LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9708-2020 proposto da:
A.K.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE VERLATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4080/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata l’01/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che:
con ordinanza del 18/4/2018 il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta da A.K.I., cittadino della Nigeria;
il richiedente, di religione cristiana ed etnia *****, proveniente da ***** in Edo State, aveva riferito di aver lasciato la Nigeria a causa dell’insicurezza nello Stato di *****, ove a circa 20 anni si era trasferito per motivi di lavoro del padre; di aver ivi lavorato come apprendista parrucchiere a *****; di aver subito un attacco terroristico in occasione del quale il padre era stato ucciso; di aver lasciato la Nigeria, attraverso Niger e Libia, arrivando in Italia nel 2015;
con sentenza del 1/10/2019 la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto dall’ A. con aggravio delle spese del grado;
avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.K.I. il 28/2/2020, svolgendo due motivi;
l’Amministrazione intimata ha depositato memoria 30/4/2020 al solo fine di prender parte all’eventuale discussione orale;
è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in camera di consiglio non partecipata;
ritenuto preliminarmente che il ricorrente assuma impropriamente che la sentenza 1/10/2019 impugnata sia stata “notificata” al difensore in grado di appello “in pari data” per riferirsi alla comunicazione ad opera della cancelleria, come dimostra il contestuale riferimento al termine lungo per l’impugnazione ex art. 327 c.p.c., e la prodotta relata di notifica a mezzo p.e.c..
RITENUTO
che:
la preliminare esposizione, non ordinata e non articolata, nè rapportata a specifici mezzi di ricorso in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., di una serie di recriminazioni rivolte alla sentenza impugnata nelle pagine da 2 a 10 (non numerate) del ricorso si sovrappone, pressochè integralmente, ai due articolati mezzi di ricorso di cui alle pagine 10 e 12, eccezion fatta per la doglianza di pag. 3 circa la non oggettività del giudizio di non credibilità, peraltro espressa in termini assolutamente generici e financo perplessi (“sembra non avvenuto…”) e comunque rivolti a sovvertire l’accertamento e la valutazione del fatto, insindacabili in sede di legittimità, se non per vizio motivazionale nei limiti attualmente consentiti del c.d. “minimo costituzionale” ex art. 360 c.p.c., n. 5;
con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione ai principi relativi alla materia istruttoria e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, relativi all’esame del richiedente asilo e alla valutazione del materiale istruttorio utilizzabile, comprese le informazioni generali sulla situazione attuale dello Stato di provenienza da acquisire d’ufficio D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 27, comma 1 bis; secondo il ricorrente, la valutazione negativa circa la credibilità del racconto del richiedente asilo non produceva conseguenze ai fini della domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), e della domanda di protezione umanitaria e la decisione impugnata era illegittima non avendo tenuto conto di tale criterio, non avendo valutato la situazione generale dello Stato di provenienza, anche sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali della persona;
la compressione e limitazione all’esercizio dei diritti umani in Nigeria era un dato di fatto oggettivo e notorio e suscettibile di prova presuntiva ex artt. 115 e 116 c.p.c., tenuto conto delle autorevoli fonti informative citate anche dalla sentenza impugnata;
si sarebbero verificati pertanto difetto di istruttoria e vizio di motivazione;
il motivo, imperniato sulla violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, perlomeno nella prospettiva del pericolo di esposizione a violenza generalizzata scaturente da conflitto armato interno, e di protezione umanitaria, appare inammissibile perchè non pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata;
questa infatti, confermando il giudizio di inattendibilità del narrato espresso dal Tribunale, si è basata sulla valutazione di non credibilità intrinseca del racconto personale, anche relativamente alla provenienza geografica del richiedente asilo e cioè al suo trasferimento dall’Edo State al Nord del Paese, a *****, in ragione della genericità del racconto e di gravissime contraddizioni temporali che lo inficiavano ponendo questo specifico argomento a sostegno del decisum (vedasi in particolare il p. 4.3. della sentenza impugnata) sulla base di una valutazione molto diversificata del rischio di esposizione a violenza indiscriminata, sussistente nella zona del Nord della Nigeria, in cui il ricorrente aveva sostenuto, non credibilmente, di essersi trasferito e insussistente nella zona a Sud del Paese in cui era nato, all’esito di una amplissima e documentata ricostruzione della situazione socio politica generale della Nigeria (pagg. 5-16 del provvedimento impugnato);
