Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37702 del 01/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12967-2020 proposto da:

S.I.A.R. SERVIZI INTEGRATI ASSISTENZIALI E RESIDENZIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI, 23, presso lo studio dell’avvocato ENRICO IVELLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO SAVERIO IVELLA;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, n. 73, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CITTADINO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1985/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 1985 depositata il 5.9. 2019 la Corte di appello di Roma, in sede di rinvio a seguito di sentenza di questa Corte (sentenza n. 6224 del 2014), ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra S.L. e la SIAR-Servizi Integrati Assistenziali e Residenziali società cooperativa sociale a r.l. sin dall’1.9.2000, con inquadramento e mansioni di cui al contratto individuale del 31.8.2000, nonché l’illegittimità della sospensione della lavoratrice dal rapporto di lavoro e dalla retribuzione a far data dal *****, con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni fino al *****, data della delibera di esclusione dalla cooperativa; ha, inoltre, dichiarato l’illegittimità della delibera di esclusione e condannato la società alla ricostituzione del rapporto associativo e del parallelo rapporto di lavoro subordinato, nonché al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite (pari a Euro 923,52 mensili lorde) dal 17.10.2003 all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro, con detrazione delle somme aliunde percepite dal maggio 2008 al luglio 2017 (pari a complessivi Euro 88.133,32), oltre accessori di legge.

2. Avverso tale decisione la società propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria, al quale oppone difese con controricorso l’intimata, che segnala, altresì, l’intervenuta conciliazione della controversia tra le parti effettuata in data 5.6.2020.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 324 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) posto che l’impugnazione della delibera di esclusione della socia era tardiva e tale circostanza era stata accertata dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello, e la Corte di Cassazione rescindente – a fronte del motivo di impugnazione della lavoratrice concernente tale profilo – ha ritenuto assorbito il motivo e, dunque, deve ritenersi formato il giudicato interno. Conseguentemente, la sentenza impugnata, in sede di rinvio, non poteva dichiarare la illegittimità della delibera.

2. Con controricorso e con memoria ex art. 378 c.p.c., di parte ricorrente, le parti hanno depositato copia di verbale di conciliazione negoziale concluso in data 5.6.2020.

Osserva il Collegio che nella specie deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Dal testo della conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto che il ricorso pendente avanti alla Suprema Corte di Cassazione “sia definito con la declaratoria della cessazione della materia del contendere, in forza dell’intervento di un accordo negoziale fra le parti, con conseguente venir meno dell’efficacia della senten5za impugnata e compensazione delle spese”.

Con il detto atto, quindi, le parti si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere fra le parti stesse che va dichiarata in questa sede (v. fra le altre Cass. 8- 7-2010 n. 16150, Cass. 30-1-2014 n. 2063). Le spese di lite sono regolate secondo indicazione richiesta dalle parti.

P.Q. M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472