LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13026-2020 proposto da:
R.F., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA VISCOLO;
– ricorrente –
contro
D.G.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1149/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 02/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
R.F. riassumeva una propria causa risarcitoria davanti alla Corte d’appello di Salerno esponendo di avere subito il ***** e il ***** gravi affermazioni diffamatorie da Giuseppe D.G. quale autore di articoli sul quotidiano *****, in relazione alle quali era stato celebrato un processo penale davanti al Tribunale di Salerno, in cui ella si era costituita parte civile. Il Tribunale, con sentenza n. 153/2010, aveva condannato il D.G. per il reato e l’aveva pure condannato a risarcire i danni da quantificarsi in sede civile, disponendo una provvisionale di Euro 5000. Il D.G. aveva proposto appello e la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 2263/2014, lo aveva assolto perché il fatto non costituisce reato, revocando le disposizioni civili del primo giudice. La causa era pervenuta quindi davanti al giudice di legittimità, e la Cassazione penale, con sentenza n. 8273/2016, annullava la sentenza d’appello rinviando appunto al giudice civile in grado d’appello; di qui la riassunzione davanti alla corte territoriale civile salernitana.
Quest’ultima si è pronunciata riconoscendo i danni derivati alla R. per esserle stato attribuito il ruolo di intermediaria in attività di meretricio, affermando che ciò le aveva leso la reputazione e cagionato il divorzio con il coniuge, con una lesione anche in ordine alla vita della figlia minorenne. Ritenuti quindi i danni morali da diffamazione di “particolare lesività”, la corte territoriale quantificava equitativamente il risarcimento in Euro 5000 oltre interessi legali fino al saldo; negava la sussistenza di danno biologico e di danno patrimoniale, compensando infine le spese di lite.
Il ricorso si articola in tre motivi.
Il primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed errata applicazione degli artt. 2056,2059 c.c., quanto al riconoscimento del danno, dell’art. 2729 c.c., dell’art. 115c.p.c., comma 1, e dell’art. 116 c.p.c., comma 1.
Si censura il mancato riconoscimento del danno biologico pur avendo la ricorrente richiesta anche prova testimoniale sull’essere stata curata da uno specialista per i danni conseguiti; inoltre il giudice d’appello non avrebbe effettuato alcuna “valutazione anche presuntiva delle prove offerte che il collegio avrebbe dovuto espletare”.
Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 c.c., per omesso esame di fatto discusso e decisivo.
La corte territoriale non avrebbe tenuto conto della “documentazione prodotta”, da cui risulterebbe la “feroce” diffamazione a mezzo stampa subita dalla R. con conseguente separazione con addebito dal coniuge e affidamento esclusivo a quest’ultimo della figlia minorenne. L’omesso esame di tale fatto storico avrebbe viziato la motivazione nella determinazione equitativa del danno: “non una sola riga si rinviene in merito al valore equitativamente determinato per il danno subito… per effetto della separazione”. Invece la liquidazione equitativa andrebbe motivata, non potendo essere “oracolare” o frettolosa in modo “del tutto sganciato dalle specificità del caso concreto”, come qui sarebbe in effetti accaduto.
Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione, omissione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 12 preleggi e ss., e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost..
La Corte d’appello ha compensato integralmente le spese del giudizio di rinvio e le spese dei giudizi di merito e legittimità penali. Il D.G. era però rimasto contumace nel giudizio ex art. 622 c.p.p., per cui non vi sarebbe soccombenza reciproca. Peraltro la compensazione dovrebbe essere giustificata da specifici aspetti, che andrebbero motivati esplicitamente. Il riferimento della corte territoriale all'”esito complessivo della lite” non sarebbe pertinente, in quanto nei precedenti giudizi l’attuale ricorrente avrebbe sempre visto riconosciute “proprie doglianze”.
Nel caso in esame la compensazione sarebbe sorretta da una motivazione apparente, e sarebbe stato comunque violato il principio della soccombenza, essendo soccombente il D.G.. Anche per il principio di causalità, la ricorrente risulterebbe vittoriosa. La compensazione pertanto dovrebbe semmai essere parziale.
RITENUTO
che:
Deve anzitutto rilevarsi che il contraddittorio non risulta essere stato perfezionato. Infatti, nel caso in esame, la notifica del ricorso è stata correttamente rivolta al D.G., con la modalità postale. Tuttavia non ne è stato dimostrato il perfezionamento, in quanto non è stato prodotto anteriormente alla udienza – che, nel rito qui applicabile, corrisponde all’adunanza – l’avviso di ricevimento del plico, il che, assorbendo ogni altro profilo, rende inammissibile il ricorso, non essendo disponibile la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (cfr., tra i più recenti arresti massimati: Cass. sez. 5, ord. 21 luglio 2021 n. 20778 – per cui “ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149 c.p.c., u.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.” – e Cass. sez. 5, ord. 28 marzo 2019 n. 8641 – il quale insegna che “ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso”: e nel caso in esame non vi è stata alcuna richiesta di rimessione in termini -.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese del grado, per mancata instaurazione del rapporto processuale.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021
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