LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8988-2020 proposto da:
V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO, 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO MONALDI;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA, 190, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO GALASSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 123/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 27/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza n. 123 depositata il 27.8.2019 la Corte di Appello di Ancona, in riforma del provvedimento adottato dal giudice di prime cure e accogliendo l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a., ha respinto la domanda di V.G. – dipendente della società con mansioni di portalettere, assunto (con contratto a tempo determinato, poi convertito giudizialmente in rapporto a tempo indeterminato) l’1.6.1999 – diretta ad ottenere il pagamento dell’elemento distinto della retribuzione (EDR) a decorrere da novembre 2006 fino a dicembre 2015, con conseguente condanna al pagamento di complessivi Euro 1.610,33;
2. la Corte territoriale ha rilevato che nel CCNL Poste Italiane del 1994 (primo contratto collettivo stipulato dopo la trasformazione da Azienda autonoma a ente pubblico economico), l’art. 55, nell’indicare la struttura della retribuzione nella componente fissa, ha distinto quella “a regime” da quella “in via transitoria”, nell’ambito della quale ultima ha inserito l’EDR: tale indicazione – nonché le ulteriori citazione nell’ambito della stessa clausola contrattuale, oltre che la nota ufficiale dell’ente del 25.3.1996 ove si richiama il disposto del D.L. n. 384 del 1992, art. 7, e la circolare n. 855 del 1996 – porta a ritenere che detto emolumento sia stato previsto per il personale contrattualizzato dell’ex Amministrazione postale in servizio alla data dell’1.1.1993; la Corte ha, altresì, aggiunto che la previsione dell’EDR anche nei CCNL successivi trova giustificazione nella circostanza che tale voce retributiva dovrà essere inevitabilmente determinata fino a quando vi saranno dipendenti in servizio alla data dell’1.1.1993;
3. per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore sulla base di un motivo, cui resiste con controricorso Poste Italiane S.p.A.;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denunzia violazione e falsa applicazione del CCNL 1994, artt. 55 e 56, di Poste Italiane s.p.a., del Protocollo di intesa del 31 luglio 1992, della circolare n. 855 del 1996, della L. n. 438 del 1992, in relazione all’art. 36 Cost., agli artt. 1362,2094,2099 c.c., non potendosi dare una interpretazione a clausole contrattuali diverse e in materia di lavoro non orientata al favor per il lavoratore, e solo con riguardo alla data di assunzione. Nessuna previsione normativa autorizza il datore di lavoro privato a negare l’EDR ai propri dipendenti, oltretutto dopo che lo ha previsto nei suoi CCNL dal lontano 1994 sino al CCNL del 2011. L’EDR è citato in tutti i CCNL come componente fissa della retribuzione e tale citazione non può essere una mera duplicazione del medesimo compenso conglobato nella Retribuzione Individuale di Anzianità – R.I.A., parimenti citata, esclusivamente per i dipendenti provenienti dall’ex Amministrazione Autonoma P.T. i quali già avevano l’EDR quali pubblici dipendenti dalla L. n. 438 del 1992. La citazione dell’EDR nel CCNL è chiaramente rispettosa dell’obbligo derivante dal Protocollo d’intesa 31 luglio 1992: l’erogazione dell’EDR sarebbe comunque obbligatoria anche senza citazione nei CCNL per tutti i datori di lavoro.
2. Il ricorso è improcedibile: la censura si fonda su un’errata ricostruzione della normativa di legge e collettiva ma il ricorrente non ha provveduto a depositare in allegato al ricorso la disciplina collettiva che pretende essere stata erroneamente applicata dalla Corte territoriale così incorrendo nella violazione dell’art. 369 c.p.c., n. 4, che impone a pena di improcedibilità che al ricorso siano allegati “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.
Nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.: né può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti (cfr. Cass. 04/03/2015 n. 4350, ord. s.u. 07/11/2013n. 25038, Cass. s.u. 03/11/2011 n. 22726).
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a depositare (come espressamente indicato nell’elenco contenuto nel ricorso) il testo del CCNL 1994, artt. 55 e 56, e l'”estratto parte economica relativa ai CCNL dal 1994 – 2001 – 2003 – 2007 – 2010 – 2014".
3. Il ricorso presenta, in ogni caso, plurimi profili di inammissibilità con riguardo al mancato rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, non essendo state trascritte, in ricorso, le clausole contrattuali, le circolari e l’intero testo del Protocollo d’intesa di cui si lamenta l’errata interpretazione (cfr. Cass. SU n. 5698 del 2012; Cass. SU n. 22726 del 2011; da ultimo, Cass. n. 10992 del 2020); nemmeno è stata colta la ratio decidendi della sentenza impugnata perché il ricorrente insiste sulla obbligatorietà dell’inclusione dell’EDR nella retribuzione fissa in forza delle previsioni dei CCNL ma nulla deduce sulla interpretazione delle clausole contrattuali fornite dalla sentenza impugnata, basata sulla conservazione e ricostruzione “in via transitoria” del trattamento economico degli ex dipendenti dell’Amministrazione autonoma alla data dell’1.1.1993 (essendo pacifico che il ricorrente è stato assunto nel 1999).
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..
5. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato – se dovuto – previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (L. di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15/0 ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021
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