Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37711 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17383/2019 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO RETTURA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CALZONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

– intimato –

avverso la sentenza r.g. n. 827/2016 resa dal TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA, depositata il 25/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI MARCO.

RILEVATO

che:

con ordinanza (r.g. n. 827/2016) resa in data 25/3/2019, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., l’appello proposto da M.V. avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla stessa M. per la condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al risarcimento dei danni subiti dall’attrice all’interno di un edificio scolastico sito in Arena (VV);

a fondamento della decisione assunta, il tribunale reggino ha evidenziato come, dall’esame degli atti acquisiti al processo, non emergesse alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello proposto dalla M., con la conseguente integrazione dei presupposti per la dichiarazione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.;

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, M.V. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

con ordinanza interlocutoria n. 18673 del 9 settembre 2020, il Collegio ha disposto la rinnovazione, a carico della parte ricorrente, della notificazione del ricorso nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato;

a seguito della nuova fissazione della Camera di Consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 348-bis, 348-ter e 101 c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost., per avere la corte territoriale dichiarato inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., pur avendo proceduto alla trattazione della causa ex art. 350 c.c., in violazione del principio, stabilito dall’art. 348-ter c.p.c., ai sensi del quale il giudice può dichiarare inammissibile d’appello, in presenza dei presupposti previsti da detta norma, solo prima di procedere alla trattazione della causa ex art. 350 c.p.c.;

il ricorso (correttamente notificato alla controparte) è manifestamente fondato;

osserva il Collegio, come secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’inosservanza della specifica previsione, di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 1, secondo cui l’inammissibilità dell’appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell’ordinanza resa a norma dell’art. 348-bis c.p.c. e, pertanto, integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, escludendo anche la necessità di valutare se da tale violazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19333 del 20/07/2018, Rv. 650283 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017, Rv. 645477 – 01);

nel caso di specie, il giudice d’appello ha pronunciato l’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione dopo aver celebrato due successive udienze, destinate, rispettivamente, all’acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di primo grado e alla trattazione di talune istanze avanzate dalle parti (che lo stesso giudice d’appello ha di seguito disatteso), con un ulteriore rinvio ad una terza udienza per la precisazione delle conclusioni;

l’ordinanza di inammissibilità impugnata è stata dunque pronunciata fuori da casi consentiti dalla legge;

il provvedimento impugnato dev’essere conseguentemente cassato con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, che – avendo consumato il potere processuale di rilevare in via preliminare l’inammissibilità dell’impugnazione – dovrà esaminarla nel merito, oltre a provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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