è pur vero infatti che in tema di protezione internazionale sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), la valutazione di non credibilità intrinseca del narrato dal richiedente, non fa venire meno il potere-dovere del giudice di verificare anche d’ufficio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, la sussistenza della dedotta situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale, tale da determinare minaccia grave e individuale alla vita o alla persona dei civili (Sez. 1, 4/11/2020, n. 24580; Sez. 1, 28/7/2020, n. 16122; Sez. 1, 6/7/2020, n. 13940; Sez. 1, 6/7/2020, 13944; Sez. 1, 29/5/2020 n. 10286; Sez. 1, 7/2/2020, n. 2954; Sez. 1, 31/1/2019, 3016; Sez. 1, 19/4/2019 n. 11101; Sez. 1, n. 14283/2019, cit.; Sez. 3, 12/5/2020, n. 8819; Sez. 6, 28/6/2018, n. 17069);
questo principio non vale tuttavia nel caso in cui il giudizio di non credibilità del narrato del richiedente asilo investa specificamente le dichiarazioni relative alla sua provenienza dal territorio in cui è stata allegata l’esistenza di una situazione di conflitto armato interno (Sez. 1, n. 13940 del 06/07/2020, Rv. 658384 – 02);
analoghe considerazioni valgono anche per la richiesta di protezione umanitaria;
è vero infatti che nei procedimenti in materia di protezione internazionale, i presupposti necessari al riconoscimento della protezione umanitaria devono essere individuati autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori, non essendo tra loro sovrapponibili, ma i fatti storici posti a fondamento della positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben possono essere gli stessi già allegati per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o la concessione della protezione sussidiaria, spettando poi al giudice qualificare detti fatti ai fini della riconduzione all’una o all’altra forma di protezione (Sez. 3, n. 8819 del 12/05/2020, Rv. 657916 – 05);
inoltre il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno di una domanda di protezione internazionale, non preclude al giudice di valutare altre circostanze che integrino una situazione di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, poichè la statuizione su questa domanda è frutto di una valutazione autonoma e non può conseguire automaticamente al rigetto di quella concernente la protezione internazionale (Sez. 1, n. 8020 del 21/04/2020, Rv. 657498 – 01);
nella fattispecie, tuttavia, il fattore di vulnerabilità evidenziato dal ricorrente si fonda proprio sulla provenienza da una specifica area territoriale della Nigeria, rispetto alla quale il suo racconto non è stato giudicato credibile;
infine del tutto riversata nel merito appare la censura relativa alla notorietà e alla prova presuntiva della violazione dei diritti umani nella zona di provenienza del richiedente, che – anche a prescindere dagli aspetti della inverosimiglianza delle allegazioni circa la provenienza territoriale del sig. A. – chiede alla Corte, tra l’altro del tutto genericamente, di confrontarsi direttamente con le fonti di prova e ribaltare il giudizio sui fatti espresso dal Giudice del merito;
con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti in relazione alle richieste contenute nel ricorso di primo grado e nell’atto di appello di concessione di un permesso di protezione sussidiaria o per motivi umanitari, nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, ed infine dell’art. 8 CEDU;
il motivo è inammissibile;
la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni;
per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., in sede di legittimità occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Sez. 6 – 3, n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 – 01);
la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre;
analogamente, la violazione dell’art. 116 c.p.c., può essere denunciata per cassazione solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato “della valutazione delle prove” (Sez. 3, 28/02/2017, n. 5009; Sez. 2, 14/03/2018, n. 6231);
la dedotta violazione dei principi dell’onere probatorio attenuato e del dovere di cooperazione istruttoria è inammissibile perchè riversata nel merito e inconferente rispetto alla ratio detidendi del provvedimento impugnato, basata sulla non credibilità “intrinseca” del racconto della vicenda personale del richiedente, rispetto alla quale le indagini sollecitate sarebbero state del tutto inconferenti;
la valutazione della Corte lagunare circa l’insussistenza di una situazione di conflitto armato interno nella regione dell’Edo State, area di ritenuta effettiva provenienza del richiedente asilo, è censurata in modo emblematicamente generico e comunque per sollecitare da questa Corte la rinnovazione di un giudizio ritenuto “non obiettivo nè imparziale” e “smentito da numerose aggiornate fonti di informazione”;
anche in tema di protezione umanitaria, la censura appare inammissibile poichè il motivo non affronta e non confuta la ratio con cui la Corte di appello ha rilevato carenza in capo al richiedente di fattori di vulnerabilità soggettiva diversi da quelli connessi al racconto personale giudicato non credibile (pag. 19 della sentenza impugnata);
la situazione specifica di rischio della zona di ritenuta effettiva provenienza è stata invece valutata dalla Corte con giudizio di merito rispetto al quale il ricorrente manifesta il proprio mero dissenso;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese in difetto di controricorso della parte intimata.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021