, tuttavia, giudicato prescritto il credito contributivo in relazione all’anno 2009, dovendo il dies a quo fissarsi al 16.6.2010, data di scadenza del versamento dei contributi, ed avendo l’Inps comunicato la richiesta di pagamento in data 30.6.2015;
quanto ai contributi relativi all’anno 2010, la Corte di merito ha escluso il credito dell’Istituto sul presupposto che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata richiedesse pur sempre la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 44 (conv. dalla L. n. 326 del 2003), mentre, nel caso di specie, il reddito prodotto dalla professionista, in relazione all’anno in oggetto, era stato inferiore a detta soglia;
avverso tale decisione, ha proposto ricorso l’INPS, con due motivi, cui non ha opposto difese la professionista;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
l’INPS ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’INPS deduce la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2001, art. 18, commi 1 e 2, conv. con modificazioni dalla L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con modificazioni nella L. n. 326 del 2003, per avere la Corte di appello, in relazione all’anno 2010, escluso l’obbligo di versamento dei contributi all’INPS in ragione dell’entità del reddito prodotto;
il motivo è fondato nei termini che seguono;
questa Corte ha affermato che l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021);
dirimente deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno. A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisito dell’abitualità dev’essere accertato in punto di fatto, precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possono rilevare “le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività” oppure, in senso contrario, “la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad Euro 5.000,00” (Cass. n. 4419 del 2021 cit.), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo, trattandosi “pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all’interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto” (Cass. n. 4419 del 2021 cit.);
tanto premesso, risulta evidente l’errore in cui è incorsa la Corte di appello che, senza accertare – a monte – se l’attività fosse abituale o meno, ha deciso la controversa, in relazione al credito richiesto per l’anno 2010, individuando nella soglia di Euro 5.000,00 il presupposto costitutivo dell’obbligo contributivo (v. sentenza impugnata, pag. 5: “(…) E tuttavia il contributo per tale annualità non è dovuto stante il limite reddituale (…) cui l’obbligo è soggetto”);
con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’INPS deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 c.c. nonché della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18 e del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 e del D.P.C.M. 10 giugno 2010, per avere la Corte di merito, in relazione ai contributi richiesti per l’anno 2009, errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, non considerando che il D.P.C.M. indicato aveva previsto lo slittamento del termine per effettuare il versamento al 6.7.2010;
il motivo è fondato;
in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”. Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”;
di recente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, ha però ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, “anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273 del 2021);
il D.P.C.M. 10 giugno 2010 cit., art. 1, comma 1, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che “i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (…) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze”, debbano effettuare i versamenti “entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione” (lett. a) e “dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo” (lett. b);
la Corte, nel precedente citato (v. in motivazione, Cass. n.10273 cit.) ha chiarito, altresì, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i “contribuenti (…) che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione (…)”
ai D.P.C.M., secondo l’orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nell’ipotesi in esame (il D.P.C.M. del 10.6.2010 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5);
ai principi espressi non si è uniformata la sentenza impugnata che va pertanto cassata;
la causa va dunque rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che, nel decidere la controversia, dovrà, da un lato, per quanto riguarda i contributi richiesti per l’anno 2009, considerare il 6.7.2010 quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale e, dall’altro, per ciò che concerne i contributi richiesti in relazione al 2010, procedere all’accertamento di merito in ordine alle modalità di svolgimento dell’attività libero-professionale, cioè se in forma abituale o meno;
al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021